DECRETO-LEGGE n. 178 del 29 novembre 2024

Misure urgenti in materia di giustizia

Art. 1

Proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione

1. All’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, previste per l’anno 2024, sono differite al mese di aprile 2025.».

Art. 2

Disposizioni in materia di funzioni direttive di legittimità

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 35, comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «commi da 10 a 15» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 10 a 13»;

2) al secondo periodo, le parole: «comma 16» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 14 a 16»;

b) all’articolo 46-terdecies, le parole: «e di procuratore generale presso la Corte di cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «, di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione».

Art. 3

Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia

1. Fino al decorso del termine previsto dall’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ai giudici assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia non si applica il limite di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Art. 4

Disposizioni in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi

1. Al titolo III, capo II-bis, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 26-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 26-bis (Oggetto). – 1. I magistrati giudicanti e requirenti cui sono conferiti o confermati incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado devono, entro sei mesi dal conferimento o dalla conferma, frequentare un corso mirato all’approfondimento della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonchè al miglioramento delle competenze riguardanti la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, la conoscenza, l’applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

2. I corsi di formazione di cui al comma 1 hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e si concludono con lo svolgimento di una prova finale consistente in una esercitazione pratica.

3. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione di cui al comma 1 i magistrati che abbiano frequentato un corso analogo a quello di cui al comma 1 nei cinque anni antecedenti al conferimento o alla conferma dell’incarico.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Corsi di formazione a seguito del conferimento e della conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado».

2. All’articolo 46-octies del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le attitudini consistono nelle competenze organizzative, anche in chiave prognostica, nelle capacità direttive e nelle conoscenze ordinamentali maturate nello svolgimento dell’attività giudiziaria e, nei limiti di quanto previsto nell’articolo 46-nonies, anche al di fuori dell’attività giudiziaria stessa.»;

b) al comma 7:

1) alla lettera m), il segno di interpunzione «;» è sostituito dal seguente: «.»;

2) la lettera n) è soppressa.

Art. 5

Disposizioni in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari di pace

1. Per i giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il termine di cui al comma 4 è ridotto a dodici mesi successivi al conferimento dell’incarico.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.760.968 per l’anno 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Art. 6

Disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario

1. All’articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al secondo periodo, le parole «entro centoventi giorni dalla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni dalla registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti»;

2) al quinto periodo, le parole «su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze»;

b) al comma 4:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; a tal fine, può stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti qualificate di cui all’articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del supporto di società partecipate dallo Stato e può avvalersi della vigilanza collaborativa dell’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’articolo 222 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.»;

2) al secondo periodo, le parole «, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti,» sono soppresse;

c) al comma 5, al primo periodo, le parole «, sin dal momento della nomina,» sono sostituite dalle seguenti: «, sin dalla data di registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti,»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2026. Entro il 30 giugno di ogni anno il commissario straordinario trasmette al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell’economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 2 ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall’incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione finale sull’attività compiuta e sulle risorse impiegate. Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;

e) al comma 7:

1) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

«Con proprio provvedimento adottato d’intesa con il Ministro della giustizia, il commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro-capite non superiore a euro 80.000, nell’ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 400.000 annui.»;

2) dopo il terzo periodo, è aggiunto, infine, il seguente:

«Nell’ambito della predetta struttura, il commissario straordinario può avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate fino ad un massimo di cinque unità, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.»;

f) al comma 8, dopo le parole «iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono aggiunte le seguenti: «per i quali risulta affidato l’incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024»;

g) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Al commissario straordinario, in ragione della particolare complessità dell’incarico, è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1, in misura non superiore al doppio, sia della parte fissa che della parte variabile, di quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa.»;

h) al comma 10 le parole: «di euro 812.700 per l’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 995.400 per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

i) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale intestata al commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all’edilizia penitenziaria e, nel rispetto di quanto previsto al comma 8, alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi comprese le risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inclusi nel decreto di cui al comma 2, per i quali resta ferma l’applicazione della procedura di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Nella contabilità speciale di cui al primo periodo possono confluire altresì ulteriori risorse, da destinare all’edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera h) pari a euro 182.700 per l’anno 2025 e a euro 995.400 per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Al fine di assicurare la funzionalità del sistema giudiziario e dei relativi servizi istituzionali, le risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per intercettazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono incrementate di euro 95.724.000 per l’anno 2024.

4. All’onere derivante dal comma 3, pari a 95.724.000 euro per l’anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 73.521.500 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni dell’importo di euro 142.760.195, del fondo di cui all’articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) quanto a euro 13.236.000 mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

c) quanto a euro 8.966.500 mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Art. 7

Disposizioni urgenti in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 275-bis, comma 1, dopo le parole «fattibilità tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa,»;

b) all’articolo 276, comma 1-ter, dopo le parole «in caso di manomissione» sono inserite le seguenti: «ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento»;

c) all’articolo 282-bis, comma 6, quarto periodo, dopo le parole «non fattibilità tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa,»;

d) all’articolo 282-ter, comma 1, quarto periodo, dopo le parole «non fattibilità tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa,».

2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l’articolo 97-bis è inserito il seguente:

«Art. 97-ter (Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice). – 1. Quando svolge l’accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice, preliminare alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice, la polizia giudiziaria, anche coadiuvata da operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, verifica senza ritardo e comunque entro quarantotto ore l’attivabilità, l’operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell’area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell’efficacia del controllo sull’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato.

2. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all’autorità giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi del comma 1, accerti la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.».

Art. 8

Norma di interpretazione autentica dell’articolo 56 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136

1. L’articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l’applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all’articolo 40 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l’integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati.

Art. 9

Misure in materia di copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità

1. All’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «dell’articolo 168-bis del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonchè in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689,».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 43.650 per l’anno 2024 e a euro 523.800 annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 10

Clausola d’invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 9, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.