La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 172 depositata il 8 gennaio 2014 intervenendo in tema di mobbing ha affermato che nei casi di mobbing, l’accertamento del danno alla salute del dipendente non comporta necessariamente anche il riconoscimento del danno alla professionalità. Infatti il danno alla professionalità non può essere considerato in re ipsa nel semplice demansionamento, essendo invece onere del dipendente provare tale danno dimostrando, ad esempio, un ostacolo alla progressione di carriera.
La vicenda ha riguardato un dipendente comunale il quale ritenendo di essere stato oggetto ad attività di mobbing si rivolgeva al Tribunale, in veste di giudice del lavoro, che accoglieva la tesi del ricorrente condannando il Comune convenuto. Avverso la sentenza del giudice di prime cure il Comune impugnava la stessa inanzi alla Corte di Appello che riformava solo parzialmente la pronuncia del Tribunale stabilendo un importo per danno da mobbing inferiore a quando stabilito dal Tribunale. In particolare per i giudici territoriali hanno ritenuto provato il danno subito dal lavoratore a causa della condotta mobizzante posta in essere dal Comune che si concretizzava in provvedimenti disciplinari e trasferimenti dichiarati illegittimi. Tuttavia la Corte romana ha escluso il danno alla professionalità ritenendolo non provato nemmeno presuntivamente.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure il lavoratore proponeva ricorso, affidato a due motivi di censura, alla Corte Suprema. Il Comune ricorre con ricorso incidentale.
Gli Ermellini riuniscono i ricorsi e li rigettano. I giudici di legittimità hanno ritenuto non contraddittoria la sentenza che riconosce il danno biologico e rigetta la domanda relativa al danno alla professionalità. E’ di palmare evidenza che le due voci di danno hanno presupposti completamente diversi, essendo uno relativo al fisico del lavoratore, mentre la seconda alla sua professionalità e cioè all’aspetto della sua prestazione e capacità lavorativa. Inoltre per i giudici del Palazzaccio il danno professionale non può essere considerato in re ipsa nel semplice demansionamento, essendo invece onere del dipendente provare tale danno.
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