Mobbing

immagine per mobbingApprofittiamo di una recente sentenza della Cassazione su un caso di mobbing per analizzare l’interconnessione tra mobbing ed obbligo di tutela della salute del lavoratore anche alla luce del contenuto dell’art. 2087 del Codice Civile.

Il mobbing è considerato dalla giurisprudenza come una serie di atti e comportamenti di colleghi del lavoratore oppure del datore di lavoro he aggrediscono, intenzionalmente, la sfera psichica del lavoratore, in modo sistematico, reiterato nel tempo e diretti a perseguitare ed emarginare il soggetto. La sentenza che ci apprestiamo ad analizzare (la n. 18927 del 5 Novembre 2012) mette in relazione con l’art. 2087 c.c. quale norma che impone al datore di lavoro di tutelare il lavoratore di fronte a tutti i possibili comportamenti lesivi della sua integrità psico – fisica qualunque ne siano la natura e l’oggetto ben oltre il rispetto della normativa infortunistica, secondo quella che è l’intrinseca vocazione della disposizione alla tutela dei valori della persona.

La fattispecie
La Corte di Appello di Napoli aveva respinto la domanda di una lavoratrice che chiedeva la condanna del titolare della farmacia al risarcimento del danno esistenziale e del danno derivante dall’anticipato pensionamento e di ogni altro danno patito in conseguenza delle azioni vessatorie poste in essere dai dipendenti e/o dai titolari della farmacia stessa (mobbing).
A causa del rigetto della domanda, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione per due motivi:
1) si denuncia che la Corte d’appello non ha accolto l’istanza della ricorrente di deferimento al titolare della farmacia del giuramento decisorio sui fatti posti a fondamento della propria domanda giudiziale,
2) si denunciava la non applicazione degli artt. 2 e 32 Cost. e art. 41 Cost., comma 2, dell’art. 2087 cod. civ., della L. n. 300 del 1970, del D.Lgs. n. 626 del 1994; infatti, si sottolinea che il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore.
La Cassazione rigetta il primo motivo ed accoglie il secondo evidenziando che a fronte della denuncia di un lavoratore di condotte vessatorie da parte del datore di lavoro, il giudice che esclude la ricorrenza delle caratteristiche proprie del fenomeno mobbing (reiterazione, sistematicità e intenzionalità) deve comunque valutare i fatti accertati anche nell’ambito della fattispecie di inadempimento agli obblighi contrattuali di cui all’art. 2087 c.c., alla stregua delle regole ivi stabilite per il relativo inadempimento contrattuale .