La Circolare del 9 maggio 2013, n. 14/E, emessa dall’Agenzia delle Entrate, che con tale atto ha inteso garantire una maggiore chiarezza nella consultazione, differenzia in base alle diverse tempistiche e modalità tutti gli adempimenti che devono porre in essere i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati.

In particolare, il contribuente che si avvale del proprio sostituto di imposta deve presentare il modello 730/2013 entro il 16 maggio. Presentazione con scadenza  entro il 31 maggio, invece, se l’assistenza è svolta da un professionista abilitato o da un Caf-dipendenti. Per quanto riguarda gli esiti e la trasmissione della dichiarazione, la copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3 devono essere consegnati entro il 14 giugno,dal sostituto d’imposta, ed entro il 17 giugno dal professionista o dal Caf al contribuente.Tali dati dovranno poi essere trasmessi telematicamente, entro l’1 luglio all’Agenzia delle Entrate, da tutti coloro che prestano assistenza fiscale.
La circolare esamina anche una serie di casi particolari come il caso di cessazione del rapporto di lavoro nel caso in cui   prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro (compresa l’ipotesi dei dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2012 giugno 2013) ovvero l’aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli  importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare riconferma  l’obbligo a carico di tutti i datori di lavoro pubblici e privati di segnalare l’indirizzo telematico presso cui intendono ricevere i risultati contabili dei propri dipendenti per effettuare le relative operazioni di conguaglio e trattenere o rimborsare gli importi direttamente nelle buste paga. Restano esclusi l’Inps e i sostituiti gestiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. I sostituti che hanno già comunicato l’indirizzo nel 2011 o nel 2012 e non devono apportare modifiche ai dati segnalati, non devono presentare la comunicazione.