ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 14 luglio 2020, n. 414
Modalità applicative sanzione art. 316-ter, comma 2, c.p.
È pervenuta alla scrivente Direzione richiesta di parere avente ad oggetto la corretta determinazione dell’importo dovuto a titolo di sanzione amministrativa per l’ipotesi di violazione amministrativa di cui all’art. 316-ter c.p.
La disposizione prevede che, qualora la somma indebitamente percepita sia pari od inferiore ad euro 3.996,96, si applichi la sanzione amministrativa da un minimo di euro 5.164 ad un massimo di euro 25.122; in ogni caso la stessa, nella sua concreta quantificazione, non può essere superiore al triplo del beneficio conseguito.
In ordine alle modalità applicative della sanzione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva già avuto modo di pronunciarsi con le note DGAI n. 3674 del 24/2/2016 e n. 18746 dell’11/10/2016 in cui veniva chiaramente precisato che “l’importo della sanzione “ridotta”, ai sensi dell’art. 16 L. n. 689/81, sarà pari ad 1/3 del massimo edittale previsto dalla norma – € 8.607,33 – ovvero pari al triplo del beneficio indebitamente percepito, ove quest’ultimo risulti inferiore alla sanzione così definita”.
Risulta difatti di tutta evidenza che, qualora si applichi il citato tetto sanzionatorio imposto ex lege, non può farsi ricorso ad un’ulteriore riduzione ex art. 16 L. n. 689/81 della somma così determinata.
Ciò in quanto il predetto meccanismo di quantificazione opera nella misura in cui, una volta ridotta la sanzione alla stregua del criterio di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981 ed effettuata la comparazione con la somma equivalente al triplo del beneficio conseguito illegittimamente, tale ultima somma risulti inferiore a quella derivante dall’applicazione di cui all’art. 16 citato. Risulta, pertanto, evidente che non possa trovare ulteriore applicazione la riduzione di cui all’art. 16.
Si confermano, pertanto, le indicazioni operative in materia fornite con le note sopra citate.
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