AGENZIA delle ENTRATE – Circolare n. 11/E dell’ 8 maggio 2023
Modalità di aggiornamento degli archivi catastali nel caso di frazionamento di Enti Urbani
SOMMARIO:
1. Premessa
2. Il frazionamento degli Enti Urbani: principi generali
3. Le operazioni previste per il frazionamento degli Enti Urbani
3.1 Precisazioni in tema di frazionamento di Enti Urbani finalizzati a procedimenti di espropriazione per causa di pubblica utilità
4. Enti Urbani senza corrispondenza di immobili dichiarati al Catasto Fabbricati
5. Allegato tecnico
1. Premessa
La presente circolare, nell’ambito delle procedure di aggiornamento degli archivi di Catasto Terreni e di Catasto Fabbricati di cui al Decreto Ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 (“Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari”), articolo 1 (“Documenti tecnici”), tratta la tematica del frazionamento degli Enti Urbani, vale a dire le particelle edificate, poste a Partita Speciale 1 e quindi sottratte all’aggiornamento al Catasto Terreni, per le quali la conservazione catastale prosegue con riferimento agli immobili ivi edificati e censiti al Catasto Fabbricati.
In particolare, con riferimento alle suddette procedure, sono pervenuti quesiti in merito alle corrette modalità di redazione degli atti di aggiornamento Pregeo e Docfa e si rende pertanto necessario fornire, in questa sede, alcune indicazioni sul frazionamento di particelle censite al Catasto Terreni sia con destinazione “Ente Urbano – cod. 282”, sia con destinazione “Fabbricato promiscuo – cod. 278”.
Il corretto assolvimento degli adempimenti in argomento evita, infatti, che si possano generare disallineamenti tra il Catasto Terreni e il Catasto Fabbricati, esigenza che assume ancora più rilievo nell’attuale sistema caratterizzato da una profonda integrazione dei due catasti nel Sistema Integrato del Territorio (NOTA 1) (SIT).
Con la presente circolare si forniscono, quindi, indicazioni, sulle modalità da seguire nel caso di frazionamento di un ente urbano, chiarendo quando il tecnico professionista debba presentare una richiesta di aggiornamento del Catasto Terreni (con la procedura Pregeo), da perfezionare successivamente all’Urbano, e quando invece, come nella maggior parte dei casi, debba presentare una richiesta di aggiornamento per il solo Catasto Fabbricati (con la procedura Docfa).
2. Il frazionamento degli Enti Urbani: principi generali
I frazionamenti interni al lotto urbano (NOTA 2) sono effettuati, salvo specifiche eccezioni di cui si tratterà nel seguito, direttamente al Catasto Fabbricati, mediante presentazione di un atto di aggiornamento Docfa (NOTA 3); anche i frazionamenti di fabbricati sono effettuati, in via ordinaria, direttamente al Catasto Fabbricati, mediante presentazione di un atto di aggiornamento Docfa, con relativa identificazione e rappresentazione grafica (planimetrie e/o elaborato planimetrico) dei beni.
In coerenza con le indicazioni di prassi finora fornite, il propedeutico frazionamento al Catasto Terreni con atto di aggiornamento Pregeo può essere richiesto (NOTA 4) nei seguenti casi particolari:
1. il lotto urbano deve essere ridefinito perché una porzione del lotto originario cambia destinazione/qualità, perdendo la destinazione “Ente Urbano – cod. 282” o “Fabbricato promiscuo – cod. 278”;
2. il lotto urbano deve essere ridefinito perché una porzione del lotto originario, pur dovendo assumere la medesima destinazione “Ente Urbano – cod. 282” o “Fabbricato promiscuo – cod. 278”, deve costituire o entrare a far parte di un nuovo lotto;
3. il lotto urbano deve essere ridefinito perché una porzione di un fabbricato ivi ubicato presenta caratteristiche costruttive proprie (NOTA 5), potendosi considerare quindi fabbricato autonomo.
Si ritiene comunque necessario chiarire, in via generale, che il frazionamento al Catasto Terreni è possibile, per esigenze di coerenza con i principi fondanti del sistema catastale, solo qualora la particella derivata perda ogni collegamento con il lotto urbano originario; viceversa, qualora la particella derivata mantenga un qualsiasi collegamento con il lotto urbano originario (NOTA 6), non è consentito operare l’aggiornamento in cartografia mediante frazionamento al Catasto Terreni, in coerenza con quanto sopra rappresentato.
Nei paragrafi successivi e nell’Allegato Tecnico si riportano alcune casistiche ed esemplificazioni che possono agevolare l’applicazione delle indicazioni fornite con il presente documento di prassi.
3. Le operazioni previste per il frazionamento degli Enti Urbani
I casi di frazionamento di Enti Urbani al Catasto Terreni (cfr. nn. 1, 2 e 3 del paragrafo precedente) hanno in comune i seguenti punti cardine:
a. per gli immobili urbani dichiarati al Catasto Fabbricati interessati dalle linee di frazionamento sarà necessario operare – a cura del tecnico incaricato e, come successivamente specificato, tempestivamente – le conseguenti variazioni di identificativo e, ove necessario, dello stato dei beni;
b. i confini fisici delle particelle individuate dalle linee di frazionamento al Catasto Terreni devono corrispondere a quelli delimitanti gli immobili urbani interessati dalle variazioni suddette (NOTA 7).
Le operazioni di frazionamento al Catasto Terreni non genereranno disallineamenti tra le informazioni presenti nelle banche dati catastali se saranno mantenute le corrette correlazioni fra gli identificativi di Catasto Terreni e di Catasto Fabbricati.
Queste ultime saranno garantite se all’atto del frazionamento al Catasto Terreni dell’Ente Urbano, con costituzione di nuove particelle, verranno individuati nuovi legami fra le particelle di Catasto Terreni e di Catasto Fabbricati, in sostituzione di quelli presenti in virtù di correlazioni già esistenti.
Le operazioni di aggiornamento, pertanto, dovranno consistere:
a. nella predisposizione, al Catasto Terreni, degli atti di aggiornamento censuario e cartografico, con la definizione delle nuove geometrie e dei nuovi identificativi catastali, con conseguente variazione dei legami di correlazione fra le particelle di Catasto Terreni e di Catasto Fabbricati;
b. nella predisposizione, al Catasto Fabbricati, degli atti di aggiornamento necessari a identificare le unità immobiliari urbane interessate dalla variazione di identificativo e, ove occorra, di forma, con contestuale aggiornamento definitivo delle correlazioni fra le particelle di Catasto Terreni e di Catasto Fabbricati, in ossequio alle modifiche intervenute negli identificativi catastali (NOTA 8).
Si precisa che, al fine di assicurare il completo aggiornamento delle banche dati catastali, salvaguardandone anche l’allineamento informativo, la presentazione dell’atto di aggiornamento al Catasto Fabbricati (Docfa) dovrà avvenire tempestivamente e comunque – in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 17 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (NOTA 9) – non oltre trenta giorni, dalla presentazione dell’atto di aggiornamento geometrico al Catasto Terreni (Pregeo). Ciò, nelle more della completa automatizzazione della variazione dei legami di correlazione di cui alla suddetta lettera a) e fintantoché non sarà realizzata la completa integrazione tra le procedure di aggiornamento Pregeo e Docfa.
La procedura di approvazione automatica degli atti di aggiornamento geometrico consente, infatti, la restituzione degli attestati di approvazione censuaria e cartografica di regola subito dopo l’invio del Pregeo, direttamente sul cruscotto Sister del professionista incaricato, e tali attestati, come noto, contengono tutte le informazioni che rendono possibile il perfezionamento dell’atto di aggiornamento Docfa, con particolare riferimento agli identificativi definitivi delle particelle derivate.
Si evidenzia, quindi, che l’aggiornamento della cartografia e dell’archivio censuario del Catasto Terreni (mediante Pregeo) e, nei casi di specie, degli archivi del Catasto Fabbricati (mediante Docfa) deve intendersi come un processo costituito da due fasi tecnico/procedurali interconnesse, da portare a termine in modo quasi sincrono, fino a quando, come sopra detto, non sarà realizzata la completa integrazione tra le due procedure di aggiornamento.
Nel caso in cui la particella derivata dall’atto di aggiornamento geometrico debba cambiare destinazione rispetto a “Ente Urbano – cod. 282” o comunque essere separata dal lotto originario, alla stessa viene attribuita d’ufficio e in via transitoria la destinazione “Relitto di Ente Urbano – cod. 450”. In attesa dell’implementazione di una funzionalità automatica all’interno della procedura Pregeo, l’assegnazione della nuova destinazione “Relitto di Ente Urbano – cod. 450” è effettuata d’ufficio dall’operatore incaricato della verifica successiva all’approvazione automatica o, in alternativa, dall’incaricato dell’approvazione manuale.
In particolare, nelle more dell’implementazione di specifiche dichiarazioni in “Relazione Tecnica Strutturata” (NOTA 10), i tecnici incaricati provvederanno a dichiarare nella “Relazione Tecnica Libera” l’appartenenza ad una delle casistiche declinate nell’Allegato Tecnico, unitamente alla motivazione per cui si procede con il frazionamento di un Ente Urbano, indicando altresì gli identificativi di Catasto Fabbricati di tutti gli immobili ivi censiti interessati dal frazionamento (NOTA 11). Inoltre, gli stessi tecnici incaricati provvederanno a dichiarare, nell’atto di aggiornamento Pregeo, da quale/i unità immobiliare/i, tra quelle presenti nella particella originaria, debba essere mutuata la ditta catastale da attribuire alla particella derivata nei casi in cui a quest’ultima debba essere attribuita la predetta destinazione “Relitto di Ente Urbano – cod. 450” al Catasto Terreni (NOTA 12). L’Ufficio provvede quindi all’aggiornamento delle informazioni censuarie del Catasto Terreni della particella suddetta.
In assenza di specifiche dichiarazioni in Relazione Tecnica, al fine di evitare la creazione di nuovi disallineamenti fra le banche dati catastali, gli atti di aggiornamento cartografico pervenuti sono da considerarsi non conformi alle procedure vigenti e non potranno pertanto essere approvati; ne consegue che, nell’ipotesi di intervenuta approvazione automatica, l’Ufficio provvederà al ripristino della situazione precedente.
Rimane onere della parte, successivamente all’aggiornamento del Catasto Terreni, la presentazione degli opportuni atti di aggiornamento al Catasto Fabbricati, in coerenza con quanto dichiarato al Catasto Terreni, nei termini precedentemente indicati.
Al fine di attribuire alla particella derivata, alla quale è stata assegnata la nuova destinazione “Relitto di Ente Urbano – cod. 450”, la qualità/destinazione definitiva, rimane onere della parte procedere alla presentazione di una dichiarazione di variazione di qualità colturale con Modello 26 o procedura Docte (NOTA 13), che potrà essere evasa dall’Ufficio solo previa verifica positiva della coerenza con le risultanze al Catasto Fabbricati.
Nei casi in cui alla predetta variazione consegua un aumento del reddito dominicale e la particella derivata in “Relitto di ente urbano – cod. 450” resti invariata oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di aggiornamento del Catasto Terreni (NOTA 14), l’Ufficio attiva la procedura di cui all’articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (NOTA 15).
Analogamente, nei casi in cui l’atto di aggiornamento geometrico (Pregeo) finalizzato al cambio di destinazione della particella derivata rispetto a “Ente Urbano – cod. 282” o alla separazione della stessa dal lotto originario, comporti una mutazione dello stato di beni immobili già censiti al Catasto Fabbricati (NOTA 16), attese le previsioni di cui agli articoli 17 e 20 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 (NOTA 17), decorsi trenta giorni dalla presentazione del predetto atto di aggiornamento geometrico (Pregeo) (NOTA 18) senza che vi sia stata presentazione degli atti di aggiornamento al Catasto Fabbricati (Docfa), l’Ufficio appone sulle unità immobiliari urbane interessate dal frazionamento (NOTA 19) l’annotazione “Planimetria non rispondente allo stato di fatto per frazionamento n. xxxxxx del gg/mm/aaaa” (NOTA 20) e attiva la procedura di cui all’articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3.1 Precisazioni in tema di frazionamento di Enti Urbani finalizzati a procedimenti di espropriazione per causa di pubblica utilità
La peculiarità dei frazionamenti finalizzati a procedimenti di espropriazione per causa di pubblica utilità – con riferimento in particolare alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 in tema di sottoscrizione degli atti di aggiornamento – è stata già oggetto di trattazione nelle circolari n. 194/T del 3 luglio 1995 e n. 94/T del 27 febbraio 1996.
In tali circolari è stato precisato che per i suddetti frazionamenti, inquadrabili tra i “procedimenti amministrativi iniziati d’ufficio”, non è richiesta – ai sensi del richiamato articolo 1, comma 8, del D.M. n. 701 del 1994 – la sottoscrizione dell’atto di aggiornamento da parte dei soggetti titolari di diritti reali; adempimento questo che avrebbe, infatti, potuto costituire un rilevante ostacolo allo sviluppo della procedura, a detrimento, peraltro, dell’obiettivo centrale della Amministrazione di efficace ed efficiente aggiornamento degli archivi catastali, per le diverse finalità istituzionali e civilistiche, oltre che fiscali.
Coerentemente, quindi, per tali frazionamenti è stata prevista la sottoscrizione dell’atto di aggiornamento da parte dell’Autorità espropriante, con l’allegazione della nota di incarico qualora detto atto sia eseguito da un tecnico professionista.
Come già precisato nei paragrafi precedenti, se il frazionamento interessa un Ente Urbano non si può prescindere dall’aggiornamento dei beni immobili censiti al Catasto Fabbricati, anche quando detto frazionamento è effettuato con preliminare atto di aggiornamento geometrico Pregeo.
Attesa, quindi, la necessità di aggiornamento delle banche dati del Catasto Fabbricati, anche al fine di uniformare i comportamenti degli Uffici, si forniscono i seguenti ulteriori indirizzi, ritenendo che le considerazioni già esposte nelle menzionate circolari n. 194/T del 1995 e n. 49/T del 1996 possano valere anche relativamente alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.M. n. 701 del 1994, in tema di sottoscrizione degli atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati (Docfa).
Ne consegue che anche i necessari atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati (Docfa) sono sottoscritti dall’Autorità espropriante, con l’allegazione della nota di incarico qualora detto atto sia eseguito da un tecnico professionista.
Nel caso in cui il frazionamento dell’Ente Urbano avvenga mediante presentazione di un preliminare atto di aggiornamento geometrico (Pregeo) sottoscritto dall’Autorità espropriante, con richiesta di attribuzione alla particella derivata della nuova destinazione “Relitto di Ente Urbano – cod. 450”, si forniscono le seguenti indicazioni in relazione alla natura del bene censito al Catasto Fabbricati di cui detta particella derivata costituisce porzione:
1) Bene comune non censibile (BCNC) identificato e rappresentato in catasto (NOTA 21).
La dichiarazione di variazione (Docfa) è redatta con causale “RIDEFINIZIONE DI BCNC” (NOTA 22) e prevede la variazione di identificativo del bene comune non censibile interessato (NOTA 23), con aggiornamento dell’elaborato planimetrico in cui esso è rappresentato.
2) Unità immobiliare per la quale è prevista l’attribuzione di rendita catastale (compresi i beni comuni censibili – BCC).
La dichiarazione di variazione (Docfa) è redatta con causale di presentazione “RIDEFINIZIONE DI CORTE” (NOTA 24) e prevede la variazione di identificativo dell’unità immobiliare interessata (NOTA 25).
A tutela degli interessi di tutte le parti coinvolte nel procedimento amministrativo attivato d’ufficio, a cui è connessa la dichiarazione di variazione catastale:
2.1) la nuova planimetria dell’unità immobiliare derivata è redatta sulla base di quella dell’unità originaria già agli atti del catasto, dalla quale è stralciata esclusivamente la porzione oggetto di esproprio. Il tecnico redattore dell’atto di aggiornamento può menzionare in Relazione tecnica detta specifica modalità di redazione della planimetria. L’Ufficio, per dare evidenza di detta modalità, appone nella banca dati censuaria del Catasto Fabbricati l’annotazione “Aggiornamento connesso esclusivamente a procedura di esproprio per pubblica utilità”;
2.2) continuano ad applicarsi le disposizioni già impartite in tema di aggiornamento dell’elaborato planimetrico;
2.3) per il classamento e la rendita da indicare in detta dichiarazione potranno riproporsi quelli già agli atti del Catasto Fabbricati per l’unità immobiliare originaria e l’Ufficio provvederà alla determinazione della rendita definitiva delle unità immobiliari oggetto della procedura di aggiornamento in argomento, notificandone gli esiti ai soggetti intestatari (NOTA 26).
3) Altri beni censiti ai soli fini inventariali (immobili di categoria catastale del gruppo F)
La dichiarazione di variazione (Docfa) è redatta con causale “RIDEFINIZIONE DI CORTE” (NOTA 27) e prevede la variazione di identificativo del bene interessato (NOTA 28), con aggiornamento dell’elaborato planimetrico in cui esso è rappresentato.
Le indicazioni sopra esposte, relativamente, in particolare, alle modalità di redazione delle planimetrie (con annessa annotazione) e alla proposizione e definizione della rendita delle unità immobiliari, si applicano anche ai frazionamenti eseguiti direttamente al Catasto Fabbricati da parte dell’Autorità espropriante.
All’aggiornamento della porzione non soggetta a esproprio, connesso ad eventuali mutazioni dello stato (ulteriori e diverse da quelle relative al frazionamento), restano comunque tenuti i soggetti di cui all’articolo 3 del R.D.L. n. 652 del 1939.
A seguito del frazionamento di un Ente Urbano effettuato con presentazione di un preliminare atto di aggiornamento geometrico (Pregeo) sottoscritto dall’Autorità espropriante, è fatta comunque salva la possibilità di aggiornamento del Catasto Fabbricati – secondo le ordinarie modalità dettate dalle vigenti disposizioni in materia – da parte dei soggetti titolari di diritti reali sui beni interessati dal frazionamento.
4. Enti Urbani senza corrispondenza di immobili dichiarati al Catasto Fabbricati
L’assenza di corrispondenza tra le particelle censite con destinazione “Ente Urbano – cod. 282” e “Fabbricato promiscuo – cod. 278” e le unità immobiliari urbane può essere dovuta:
a. all’incompleta dichiarazione di un immobile urbano (NOTA 29);
b. all’assenza di correlazione tra Catasto Fabbricati e Catasto Terreni.
In tali casi, vista l’impossibilità di verificare gli aventi titolo alla sottoscrizione dell’atto di aggiornamento (NOTA 30), gli atti Pregeo non potranno essere approvati e saranno restituiti al tecnico con l’indicazione di risolvere preliminarmente le incoerenze o presentare le idonee dichiarazioni al Catasto Fabbricati. Nell’ipotesi di intervenuta approvazione automatica, l’Ufficio provvederà altresì al ripristino della situazione precedente.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente Circolare siano puntualmente osservati dalle Direzioni Provinciali e dagli Uffici Provinciali-Territorio dipendenti.
—
– Note –
(1) Cfr. punto 1.1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 26 gennaio 2021 “A decorrere dal 1° febbraio 2021 è attivato progressivamente sull’intero territorio nazionale, ad eccezione dei territori nei quali il catasto è gestito, per delega dello Stato, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, il sistema tecnologico denominato Sistema Integrato del Territorio (SIT), per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell’Agenzia delle Entrate relative al catasto e ai servizi geotopocartografici, nonché in materia di Anagrafe Immobiliare Integrata”.
(2) Per lotto urbano, sotto il profilo catastale e in coerenza con quanto disposto dalla Circolare n. 2 del 20 gennaio 1984, si intende, ordinariamente, una porzione continua di terreno, situata in un medesimo comune, avente la medesima destinazione di Catasto Terreni (Ente Urbano – cod. 282 o Fabbricato promiscuo – cod. 278) a seguito di edificazione a concezione ed esecuzione generalmente unitaria a cui consegue rappresentazione ed identificazione nella cartografia catastale mediante un unico numero di mappa, ovvero in subordine di censimento di immobili urbani, comunque, interi o caratterizzati da un nesso di reciproca funzionalità o attinenza.
(3) La causale della dichiarazione di variazione sarà “divisione” o “frazionamento per trasferimento di diritti”, in relazione alle caratteristiche proprie delle porzioni immobiliari derivate (cfr. paragrafo 3.3 della Circolare n. 4/T del 29 ottobre 2009).
(4) Il frazionamento al Catasto Terreni resta possibile, fatta salva la necessità di una adeguata motivazione nella relazione tecnica del Pregeo, per particolari situazioni connesse alle peculiarità presenti nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari di cui al Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499.
(5) Cfr. il Capo II (Definizione della particella edilizia) dell’Istruzione I del 24 maggio 1942 recante “Norme per la rappresentazione in mappa di fabbricati” e la Tavola IX dell’Istruzione per la formazione della mappa catastale e per l’impiego dei relativi segni convenzionali del 1970.
(6) Ad esempio, in presenza di unità immobiliari urbane costituite da porzioni che verrebbero a ricadere in distinte particelle derivate dal frazionamento (dovendo conseguentemente assumere un identificativo composto, cosiddetto “graffato”), oppure in presenza di beni censibili e non censibili comuni ad unità che risulterebbero ubicate in distinte particelle derivate dal frazionamento, ecc.).
(7) Diversamente verrebbero a generarsi unità immobiliari urbane costituite da porzioni ricadenti su distinte particelle derivate dal frazionamento, circostanza questa che evidenzia la permanenza del collegamento tra i lotti e che, come detto, costituisce elemento ostativo al frazionamento al Catasto Terreni.
(8) In particolare, verranno costruite – d’ufficio, anche mediante idonee funzionalità software – le nuove relazioni fra gli identificativi delle particelle di Catasto Terreni prodotte dal frazionamento e i corrispondenti identificativi di Catasto Fabbricati. In tal modo, anche variando alcuni degli identificativi di Catasto Terreni, le correlazioni fra i due catasti (CT-CF) continueranno ad essere assicurate.
(9) Atteso che l’atto di aggiornamento geometrico, qualora la dividente del frazionamento incida nella consistenza dei beni censiti al Catasto Fabbricati, dà evidenza di una avvenuta mutazione nello stato di detti beni.
(10) Cfr. Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009, par. 2.6
(11) Dovranno essere indicati gli identificativi completi (eventuale Sezione, eventuale Sezione Urbana, Foglio, Particella, eventuale Subalterno) di tutti gli immobili urbani interessati, indipendentemente dalla loro natura (unità immobiliari per le quali è prevista l’attribuzione della rendita catastale – categorie dei gruppi A, B, C, D ed E, altri beni censiti ai soli fini inventariali – categorie del gruppo F, nonché beni comuni non censibili – BCNC).
(12) Ai fini della corretta intestazione della particella a cui deve essere attribuita la destinazione “Relitto di Ente urbano – cod. 450” quando la stessa costituisca un Bene Comune a più unità immobiliari urbane, il professionista fornisce nella Relazione Tecnica dell’atto di aggiornamento geometrico l’elenco di tutti i soggetti aventi diritto, con i rispettivi titoli e quote, come già iscritti precedentemente in catasto o come risultanti da atto avente valore legale reso pubblico. Le quote da indicare devono essere quelle relative ai millesimi di proprietà, ove presenti; in caso contrario, tali quote sono dichiarate dalle parti. Ove non sia presente un atto avente valore legale, sono fatte salve le disposizioni relative all’apposizione delle Riserve.
(13) In caso di frazionamento per esproprio, finalizzato ad accorpare la particella derivata alle strade, l’Ente espropriante presenterà, in luogo della dichiarazione di variazione di qualità colturale, una specifica istanza con la quale richiede l’accorpamento della suddetta particella alla partita speciale 5 “Strade pubbliche”.
(14) Attese le previsioni di cui all’art. 30, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(15) Il comma 227 prevede che “…gli uffici provinciali dell’Agenzia …, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell’Agenzia …. provvedono d’ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.
(16) Con riferimento, tipicamente, alla consistenza.
(17) Convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.
(18) Che dà atto della avvenuta mutazione nello stato dei beni immobili censiti al CF.
(19) Sia sull’immagine planimetrica acquisita, sia nel database censuario del CF.
Nel caso siano interessati dal frazionamento anche beni rappresentati solo sull’Elaborato Planimetrico (BCNC e immobili in categorie catastali del gruppo F), l’annotazione di cui sopra (sostituendo la parola “Planimetria” con “Elaborato Planimetrico”), oltre che nel database censuario del CF, è apposta anche sull’Elaborato Planimetrico.
(20) Numero di protocollo e data di registrazione del Tipo di Frazionamento al CT.
(21) Nel caso in cui la particella frazionata costituisca porzione di un bene comune non censibile non identificato e rappresentato al Catasto Fabbricati, non vi è necessità di presentazione di atto di aggiornamento (Docfa).
(22) Da inserire nel campo libero “5-ALTRE” del Quadro B della vigente procedura Docfa.
(23) Soppressione del BCNC originario (operazione S) e costituzione del nuovo BCNC derivato (operazione C).
(24) Da inserire nel campo libero “5-ALTRE” del Quadro B della vigente procedura Docfa.
(25) Soppressione dell’unità immobiliare originaria (operazione S) e costituzione della nuova unità immobiliare derivata (operazione C).
(26) In assenza a sistema di un apposito modello di avviso predefinito per tali specifici accertamenti catastali, l’Ufficio provvederà a predisporlo manualmente, unitamente alla notifica, secondo i modelli attualmente disponibili, opportunamente adattati al caso di specie.
(27) Da inserire nel campo libero “5-ALTRE” del Quadro B della vigente procedura Docfa.
(28) Soppressione dell’unità immobiliare originaria (operazione S) e costituzione della nuova unità immobiliare derivata (operazione C).
(29) È ricompreso in tale fattispecie anche il caso di fabbricati mai dichiarati al Catasto Fabbricati provenienti da ente urbano fin dall’impianto o di unità afferenti dichiarate in recupero di situazione pregressa (cfr. punto 3.2. dell’Allegato Tecnico alla lettera circolare prot. n. 23646 del 12 giugno 2013).
(30) Cfr. art. 1, comma 8, del Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.
Allegato tecnico
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