AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 25 luglio 2019, n. 321
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per i contratti pubblici formati all’interno del MEPA, e gli allegati documenti redatti in formato elettronico firmati digitalmente. Articolo 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione del DPR n. 642 del 1972 é stato esposto il seguente
Quesito
Il Consiglio XXX fa presente che per l’affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, opera attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con la conseguente produzione di una serie di documenti (ad esempio capitolati tecnici ecc.) redatti in formato elettronico e firmati digitalmente, che generalmente sono soggetti all’imposta di bollo ai sensi del d.P.R.. n. 642 del 1972.
Al riguardo, il Consiglio evidenzia, che l’articolo 3 del citato d.P.R. n. 642 del 1972 stabilisce che l’imposta di bollo può essere corrisposta mediante apposito contrassegno rilasciato da un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate oppure con modalità virtuale.
Aggiunge, inoltre, che le predette modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, in applicazione delle disposizioni introdotte con il D.M. del 17 giugno 2014 non sono valide, invece, per i “documenti informatici fiscalmente rilevanti”, per i quali è prevista, la corresponsione dell’imposta con modalità esclusivamente telematica.
Al riguardo, l’interpellante rileva che l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n.106/E del 2 dicembre 2014, ha istituito il codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta di bollo dovuta su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.
Premesso quanto sopra, il Consiglio XXX chiede, quindi, di conoscere le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per i contratti pubblici formati all’interno del MEPA, e gli allegati documenti redatti in formato elettronico firmati digitalmente.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il Consiglio interpellante ritiene che le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per i documenti oggetto del presente interpello, possono essere le seguenti:
a) in modo virtuale, mediante presentazione di apposita domanda al competente Ufficio dell’agenzia delle entrate, osservando i chiarimenti forniti con la circolare n. 16/E del 2015 dall’Agenzia delle entrate;
b) con contrassegno, l’aggiudicatario dovrà dichiarare che il contrassegno è stato usato per la stipula di un determinato contratto;
c) con modello di pagamento F24, utilizzando il codice tributo “2501”.
Parere dell’agenzia delle entrate
Con riferimento al quesito proposto, si rammenta che relativamente alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo l’articolo 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 stabilisce che “L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:
a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
La disciplina del pagamento dell’imposta in modo virtuale è recata dall’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972, secondo cui “Per determinate categorie di atti e documenti, (…) l’intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell’imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale (…). Ai fini dell’autorizzazione (…) l’interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione (…) contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno”.
Nell’ipotesi in cui l’utente intenda assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale, deve presentare agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.
Qualora invece non intenda adottare la modalità virtuale, l’imposta di bollo deve essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, che rilascia l’apposito contrassegno.
L’utente che intende assolvere l’imposta di bollo mediante contrassegno, potrà comprovare l’assolvimento dell’imposta dichiarando sul documento in formato elettronico il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario.
Sarà cura dell’utente conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria ( articolo 37 del d.P.R. n 642 del 1972).
Non si ritengono, infine, applicabili ai documenti oggetto del presente quesito, le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo previste dal decreto ministeriale 17 giugno 2014, recante “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto”, che ha introdotto all’articolo 6 nuove modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.
In particolare, il comma 1 del citato articolo 6 prevede che “L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica”.
In relazione a tale disposizione, si osserva che per “documenti informatici fiscalmente rilevanti”, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo nei modi previsti dal DM, devono intendersi i libri e registri di cui all’articolo 16, lettera a), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 e le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, n. 1, della tariffa, parte prima, allegata al citato d.P.R..
Premesso quanto sopra, si ritiene che per i contratti pubblici formati dal Consiglio XXX all’interno del MEPA, e gli allegati documenti redatti in formato elettronico firmati digitalmente, l’imposta di bollo potrà essere assolta tramite il contrassegno telematico ovvero secondo la modalità virtuale, ai sensi del predetto articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972.
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