AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 17 maggio 2021, n. 346
Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per i libri e registri contabili (libro giornale) tenuti con sistemi informatici. Articolo 12-octies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Società istante fa presente che il decreto legge n. 34 del 2019 ha esteso a tutti libri e registri contabili tenuti in forma elettronica la deroga dell’obbligo di stampa dei medesimi, originariamente adottata solo per alcuni registri IVA.
Al riguardo, la Società specifica che il definitivo superamento dell’obbligo di stampa di tutti i libri e registri contabili (compresi quelli per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo) non è stato accompagnato dall’adozione di una disciplina specifica in merito alle modalità di assolvimento della predetta imposta.
Ciò posto, la Società chiede di conoscere le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per i libri e registri contabili (libro giornale) tenuti con sistemi informatici.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società istante intende effettuare una stampa periodica virtuale dei libri contabili (stampa su file “pdf”) e versare l’imposta di bollo in base al numero delle pagine (generate al momento della stampa in “pdf”), utilizzando per il pagamento il modello F23 con codice tributo “458T” ovvero in alternativa mediante modello F24 online codice tributo “1552” (art. 6 del D.M. 17 giugno 2014).
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 12-octies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. “Decreto Crescita”) ha introdotto una novità in tema di registri contabili, modificando il decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, permettendo di derogare all’obbligo della stampa o dell’archiviazione sostitutiva degli stessi.
In particolare, a seguito della modifica operata dalla citata disposizione il comma 4-quater dell’articolo 7 del decreto legge n. 357 del 1994, prevede che «In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza».
Con detta modifica, quindi, è possibile derogare, al comma 4-ter che stabilisce « A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza».
Ai fini civilistici l’articolo 2215-bis al comma 1 stabilisce che «i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici».
Con riferimento all’imposta di bollo, si fa presente che l’obbligo di assolvere l’imposta relativamente alle scritture contabili, è disciplinato dall’articolo 16 lettera a) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che stabilisce che scontano l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni cento pagine o frazione di cento pagine, i «repertori; libri di cui all’articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile».
In linea generale, quindi, è dovuta l’imposta di bollo per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili di cui all’art. 2214 del c.c.
Per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo occorre distinguere se i predetti registri contabili e i libri sociali siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo ovvero siano tenuti in modalità informatica.
Nel primo caso, infatti, l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro, oppure 32 euro laddove non sia dovuta la tassa annuale vidimazione, prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina (cfr. circolare n. 92/E del 22 ottobre 2001) o su nuovo blocco di pagine (cfr. circolari n. 9/E del 30 gennaio 2002 § 8.2, e n 64 del 1° agosto 2002) è alternativamente assolta:
– mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
– mediante pagamento ai soggetti autorizzati tramite modello F23 utilizzando il codice tributo 458T denominato “Imposta di bollo su libri e registri – all. A, Parte I, art. 16, DPR 642/72” (cfr. ris. n. 174/E del 31 ottobre 2001).
Diversamente, se predetti registri contabili e libri sociali, sono tenuti in modalità informatica, come nella fattispecie rappresentata, occorre far riferimento al decreto ministeriale 17 giugno 2014, recante «Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto », il cui articolo 6 ha previsto nuove modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.
In particolare, il comma 1 del citato articolo 6 prevede che «L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica».
In relazione a tale disposizione, si osserva che per “documenti informatici fiscalmente rilevanti”, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo nei modi previsti dal citato decreto ministeriale, devono intendersi i libri e registri di cui all’articolo 16, lettera a), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 e le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, n. 1, della tariffa, parte prima, allegata al citato d.P.R..
L’imposta è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica, vale a dire mediante modello di pagamento F24, con il codice tributo “2501” denominato “imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”, (cfr. risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014).
Il comma 2 dell’articolo 6 prevede, inoltre, che «Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio».
Da ultimo, il successivo comma 3 al medesimo articolo dispone che «L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse».
Sulla base di tali considerazioni, si ritiene, dunque, che la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per i registri e libri contabili tenuti in modalità informatica, come nella fattispecie in esame, debba essere ricondotta nell’ambito di applicazione della previsione recata dall’articolo 6 del decreto ministeriale del 17 giugno 2014.
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