INPS – Messaggio n. 795 del 23 gennaio 2023
Integrazione al messaggio n. 4167 del 17 novembre 2022 – Modalità di compilazione del flusso UniEmens e istruzioni contabili in riferimento all’assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi di solidarietà e del FIS (art. 1, comma 212, della legge n. 234/2021) – Istruzioni contabili
1. Premessa
Con il messaggio n. 4167 del 17 novembre 2022 e con le precedenti circolari n. 29 del 21 febbraio 2022 e n. 37 del 7 marzo 2022 (NOTA 1) sono state fornite indicazioni operative in merito alle modalità di esposizione del conguaglio degli assegni per il nucleo familiare (ANF) erogati ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, e dal Fondo di integrazione salariale (FIS), a carico delle gestioni dei Fondi stessi, secondo quanto previsto dall’articolo 39 del medesimo decreto legislativo, così come modificato dall’articolo 1, comma 212, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si precisa che il codice causale già in uso “L023” assume il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021 – Assegno di integrazione salariale” e deve essere utilizzato dai datori di lavoro interessati dal conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale corrisposto dai Fondi di cui agli articoli 26, 29 e 40 del D.lgs n. 148/2015. Si ricorda che, dal 1° marzo 2022, la predetta tutela ANF è riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità contenute nel D.lgs 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico.
2. Istruzioni operative
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio degli ANF spettanti ai lavoratori per il periodo in cui gli stessi siano destinatari delle prestazioni di assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà, decorrenti dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro interessati devono compilare l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
– nell’elemento <CodiceCausale> indicare il codice causale di nuova istituzione “L123”, avente il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021 – Assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà”.
Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per il conguaglio degli ANF arretrati (ossia corrisposti ai lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2022fino al mese precedente a quello corrente);
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> inserire il codice identificativo (ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> indicare l’AnnoMese di riferimento;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.
In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà recuperare la prestazione anticipata, tramite flusso regolarizzativo sull’ultimo mese di attività.
3. Istruzioni contabili
Per le rilevazioni contabili degli assegni al nucleo familiare corrisposti sulle prestazioni relative agli assegni di integrazione salariale per contratto di solidarietà dichiarati con il nuovo codice conguaglio “L123”, si deve fare riferimento ai conti di onere corrispondenti, già istituiti con le circolari n. 29/2022 e n. 37/2022, da ultimo variati nella denominazione con il messaggio n. 4167/2022.
—
Note:
(1) Le circolari n. 29/2022 e n. 37/2022 forniscono specifiche istruzioni in materia relative, rispettivamente, al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del settore dei servizi ambientali.
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