AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 410221 del 23 novembre 2023
Modalità di comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili, di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104
Dispone:
1. Modalità di comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili
1.1. La comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è inviata a decorrere dal 1° dicembre 2023 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi.
1.2. Tramite il medesimo servizio di cui al punto 1.1 possono essere consultati i dati delle comunicazioni accolte.
2. Contenuto della comunicazione
2.1. Per i crediti d’imposta di cui all’articolo 121, comma 1-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. crediti tracciabili), sono indicati:
a) il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;
b) una o più rate annuali dei suddetti crediti.
2.2. La comunicazione è accolta se le rate dei crediti di cui al punto 2.1 risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.
2.3. Per i crediti diversi da quelli di cui al punto 2.1 (c.d. crediti non tracciabili) sono indicati gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura. La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.
2.4. Nella comunicazione è indicata anche la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
2.5. Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.
3. Trattamento dei dati
3.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, il quale prevede che, se i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di cui al comma 3 dello stesso articolo 121, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate. Il richiamato articolo 25, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2023 prevede che la suddetta comunicazione sia effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
3.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679. I dati anagrafici oggetto del trattamento sono rappresentati dai codici fiscali del cedente e del cessionario dei crediti.
3.3. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta acquisizione della comunicazione e l’aggiornamento dei dati relativi ai crediti d’imposta disponibili.
3.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) n. 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento e riscossione.
3.5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f) del Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato stabilito che la comunicazione venga inviata tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti.
3.6. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e in particolare nella pagina di accesso alla “Piattaforma cessione crediti”.
3.7. Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione di cui al presente provvedimento è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
Motivazioni
Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, se i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di cui al comma 3 dello stesso articolo 121, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate.
Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2023.
Il richiamato articolo 25, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2023 prevede che la comunicazione sia effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Pertanto, con il presente provvedimento sono stabilite le modalità per l’effettuazione della comunicazione di cui trattasi, nonché il relativo contenuto.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento:
Regolamento (UE) 2016/679;
Articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 09 agosto 2019, n. 670294 - Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 09 agosto 2019, n. 670294 - Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24…
- Approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nelle Zone Economiche Speciali (ZES), di cui…
- Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n.…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 12 novembre 2021, n. 312528 - Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…