AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 17 febbraio 2021, n. 117
Articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio)
Modalità di determinazione della soglia dei ricavi e della riduzione del fatturato in presenza di conferimento
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA S.r.l. (di seguito anche “società” o “istante”) pone un quesito in merito all’interpretazione dell’articolo 26, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevede, a beneficio dei soggetti che effettuano conferimenti in denaro nelle società indicate dal comma 1, in esecuzione dell’aumento di capitale sociale di cui al comma 1, lettera c) del medesimo articolo, il riconoscimento di un credito d’imposta in misura pari al 20 per cento dell’ammontare del conferimento effettuato tra il 20 maggio e il 31 dicembre 2020 (di seguito “il credito d’imposta”).
Ai fini dell’applicazione del credito d’imposta, il citato articolo 26 del decreto legge n. 34 del 2020 richiede che la società conferitaria:
– presenti nel periodo d’imposta 2019 un ammontare di ricavi superiore a cinque milioni di euro;
– abbia subìto nei mesi di marzo e aprile 2020 una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in misura non inferiore al 33 per cento.
L’istante riferisce che:
– è stata costituita in data ../../2020 a seguito del conferimento dell’azienda BETA (di seguito “la ditta individuale”);
– ha intenzione di deliberare ed eseguire un aumento di capitale, entro il 31 dicembre 2020, fino ad un importo massimo di due milioni di euro;
– la ditta individuale presenta nel periodo d’imposta 2019 un ammontare di ricavi pari a euro […];
– dal confronto tra i ricavi della ditta individuale dei mesi di marzo e aprile 2019 e i ricavi della società dei mesi di marzo e aprile 2020 risulta un calo superiore al 33 per cento.
Con la documentazione integrativa acquisita con prot. n. RU […] è stato ulteriormente precisato che:
– «L’operazione di conferimento oggetto dell’istanza risulta realizzata;
– il Sig. X, titolare della ditta individuale e attualmente socio della società conferitaria di cui all’interpello, ha inteso effettuare la medesima operazione di conferimento per motivazioni legate alla crescita che la Ditta stessa ha avuto negli anni, raggiungendo un volume d’affari cospicuo non più compatibile con la forma della Ditta individuale, senza oltretutto considerare la necessità di maggior visibilità e di struttura considerato il fatto che la stessa ha come clienti numerose aziende di grosse dimensioni […]. Per ultimo, si evidenzia che l’attività svolta dalla SRL è la medesima di quella svolta in precedenza dalla ditta individuale;
– Non è volontà del titolare della precedente ditta individuale e attuale socio della SRL quello di cedere le partecipazioni detenute, ma […] la necessità dell’operazione di conferimento è quella di avere maggiore visibilità e una struttura più consona alla dimensione raggiunta».
Ciò posto, la società chiede chiarimenti in ordine alle modalità di determinazione della soglia dei ricavi e della riduzione del fatturato, ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta di cui al comma 4 dell’articolo 26 ai soci conferenti a titolo di aumento di capitale.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che possa essere attributo ai soci conferenti, a titolo di aumento di capitale, un credito d’imposta pari al 20 per cento di quanto versato, come previsto dall’articolo 26 del decreto legge n. 34 del 2020.
Tale convincimento si fonda sui chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 2020 in merito alla fattispecie specifica del conferimento d’azienda ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito agli ulteriori requisiti per l’attribuzione del credito d’imposta di cui all’articolo 26, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché sulla concreta quantificazione dello stesso. Sui predetti aspetti rimane perciò fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
L’articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, decreto Rilancio), nell’ambito del Titolo II, dedicato al «Sostegno all’impresa e all’economia», reca delle misure di «Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni», riconosce diverse agevolazioni, a fronte di aumenti di capitale di alcuni tipi di società, tra cui, ai fini d’interesse, le società di capitali, in conformità ai criteri e alle condizioni previsti nei commi 2, 3 e 3-bis delllo stesso articolo.
In particolare, al comma 4 del citato articolo 26 è disposto che «Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell’aumento del capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), spetta un credito d’imposta pari al 20 per cento».
Per quanto qui di rilievo, si evidenzia che al comma 2 sono identificate le seguenti condizioni:
a) presenti un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e
b), del Tuir relativo al periodo d’imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro;
b) abbia subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33 per cento;
c) abbia deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.
Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 10 agosto 2020 sono stati precisati i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d’imposta di cui ai commi 4 e 8 dell’articolo 26, nonché le relative procedure di riconoscimento.
Nel caso prospettato, la società istante, che intende operare l’aumento di capitale agevolabile, è stata costituita in data ../../2020 a seguito del conferimento dell’azienda (di cui alla ditta individuale menzionata nel quesito).
La comune ratio legis che ispira le misure inserite nel Titolo II «Sostegno alle imprese e all’economia», al capo I «Misure di sostegno», del Decreto rilancio – ossia, contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19 – induce a sostenere che, anche in relazione al credito d’imposta di cui all’articolo 26, occorra considerare i valori riferibili all’azienda oggetto di trasferimento sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi di cui alla lettera a), sia per quanto concerne il calcolo della riduzione dei ricavi di cui alla lettera b), del comma 1 del citato articolo 26 (cfr. circolare n. 15/E del 2020, in relazione al contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del medesimo decreto legge).
Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, si ritiene che, nel caso di specie, l’istante per valutare i requisiti di accesso al credito qui in esame debba:
– considerare i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir realizzati nel 2019 dalla ditta individuale acquisita tramite il conferimento, ai fini della determinazione della soglia di accesso di cui alla lettera a) del comma 1, dell’articolo 26 del decreto Rilancio;
deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (marzo e aprile 2020 rispetto al 2019) considerando i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir relativi alla ditta individuale trasferita, per determinare la riduzione di cui alla lettera b) del comma 1, dell’articolo 26 del decreto Rilancio.
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