ANPAL – Nota n. 4360 del 5 aprile 2023
Modalità di erogazione della formazione e attestazione delle competenze
L’avviso pubblico relativo all’attuazione del Fondo Nuove Competenze – 2^ edizione – prevede al paragrafo 7, punto 5, in attuazione dell’art. 4, comma 5, del D.M. 22 settembre 2022, che “Nel caso in cui il datore di lavoro non aderisca a Fondi Paritetici Interprofessionali ovvero il Fondo cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del FNC ovvero ricorrano ragioni oggettive che impediscano il finanziamento dell’intero (NOTA 1) percorso formativo da parte dei Fondi che hanno manifestato interesse a partecipare all’attuazione degli interventi del FNC” la formazione dovrà essere erogata da uno o più tra i soggetti richiamati al punto 1 dello medesimo paragrafo 7 (NOTA 2) “con il concorso di un ente titolato nazionale o regionale ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013 […]”.
Inoltre il paragrafo 8, punto 5, prevede che “Ove gli esiti dei percorsi formativi non siano referenziabili alle ADA dell’Atlante del Lavoro […]” e “nei casi in cui la formazione non sia finanziata da un Fondo Paritetico Interprofessionale aderente al FNC, le attestazioni devono essere prodotte dall’ente titolato nazionale o regionale con cui è stata realizzata la formazione o da un ente accreditato con il concorso dell’ente titolato nazionale o regionale medesimo”.
Considerato che alcune regioni non hanno ancora definito l’elenco degli Enti titolati in attuazione delle Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 e che gli Enti regionali accreditati alla formazione, in rapporto ai servizi formativi per i quali sono autorizzati, soggiacciono, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 13 del 2013, al rilascio di attestazioni conformi con quanto definito dall’art. 4, comma 2, del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 settembre 2022, per le finalità di cui ai punti dell’Avviso sopra richiamati, le imprese possono fare ricorso agli Enti regionali accreditati alla formazione, ferma restando la possibilità di fare ricorso agli Enti titolati a livello nazionale
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Note:
(1) Come previsto dall’art. unico, comma 2, del DCS n.345 del 12.12.2022, “Al paragrafo 7, quarto capoverso, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
“Ai fini del presente Avviso, si intende finanziato dal Fondo Paritetico Interprofessionale anche il progetto che riceva un finanziamento parziale, a condizione che l’intero percorso formativo, comprensivo anche dell’attività non finanziata dal Fondo Interprofessionale, sia realizzata secondo la disciplina del Fondo, anche con riferimento alle verifiche e ai controlli in capo al medesimo”
(2) “Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero altri soggetti anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione ivi comprese le Università statali e non statali legalmente riconosciute, gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per gli Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), i Centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Ai sensi della legge n. 240 del 2010 le attività di formazione erogate dalle Università sono riconoscibili in termini di crediti formativi universitari nell’ambito di ulteriori percorsi di formazione universitaria”.
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