AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 312076 del 25 luglio 2024

Modalità di fruizione del credito d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dell’articolo 1, commi da 436 a 438, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

Dispone

1. Credito d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati

1.1 Il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dei commi da 436 a 438 del medesimo articolo, è commisurato, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti stessi.

2. Modalità di fruizione del credito d’imposta

2.1 Il credito d’imposta di cui al punto 1.1 è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.

2.2 Il soggetto finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento, mediante l’istituto della compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata.

2.3 In alternativa all’utilizzo in compensazione, il soggetto finanziatore può recuperare le somme di cui al punto 2.2 mediante la cessione del relativo credito ad altre banche, senza facoltà di successiva cessione.

2.4 Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti:

a) i soggetti finanziatori o gli eventuali cessionari presentano il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

b) con successiva risoluzione sono istituiti uno o più codici tributo da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione della delega di pagamento;

c) non si applica il limite previsto dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Trasmissione dei dati

3.1 I soggetti finanziatori comunicano all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, secondo modalità e termini approvati con successivo provvedimento:

a) gli elenchi dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, con i relativi importi;

b) il numero, l’importo e la scadenza delle singole rate;

c) i dati delle cessioni dei crediti di cui al punto 2.3 e delle risoluzioni dei contratti di finanziamento.

Motivazioni

Per far fronte ai danni conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, l’articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, stabilisce che i contributi di cui all’articolo 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell’articolo 20-septies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 20-quinquies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023.

Il successivo comma 436 prevede che i contributi di importo complessivamente superiore a quelli di cui al comma 435 possano essere erogati, per l’intero importo, anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base degli stati di avanzamento relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi ai contributi.

Inoltre, il primo periodo del comma 439 dispone che in capo al beneficiario del finanziamento maturi un credito d’imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Ai sensi del secondo periodo del comma 439, le modalità di fruizione del credito d’imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Pertanto, in analogia a quanto disposto per i crediti d’imposta similari riconosciuti in occasione di altri eventi calamitosi, con il presente provvedimento è stabilito che il credito d’imposta di cui al comma 439 venga utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso. In particolare, i soggetti finanziatori recuperano l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, attraverso l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24); in alternativa, tali soggetti possono cedere il credito ad altre banche, senza facoltà di successiva cessione.

Ai fini del controllo dell’utilizzo del credito, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37, commi 49-ter e 49-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 439, con successivo provvedimento saranno definiti modalità e termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, degli elenchi dei soggetti beneficiari dei finanziamenti (con i relativi importi), dei dati relativi al numero, all’importo e alla scadenza delle singole rate, nonché i dati delle cessioni dei crediti e delle risoluzioni dei contratti di finanziamento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);;

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (articoli 17 e seguenti);

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (articolo 37, commi 49-ter e 49-quater);

Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (articoli 20-sexies e 20-septies);

Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (articolo 1, commi da 435 a 439).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.