MINISTERO dell’ AGRICOLTURA – Decreto ministeriale del 22 dicembre 2022
Modalità di funzionamento del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica nonchè requisiti e criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del Fondo medesimo (G.U. 13 febbraio 2023, n. 36)
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge 9 marzo 2022 n. 23, le modalità di funzionamento del «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica», istituito ai sensi del comma 1 del medesimo art. 9, nonchè i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le relative risorse, per il perseguimento delle finalità o obiettivi che saranno previsti anche dal «Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici» ed in particolare:
a) promuovere i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia;
b) promuovere lo sviluppo della produzione agricola, agro-alimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico;
c) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agro-alimentari e dell’acquacoltura convenzionali;
d) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l’organizzazione della filiera dei prodotti biologici;
e) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare;
f) monitorare l’andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica;
g) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all’art. 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23;
h) favorire l’insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;
i) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l’utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;
j) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinchè utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;
k) incentivare e sostenere la ricerca e l’innovazione in materia di produzione biologica;
l) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all’art. 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23;
m) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;
n) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l’incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l’uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell’ambiente;
o) aumentare la disponibilità delle sementi per le aziende e migliorarne l’aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all’agricoltura biologica e biodinamica;
p) promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali;
q) sostenere la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica.
Art. 2
Iniziative finanziabili
1. Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 1 sono finanziate attraverso il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica le seguenti iniziative:
a) iniziative finalizzate alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all’art. 6 della legge 9 marzo 2022, n. 23;
b) iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all’art. 7 della legge 9 marzo 2022, n. 23;
c) iniziative finalizzate ad aumentare la disponibilità delle sementi per le aziende e a migliorarne l’aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all’agricoltura biologica e biodinamica, come definite nel Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all’art. 8 della legge 9 marzo 2022, n. 23;
d) programmi di ricerca e innovazione e programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti di cui all’art. 11, comma 2, lettera d) della legge 9 marzo 2022, n. 23;
e) percorsi formativi e di aggiornamento di cui all’art. 11, comma 2, alla lettera a) della legge 9 marzo 2022, n. 23.
Art. 3
Modalità di funzionamento del Fondo
1. Le risorse del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica possono essere assegnate utilizzando le seguenti modalità:
a) affidamento di contributi mediante procedure ad evidenza pubblica per l’erogazione di contributi ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) affidamento diretto di contributi ad enti o società vigilati e/o istituiti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, relativamente agli ambiti che rientrano nelle rispettive competenze istituzionali, se adeguatamente motivato;
c) accordi di collaborazione istituzionale ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
d) procedure ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 4
Soggetti
1. Nel caso di cui al precedente articolo, lettera a) e lettera b), trovano applicazione le diposizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014 in tema di soggetti e spese ammissibili.
2. Per l’attuazione delle iniziative di cui al precedente art. 2, il Ministero può altresì attivare:
a) accordi di collaborazione istituzionale ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con enti e organismi pubblici o enti o società vigilati e/o istituiti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
b) procedure ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 5
Modalità attuative
1. La puntuale definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi finanziabili, della relativa dotazione finanziaria e di ogni ulteriore aspetto di dettaglio, è demandata ad appositi provvedimenti del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, da adottare nei limiti di quanto stabilito dal presente decreto, previa emanazione, in relazione ai vari ambiti di destinazione del Fondo medesimo, dei singoli decreti di cui gli articoli 6, comma 3, 7, comma 1, 8, comma 1 e 9, comma 3 della legge 9 marzo 2022, n. 23.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Il decreto ministeriale 17 maggio 2013, n. 5424 e il decreto direttoriale 1° giugno 2021, n. 253667 sono abrogati.
2. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del ministero.
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