AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 5 del 29 gennaio 2024
Modalità di gestione semplificata dei negozi ex articolo 128 T.U.L.D. (duty free shops) – Dfs semplificato
La circolare 179D del 2000, in riferimento ai negozi cosiddetti “duty free shops” (DFS) di cui all’articolo 128 T.U.L.D. (NOTA 1), ha fornito chiarimenti ed istruzioni in merito alle modalità di gestione, disciplinando l’introduzione della merce nei negozi operanti nella c.d. “area extra Schengen” e la cessione della stessa ai viaggiatori con destinazione verso Paesi comunitari non aderenti alla Convenzione Schengen (viaggiatori extra-U.E.).
La stessa circolare, preso atto delle modifiche logistiche degli scali aeroportuali a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Schengen, ha disciplinato anche il caso di vendita dei prodotti detenuti nei DFS a viaggiatori con destinazione unionale (viaggiatori U.E.).
Pur restando valida l’impostazione generale della disciplina contenuta nella circolare 179D/2000, è necessario procedere all’aggiornamento di alcune disposizioni in essa contenute, così come di altri documenti di prassi succedutisi nel tempo, alla luce dell’evoluzione della normativa doganale unionale.
È altresì possibile delineare una modalità di gestione alternativa a quella disciplinata dalla richiamata circolare 179D/2000, facendo ricorso all’utilizzo dei nuovi istituti e delle semplificazioni introdotti dal Codice Doganale Unionale (Regolamento UE n. 952/2013, d’ora in avanti CDU).
Premesso quanto sopra, nell’ambito delle autorizzazioni già rilasciate o di quelle che lo saranno in futuro, l’operatore potrà optare per due distinti modelli di gestione:
- a) DFS ordinario
- b) DFS semplificato
La gestione di un DFS ordinario rimane disciplinata dalla richiamata circolare 179D del 2000.
Per la gestione di un DFS semplificato, caratterizzato dalla presenza nel punto vendita di prodotti c.d. allo stato estero cioè con lo status di merce non unionale (tabacchi lavorati e alcolici) e prodotti in posizione unionale, come di seguito si illustrerà, si farà riferimento alla disciplina contenuta nella presente Circolare.
- Prodotti alcolici e tabacchi lavorati, privi dei contrassegni di Stato
Per tali prodotti, rimane invariata l’attuale disciplina delineata dalla circolare 179D del 2000 sull’introduzione, detenzione e vendita, come aggiornata con la presente circolare.
I tabacchi lavorati possono essere venduti unicamente a viaggiatori extra-U.E.
I prodotti alcolici possono essere venduti unicamente a viaggiatori extra-U.E ed a viaggiatori UE, rimanendo esclusa la possibilità di vendita a viaggiatori con carta d’imbarco a destinazione Italia ed a soggetti non muniti di carta d’imbarco.
Nel prospetto seguente, sono riepilogate le possibilità di vendita distinte per categoria di prodotto e per tipo di acquirente.
Destinazione del viaggiatore | ||||
Categorie di prodotto | extra-U.E. | U.E. | Italia | acquirenti privi di carta d’imbarco |
Tabacchi senza contrassegno (*) | SI | NO | NO | NO |
Alcolici senza contrassegno | SI | SI | NO | NO |
Altre merci | SI | SI | SI | SI |
(*) Ci si riferisce al contrassegno apposto per la vendita sul territorio nazionale
In caso di vendita di prodotti alcolici e/o tabacchi lavorati a viaggiatori extra-U.E., gli stessi devono essere consegnati al medesimo inseriti in un contenitore (busta) dotato di sistema di sigillatura atto ad evidenziarne l’eventuale apertura.
- Prezzi di vendita
Nella gestione del DFS semplificato caratterizzato, come anticipato, dalla presenza di prodotti allo stato estero (tabacchi lavorati e alcolici) e prodotti in posizione unionale (ad eccezione dei tabacchi lavorati, che potendo essere venduti solo a viaggiatori extra-U.E., permangono dall’introduzione fino alla vendita allo stato estero) gli altri prodotti possono variare, al momento della vendita, la loro posizione doganale:
– da non unionale a unionale, nel caso degli alcolici venduti a viaggiatori U.E.;
– da unionale a non unionale nel caso dei restanti prodotti, quando venduti a viaggiatori extra-U.E.
Alla luce delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), il prezzo di vendita è il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell’IVA e di ogni altra eventuale imposta.
Pertanto, il prezzo di vendita esposto dal gestore dovrà essere quello che l’acquirente pagherà in fase di perfezionamento dell’acquisto, salvo l’applicazione di eventuale scontistica.
In sostanza, non è possibile indicare un prezzo di vendita dei prodotti, al quale in fase di perfezionamento del pagamento da parte dell’acquirente siano aggiunte l’IVA o altre imposte.
Il gestore del DFS potrà quindi optare per una delle seguenti modalità:
– Prezzo unico: tutti i prodotti in vendita nel DFS hanno un unico prezzo, valido per qualsiasi tipologia di acquirente, sia viaggiatore extra-U.E. che altri soggetti;
– Prezzo differenziato: il prezzo di vendita è differenziato, mediante distinzione del prezzo di vendita praticato nei confronti dei viaggiatori extra-U.E. (esente da imposte), rispetto a quello praticato nei confronti degli altri acquirenti (comprensivo di imposte).
Nel caso di vendita con prezzo differenziato, lo stesso dovrà risultare evidenziato sugli scaffali, in corrispondenza dei prodotti in vendita, in modo da informare compiutamente gli acquirenti.
Nel caso di vendita a viaggiatori extra-U.E., il prezzo di vendita sarà anche il valore in dogana per l’esportazione.
Nel caso di vendita di prodotto alcolico senza contrassegno a viaggiatori U.E., dovendo il prezzo di vendita essere comprensivo dell’IVA e delle altre imposte, il valore in dogana su cui calcolare i diritti doganali (dazi, accise e IVA) nella dichiarazione periodica decadale, dovrà essere determinato scorporando dal prezzo di vendita praticato le imposte già corrisposte dal viaggiatore.
- Codifica dei prodotti
Tutti gli articoli in vendita nei DFS devono essere dotati di codifica (NOTA 2).
In caso di controllo, il gestore è tenuto a mettere a disposizione della Dogana, anche in formato digitale leggibile, l’elenco di tutti gli articoli e la relativa codifica riferita al periodo oggetto di controllo.
- Avvertenze ai viaggiatori
All’interno del DFS sarà esposta, a cura del gestore, apposita cartellonistica idonea ad avvisare i viaggiatori extra-U.E. della necessità di non infrangere il sigillo apposto ai sacchetti contenenti i beni venduti in regime di duty free e/o di non cedere tali beni ad altri passeggeri, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste.
Sugli scaffali dove sono esposti i prodotti di cui al paragrafo 1 (alcolici e tabacchi lavorati), devono essere indicate chiaramente le categorie di viaggiatori che possono acquistarli.
5 Contabilità informatica e relativi requisiti
Tutta la contabilità relativa alle giacenze, introduzioni, estrazioni e vendite dovrà essere gestita su sistema informatico dei gestori che non possono essere, quindi, autorizzati a contabilità manuali o cartacee.
L’emissione del documento di vendita dovrà avvenire mediante appositi registratori di cassa, dotati di lettori ottici e/o magnetici di carte d’imbarco.
In caso di vendita a viaggiatori extra-U.E., non è consentita la registrazione manuale dei dati presenti sulla carta d’imbarco.
Qualora, venisse effettuata una vendita a viaggiatore extra-U.E., con inserimento manuale dei dati della carta d’imbarco, la stessa verrà considerata a tutti gli effetti come vendita a viaggiatore U.E.
In caso di anomalia temporanea della lettura ottica delle carte d’imbarco, può essere prevista la possibilità di inserimento manuale dei dati delle carte d’imbarco da parte degli addetti alle vendite, ma solo per vendite a viaggiatori U.E. o a soggetti non muniti di carta di imbarco e, comunque, la registrazione della vendita sul sistema informatico dovrà dare evidenza delle operazioni per cui sono stati inseriti manualmente i dati della carta d’imbarco dall’addetto del DFS.
Per ogni vendita, il sistema del gestore dovrà altresì registrare l’addetto del DFS (matricola o altro identificativo) che ha curato la vendita e provveduto a registrare l’operazione in cassa.
Eventuali annullamenti/rettifiche dovranno risultare in forma chiara, leggibile e verificabile in ogni momento e, anche in tali evenienze, la registrazione dovrà dare evidenza dell’operatore del DFS (matricola o codice) che li ha effettuati.
Per i prodotti di cui al paragrafo 1, tutte le introduzioni/estrazioni dal DFS devono essere immediatamente registrate sul sistema informatico, in modo da consentire l’aggiornamento delle giacenze contabili dei singoli prodotti e la possibilità di verificarne la corrispondenza con le giacenze fisiche esistenti nel DFS.
- Introduzioni dei tabacchi lavorati e degli alcolici senza contrassegno nel DFS
6.1 Merce unionale
Per gli acquisti da fornitori nazionali, l’introduzione deve avvenire sulla base di dichiarazione di esportazione intestata al fornitore nazionale. Le fatture emesse dai fornitori nazionali recheranno quale titolo di non imponibilità l’articolo 8, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/72.
Per gli acquisti da fornitori di altri Stati membri, l’acquisizione di questa merce avviene nel rispetto degli adempimenti e degli obblighi dettati in particolare dagli artt. 46 e seguenti del D.L. 30.8.1993, n. 331, convertito dalla legge 29.10.93, n. 427. L’introduzione dei prodotti deve avvenire sulla base di dichiarazione di esportazione intestata al gestore.
Nel caso di merce esportata direttamente dal gestore del DFS (esportatore), alla dichiarazione di esportazione sarà allegata una fattura pro-forma emessa dallo stesso.
Trattandosi di prodotti sottoposti ad accisa, per la relativa circolazione in regime sospensivo dovranno essere osservate le pertinenti disposizioni dell’articolo 6 del testo unico accise di cui al D.Lgs. 504 del 1995.
6.2 Merce non unionale
L’introduzione dei prodotti deve avvenire sulla scorta di documento di transito, anche nel caso di merce proveniente da depositi doganali.
Le merci così introdotte nei duty free shops sono da considerarsi in sospensione di tutte le imposte, dazi, IVA ed accise.
Il regime di transito verrà appurato dalla dogana competente, salvo i controlli disposti dal sistema STRADA, sulla base della dichiarazione di introduzione nel DFS da parte del gestore.
La Dogana avrà cura di annotare sul sistema STRADA l’avvenuta introduzione nel DFS interessato.
6.3 Estrazione di merci precedentemente introdotte nel DFS
Nei casi in cui il gestore debba estrarre merci invendute, precedentemente introdotte nel DFS, lo stesso procederà ad un’operazione di importazione con pagamento dei relativi diritti ovvero ad altra formalità doganale, qualora la merce abbia una destinazione diversa dall’importazione (ad esempio: reintroduzione in deposito doganale).
- Dichiarazione doganale di importazione riepilogativa per le vendite di alcolici senza contrassegno a viaggiatori U.E.
Con cadenza non superiore a 10 giorni, i gestori, sulla base di un riepilogo delle vendite effettuate nel periodo, presentano una dichiarazione doganale di importazione riepilogativa, al fine di corrispondere gli importi delle imposte dovute a titolo di dazio (per merci in posizione non unionale prima dell’introduzione nel DFS), accisa (nel caso di alcolici senza contrassegno) e IVA gravanti sugli alcolici venduti a viaggiatori U.E.
Alla dichiarazione di importazione riepilogativa, il gestore allegherà una fattura pro-forma.
Nel caso di esito VM disposto dal circuito doganale di controllo per la dichiarazione di importazione riepilogativa, lo stesso verrà trattato come CD (trattandosi di dichiarazione successiva).
In caso di CD, il funzionario delegato al controllo acquisirà dal gestore il prospetto di liquidazione predisposto dallo stesso ai fini della dichiarazione doganale (qualora i dati richiesti non siano già presenti nella fattura pro-forma), contenente la distinta degli articoli venduti nel periodo a viaggiatori U.E. con i relativi importi (subtotali) e la liquidazione dei tributi con le relative aliquote applicabili.
Sempre che non siano rilevati errori, al termine del controllo, il funzionario provvederà alla registrazione dell’avvenuto svincolo annotando su AIDA la dicitura: “Liquidazione diritti DFS conforme alla fattura pro-forma allegata”.
- Tabacchi lavorati ed alcolici – Deficienze ed eccedenze riscontrate in sede di controllo doganale
Per quanto riguarda le sanzioni applicabili per deficienze ed eccedenze di merci riscontrate in sede di controllo nei DFS, si ritiene che detti esercizi, ai fini della responsabilità dei gestori nei confronti dell’Erario, siano assimilati a tutti gli effetti ai depositi doganali e, pertanto, trovano applicazioni le disposizioni specifiche contenute nel T.U.L.D.
Nei suddetti locali, infatti, le merci detenute, in virtù della loro particolare destinazione, conservano o acquisiscono, al momento della loro introduzione, la condizione di merci allo stato estero e pertanto, pur essendo custodite in locali situati nell’ambito degli spazi doganali, restano nella piena disponibilità del gestore, il quale è tenuto a renderne conto alla Dogana di controllo.
Qualora nel corso del controllo risultino deficienze di merci in tali negozi, si deve ritenere avverato il presupposto per la nascita dell’obbligazione tributaria, per cui il gestore dovrà impegnarsi a corrispondere immediatamente i diritti doganali gravanti su tutti i prodotti che a seguito dei controlli ordinari e straordinari dell’Ufficio doganale risultassero mancanti, prendendo come base imponibile il valore della merce all’introduzione nel DFS (NOTA 3).
Per le differenze accertate nel corso della verifica, si dovrà procedere alla contestazione delle infrazioni amministrative e/o penali secondo le norme sanzionatorie vigenti.
Il gestore provvederà a rettificare la propria contabilità sulla base delle risultanze di quanto indicato nel verbale di constatazione redatto dalla dogana a seguito del controllo.
- Tabacchi lavorati ed alcolici – Inventario del gestore
Nell’ambito della gestione di un DFS, i gestori possono procedere a inventari periodici al fine di verificare l’allineamento delle giacenze contabili delle merci con la effettiva giacenza fisica.
Le differenze rilevabili da tali inventari possono consistere in deficienze di merce (merci contabilmente giacenti ma non presenti fisicamente nel DFS), ovvero eccedenze di merce (merci presenti fisicamente presso il DFS ma eccedenti rispetto alla giacenza contabile).
Qualora tali differenze siano dovute ad errori nei movimenti di carico e scarico contabile, gli operatori si atterranno alle seguenti istruzioni per la loro gestione dal punto di vista doganale, ivi compresi i movimenti di rettifica della contabilità che, si ricorda, sono ammessi esclusivamente nel rispetto delle condizioni dettate dall’autorità doganale.
Tutte le rettifiche conseguenti all’inventario dovranno essere registrate ed evidenziate nella contabilità del DFS, in modo da permetterne un eventuale controllo della dogana.
9.1 Tabacchi lavorati ed alcolici – Deficienze a seguito di inventario del gestore
L’operatore che rilevi deficienze fisiche di merce rispetto alla giacenza contabile, al fine di procedere alle registrazioni necessarie per il riallineamento è tenuto a versare i tributi relativi a tutte le merci mancanti, salve le compensazioni effettuabili tra articoli alle condizioni specificate nei seguenti paragrafi, maggiorati degli eventuali interessi.
Il pagamento dei diritti doganali dovuti sulle deficienze dovrà essere effettuato tassativamente entro la prima scadenza decadale utile dalla constatazione da parte del gestore della deficienza, secondo le modalità già indicate al precedente paragrafo 7.
9.2 Tabacchi lavorati ed alcolici – Compensazioni tra articoli
Per i tabacchi lavorati e per i prodotti alcolici di cui al paragrafo 1, non sono ammesse compensazioni tra articoli.
9.3 Tabacchi lavorati ed alcolici – Eccedenze a seguito inventario del gestore
Qualora nell’ambito dei controlli periodici dell’allineamento della contabilità, effettuati dai gestori, risultino delle eccedenze di merce rispetto alla contabilità doganale, dovute ad errori nei movimenti di carico e scarico contabile, l’operatore dovrà prendere in carico le differenze sulla propria contabilità.
- DFS semplificato
Oltre all’autorizzazione ex articolo 128 T.U.L.D., il modello del DFS semplificato presuppone l’utilizzo di specifiche semplificazioni previste dalla normativa doganale unionale e consequenziali all’ottenimento da parte del gestore della qualifica AEO-C.
Le semplificazioni necessarie al funzionamento del modello DFS semplificato sono le seguenti:
– la dichiarazione semplificata per le operazioni di esportazione di cui all’articolo 182.1 CDU (Iscrizione nelle scritture del dichiarante);
– l’esonero dalla presentazione delle merci ex articolo 182.3 CDU;
– la semplificazione della compilazione di dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse, ex articolo 177 CDU ai fini della dichiarazione di esportazione complementare riepilogativa.
L’Ufficio delle Dogane che rilascia l’autorizzazione ed è competente per il controllo sulla corretta gestione del DFS, deve essere sia dogana di esportazione che dogana di uscita.
I prodotti, ad eccezione di quelli indicati al paragrafo 1 della presente circolare, sono introdotti nel DFS semplificato in posizione unionale, senza quindi formalità doganali e restano tali fino al momento della loro iscrizione nelle scritture del dichiarante per l’esportazione.
- Obblighi del gestore
In considerazione della natura dell’autorizzazione a gestire un DFS semplificato, il gestore, in quanto autorizzato a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante ex articolo 182.1 CDU, è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi (articolo 234 del Regolamento di esecuzione UE n. 2447/2015, d’ora in avanti R.E.):
a) registrare nella propria contabilità, al momento della vendita a viaggiatore extra U.E. almeno le indicazioni di una dichiarazione doganale semplificata;
b) su richiesta dell’ufficio doganale di controllo, mettere a disposizione le indicazioni della dichiarazione in dogana iscritte nelle scritture e ogni documento di accompagnamento, salvo che le autorità doganali abbiamo autorizzato il dichiarante a fornire un accesso informatizzato diretto a tali indicazioni nelle proprie scritture;
c) mettere a disposizione dell’ufficio doganale di controllo le informazioni sulle merci che sono soggette a restrizioni e divieti;
d) presentare la dichiarazione complementare di esportazione riepilogativa all’ufficio doganale di controllo, secondo le modalità ed entro il termine fissato nell’autorizzazione.
Documento di vendita
12.1 Vendite a viaggiatori extra-U.E.
Nel caso di vendita a viaggiatori extra U.E., la registrazione della vendita con emissione del relativo documento equivarrà a dichiarazione di esportazione mediante iscrizione nelle scritture del dichiarante e contestuale introduzione nel DFS.
Il documento di vendita è da considerarsi una riproduzione cartacea dei dati della dichiarazione di esportazione semplificata, avvenuta mediante iscrizione nei registri del dichiarante.
In luogo della fattura da allegare alla dichiarazione, il documento di vendita è da considerarsi anche quale scontrino fiscale ex articolo 7 D.P.R. 633/1972, ai fini della registrazione del relativo incasso. Esso, è altresì, documento valido al fine di eventuali controlli doganali sulla effettiva uscita dei beni insieme al viaggiatore extra-U.E. e per consentire di verificare la legittimità del possesso di beni allo stato estero negli spazi doganali, con particolare riferimento ai prodotti alcolici e ai tabacchi lavorati di cui al paragrafo 1.
I dati della dichiarazione semplificata iscritta nei registri del gestore e che dovranno essere riprodotti sul documento di vendita, e per i quali si potranno utilizzare anche le codifiche internazionali ove applicabili, dovranno essere almeno i seguenti:
– dati identificativi del DFS;
– numero progressivo del documento emesso;
– data e ora (ora e minuti) dell’emissione del documento di vendita;
– dati identificativi (matricola o codice) dell’operatore del DFS che ha provveduto alla registrazione dell’operazione;
– codice PNR (booking reference, reservation number, ecc.)
– numero e data del volo;
– aeroporto di destinazione;
– codici dei prodotti venduti con relativa quantità e subtotale;
– importo totale corrisposto dal viaggiatore.
Si ribadisce che i dati della carta d’imbarco del viaggiatore extra-U.E. dovranno obbligatoriamente essere acquisiti mediante sistemi automatizzati di lettura ottica.
La numerazione dei documenti relativi a vendite a viaggiatori extra U.E. dovrà essere progressiva e distinta dalla numerazione relativa alle altre vendite.
In alternativa, l’Ufficio delle Dogane competente potrà autorizzare una numerazione unica solo qualora il sistema contabile del gestore sia in grado di produrre elenchi specifici per:
– vendite a viaggiatori extra U.E.;
– vendite a viaggiatori U.E. di prodotti alcolici di cui al paragrafo 1
– vendite a viaggiatori U.E. o a soggetti non muniti di carta d’imbarco, di merci diverse da quelle di cui al paragrafo 1.
In considerazione della natura e delle attività svolte dal DFS semplificato, tenuto conto che lo stesso è ubicato all’interno degli spazi doganali e che tali spazi sono soggetti alla vigilanza della dogana, lo svincolo delle esportazioni nel caso delle esportazioni mediante iscrizione nelle scritture è immediato.
Atteso poi che, di norma, le vendite dei DFS a viaggiatori extra-U.E. sono continue, gli eventuali controlli delle operazioni di esportazione, potranno essere organizzati e pianificati dalla Dogana con la previsione di una presenza temporanea di funzionari presso il DFS (vedi paragrafo 12.7 – Piano di controllo).
Per le operazioni di esportazione in argomento, i gestori sono esonerati dall’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza a norma del paragrafo 1, lettera f, dell’articolo 245 del Regolamento delegato (Reg. UE n. 2015/2446, d’ora in avanti R.D.), in quanto le merci sono trasportate fuori dall’U.E contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.
12.2 Vendita a viaggiatori U.E. ed a soggetti non muniti di carta d’imbarco
Ad eccezione dei prodotti alcolici di cui al paragrafo 1 (NOTA 4), la vendita di merci unionali presenti nel DFS a viaggiatori U.E. ed a soggetti non muniti di carta d’imbarco si configura come una vendita nazionale a tutti gli effetti e, pertanto, il gestore è tenuto al rispetto della normativa fiscale applicabile, sia per le formalità e modalità, sia per il pagamento delle imposte.
12.3 Dichiarazione complementare riepilogativa
Il gestore del DFS semplificato è tenuto alla presentazione di una dichiarazione complementare riepilogativa a norma dell’articolo 167.1 CDU.
Si evidenzia che a norma del paragrafo 4 del citato articolo 167, l’iscrizione nelle scritture del dichiarante e la dichiarazione complementare riepilogativa, “sono considerate costituire uno strumento unico ed indivisibile”, che ha effetto a decorrere dalla data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante.
Ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 146 R.D., trattandosi di regime di esportazione, la dichiarazione complementare riepilogativa può coprire un periodo di tempo fino a massimo di un mese di calendario.
Il successivo paragrafo 3 dell’articolo 146, stabilisce che il termine per la presentazione di una dichiarazione complementare riepilogativa è di 10 giorni dalla data in cui termina il periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare stessa.
Per “periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare riepilogativa”, si intende il periodo (data inizio e fine) durante il quale sono state effettuate le operazioni di esportazione.
12.4 Compiti della Dogana per il rilascio delle autorizzazioni a DFS semplificato
L’autorizzazione alla gestione di un DFS, ordinario o semplificato, viene rilasciata ex articolo 128 TULD e corredata da relativo disciplinare (NOTA 5).
Nel caso del DFS semplificato, l’autorizzazione ex articolo 128 TULD dovrà far riferimento anche:
– alla certificazione del gestore quale AEO-C;
– all’autorizzazione alla dichiarazione semplificata per le operazioni di esportazione di cui all’articolo 182.1 CDU (Iscrizione nelle scritture del dichiarante) e in particolare:
– le condizioni alle quali è consentito lo svincolo delle merci sono enunciate nell’autorizzazione (paragrafo 4 – articolo 182 CDU);
– il piano di controllo specifico per l’operatore economico del regime autorizzato (export), la frequenza, modalità e tipo dei controlli doganali in modo che gli stessi siano efficaci in tutte le fasi della procedura di iscrizione nelle scritture del dichiarante (paragrafo 1 – articolo 233 R.E.) (NOTA 6);
– modalità e termine fissato per la dichiarazione complementare di esportazione riepilogativa (paragrafo 1 – articolo 234 R.E.);
– periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare di esportazione riepilogativa (paragrafo 2 – articolo 146 R.D.);
– termine massimo di presentazione della dichiarazione complementare di esportazione riepilogativa (paragrafo 3 – articolo 146 R.D.).
– all’esonero dalla presentazione delle merci ex articolo 182.3 CDU;
– alla compilazione di dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse ex articolo 177 CDU ai fini della dichiarazione di esportazione complementare riepilogativa
12.5 Verifiche preventive al rilascio dell’autorizzazione
Verificati i requisiti soggettivi del gestore e successivamente alla richiesta di apertura di un nuovo DFS semplificato (NOTA 7), l’Ufficio delle Dogane competente è tenuto a:
– Verificare il sistema di scritture del gestore, che consisterà in particolare:
– Nel riscontro della presenza di registratori di cassa dotati di lettori ottici di carte d’imbarco;
– Nell’effettuare almeno una vendita di test a viaggiatore extra U.E. ed una a venditore U.E., con produzione dei relativi documenti di vendita, al fine di riscontrare la presenza dei dati minimi previsti dalla presente circolare (da allegare al verbale di verifica);
– Nel riscontrare, per la vendita di test, l’avvenuta registrazione sul sistema informatico del gestore delle medesime informazioni riportate nei documenti di vendita, richiedendo al gestore una stampa delle registrazioni (da allegare al verbale di verifica);
– Nell’effettuare un annullamento ed una rettifica del documento/operazione di vendita, al fine di riscontrare la presenza delle informazioni richieste per il tipo di operazione;
– Nell’effettuare una registrazione manuale della carta di imbarco per una vendita
a viaggiatore extra U.E. al fine di riscontrare la presenza delle informazioni richieste per tale operazione;
– Nell’effettuare un’estrazione delle registrazioni di vendita distinte per tipologia (NOTA 8);
– Richiedere e verificare l’esattezza dei dati sulla stampa del prospetto riepilogativo e/o della fattura pro-forma necessaria per la dichiarazione complementare riepilogativa nel caso dei DFS semplificati ovvero della dichiarazione d’importazione riepilogativa per i DFS ordinari (da allegare al verbale di verifica);
– Controllare la presenza nell’esercizio commerciale della cartellonistica prescritta;
– Controllare la disponibilità di contenitori del tipo prescritto, nonché dei sistemi di sigillatura;
– Acquisire una piantina dell’esercizio commerciale (da allegare al verbale di verifica).
12.6 Garanzia
Considerato che i DFS sono da considerarsi depositi doganali, prima dell’avvio della gestione, è richiesto il deposito di una garanzia pari al 30% del valore della merce non unionale detenuta allo stato estero nel DFS.
In caso di primo avvio di attività, la garanzia del 30% sarà calcolata sulla base valore delle merci, in base ad una giacenza media dichiarata dal gestore (NOTA 9).
Successivamente all’avvio, la garanzia può essere adeguata su richiesta del gestore oppure a seguito di una verifica dell’Ufficio delle Dogane competente.
Nel caso dei DFS semplificati, la garanzia va calcolata, ovviamente, solo sui prodotti di cui al paragrafo 1 della presente circolare.
12.7 Piano di controllo
Essendo assimilati a depositi doganali, il dispositivo di controllo dei DFS si è, finora, basato principalmente su verifiche con cadenza biennale, eseguite mediante accesso presso il punto vendita ed articolate in un inventario fisico e in un controllo contabile completo su tutti, o parte, degli articoli presenti nel DFS. Accanto alle verifiche anzidette, sono disposte all’occorrenza, al fine di monitorare aspetti specifici della gestione dei DFS, anche delle verifiche straordinarie connesse, nella maggioranza dei casi, a specifiche criticità individuate in occasione delle verifiche ordinarie.
Il dispositivo di controllo sopra descritto deve confrontarsi, oggi, con un contesto aeroportuale in espansione che ha visto un continuo aumento del numero di DFS autorizzati ed un significativo incremento sia delle superfici che dei volumi di vendita.
A fronte di tale evoluzione, per l’esercizio di un controllo più efficiente ed efficace da parte della dogana, risulta necessario promuovere modalità di interazione regolari con i gestori dei DFS, utili anche ai fini della prevenzione, individuazione e rimozione tempestiva di criticità che influiscono negativamente sulla compliance doganale, privilegiando l’analisi dei rischi.
Premesso quanto sopra, si osserva che la verifica tradizionale (giacenze contabili e fisiche e movimentazioni contabili), nel DFS semplificato introdotto con la presente circolare ha una valenza significativa unicamente per i prodotti di cui al paragrafo 1, introdotti e detenuti, fino al momento della vendita, allo stato estero.
Pertanto il piano di controllo, la cui predisposizione da parte della dogana è elemento da includere nell’autorizzazione per i DFS semplificati, deve partire con l’individuazione delle macroaree di gestione del DFS:
a) introduzione merce allo stato estero in DFS
b) gestione magazzino dei prodotti allo Stato estero
c) gestione delle auto-liquidazioni inventariali per i prodotti allo stato estero
d) gestione della garanzia per i prodotti detenuti allo stato estero
e) gestione resi e reintroduzioni
f) gestione delle vendite e delle liquidazioni periodiche, sottolineando che in un DFS semplificato, le macroaree di gestione dalla lettera a) alla lettera
e) hanno significato solo per i prodotti di cui al paragrafo 1, in quanto introdotti e detenuti allo stato estero.
Il piano dei controlli potrà quindi prevedere una modulazione di più controlli specifici, tra i quali:
– Revisione accertamento: revisione delle dichiarazioni doganali del DSF in un dato arco temporale, per accertare la corrispondenza dei dati documentali e contabili e la corretta liquidazione dei diritti quando dovuti.
– Verifica fisica parziale o totale (applicabile per i prodotti di cui al paragrafo 1):
riscontro, su un campione di articoli, della corrispondenza tra giacenza contabile e giacenza fisica al fine di valutare l’attendibilità della gestione magazzino. Il controllo può essere effettuato anche al fine di verificare le modalità e l’affidabilità degli inventari c.d. di parte (eseguiti autonomamente dal gestore del DFS).
– Analisi delle vendite: analisi dei dati contabili delle vendite in un dato arco temporale, al fine di valutare l’attendibilità della gestione delle vendite (es. incidenza di inserimenti manuali e confronto con quelli automatici, incidenza di eventuali errori sul totale delle vendite, numero rettifiche su totale operazioni di vendita, analisi delle tipologie di errore, ecc.).
– Controllo acquirente: controllo di corrispondenza tra scontrino, merce e dati del viaggiatore all’uscita del DFS al fine di valutare possibili irregolarità nel processo di vendita.
– Controllo garanzia: attivazione di controlli sui tabulati di giacenza contabile valorizzati e relativi a diversi periodi dell’anno, al fine di valutare la congruità della garanzia prestata in relazione alle merci giacenti.
In base al grado di affidabilità della gestione magazzino da parte del gestore del DFS, potrà essere incluso nel controllo anche un inventario parziale o totale.
La combinazione tra macroaree di gestione di un DFS ed i controlli effettuabili dalla dogana può essere riassumibile nel seguente schema:
Controlli Macroaree | Revisione accertamento | Verifica fisica parziale | Analisi delle vendite | Controllo acquirente | Controllo garanzia |
Introduzione merce in DFS | X | X | |||
Magazzino | X | X | |||
Auto- liquidazioni inventariali | X | X | |||
Garanzia | X | X | |||
Resi e reintroduzioni | X | X | |||
Vendite e liquidazioni periodiche | X | X | X |
12.8 Conversione da DFS ordinario a DFS semplificato
Qualora un gestore voglia convertire la gestione del DFS da ordinario a semplificato, considerata la necessità di evitare che vi sia contemporanea presenza di prodotti identici, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, ma in posizione doganale differente (unionale/ non unionale), la conversione potrà avvenire mediante la reimportazione di tutte le giacenze del DFS.
In caso di adozione di specifiche autorizzazioni/disciplinari che si discostino dalle previsioni della circolare 179D del 2000 e/o della presente circolare, gli Uffici competenti potranno prorogarle non oltre sei mesi dalla data di adozione della presente circolare, salvo proroghe che detti Uffici dovessero ritenere necessarie per il completamento delle istruttorie procedimentali avviate per conformarsi alle presenti disposizioni.
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Note:
(1) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973, n. 43 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.- Art.128 Vendita di prodotti allo stato estero a viaggiatori in uscita dallo Stato
(2) Prodotti identici, ma con confezione differente per quantità di prodotto contenuta, devono essere codificati con codici diversi.
(3) Al fine di stabilire il valore in dogana delle singole unità di prodotto, si utilizzerà il criterio LIFO (last-in, first-out).
(4) Sul punto vedi quanto indicato al paragrafo 2 Prezzi di vendita
(5) Il disciplinare è necessario qualora vi siano delle specificità da dettagliare e che non siano già oggetto di puntale regolamentazione nelle norme unionali, nazionali e nelle circolari emanate da ADM.
(6) Vedi paragrafo 12.7
(7) Ovvero di conversione da DFS ordinario a DFS semplificato.
(8) Vedi paragrafo 12.1.
(9) La dichiarazione del gestore della giacenza media può essere contestuale all’istanza di autorizzazione del DFS ovvero successiva. In ogni caso, deve risultare agli atti dell’Ufficio delle Dogane competente.