AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 21 dicembre 2018, n. 5
Modalità di pagamento dei tributi non versati per effetto della sospensione dei termini tributari a causa di eventi sismici
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 48 del DL n. 189 del 2016, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Caaf istante chiede chiarimenti in merito alla modalità di pagamento dei tributi non versati per effetto della sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
In particolare, chiede di conoscere:
– le modalità di restituzione degli importi sospesi con riferimento alla tempistica, all’anno di imposta e ai codici tributi, in particolar modo nell’ipotesi di pagamento rateale;
– il ruolo del sostituto di imposta e soprattutto se, lo stesso, su richiesta dell’interessato, possa provvedere alla restituzione dei tributi/contributi, sia in un’unica soluzione sia a rate.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene che si debba provvedere ad emanare specifici codici tributo al fine di procedere al versamento dei diversi tributi e/o a rilasciare le necessarie istruzioni.
In subordine, è dell’avviso che possano essere utilizzati gli ordinari codici tributo utilizzati per il versamento a saldo (ad esempio, per l’IRPEF, si utilizzerà il codice 4001), indicando l’anno relativo alla competenza dell’imposta (ad esempio per l’IRPEF di competenza del 2016 sospesa, si indicherà l’anno 2016) e, da ultimo, indicando per la rateizzazione 1/1, nel caso di opzione per il pagamento in un’unica soluzione o 1/.numero rate prescelto nel caso di opzione per il pagamento rateale (con un numero massimo di rate come disposto dalla normativa in vigore).
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 48, comma 1-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevede che “I sostituti d’imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1, e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”.
L’articolo 48, comma 11, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016, modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 1, lett. a), nn. 1), 2) e 3), del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, dispone, tra l’altro, che “La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti diversi da quelli indicati dall’articolo 11, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le somme oggetto di sospensione previste dal decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 gennaio 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2019; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d’imposta”.
I soggetti interessati dalla sospensione delle ritenute sono i percettori dei redditi assoggettati a ritenuta alla fonte ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ossia i percettori di redditi di lavoro dipendente privato o pubblico, di pensioni e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Tanto premesso, al fine di procedere al versamento dei tributi sospesi, devono essere utilizzati gli ordinari codici tributo indicando come “anno di riferimento”, l’anno di imposta originario al quale si riferisce il pagamento del tributo sospeso. Laddove poi il contribuente scelga di pagare ratealmente le somme dovute, dovrà indicare per ogni tributo il numero della rata in pagamento (nn) rispetto al numero di rate prescelto (rr).
A titolo esemplificativo, nell’ipotesi di pagamento in un’unica soluzione si dovrà indicare 01/01, mentre nell’ipotesi di versamento rateale (ad esempio n. 6 rate) si dovrà indicare 01/06, 02/06..
Infine, per quanto concerne il ruolo del sostituto di imposta, l’articolo 48, comma 11, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 riconosce che, su richiesta del lavoratore dipendente, la ritenuta può essere operata dal sostituto di imposta. In tale ipotesi il sostituto dovrà effettuare i versamenti utilizzando gli ordinari codici tributo delle ritenute, indicando nel modello F24 il mese “corrente” in cui è operata la ritenuta a seguito della ripresa dei versamenti e, come anno di riferimento, l’anno di imposta originario a cui si riferisce il pagamento del tributo sospeso.
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