AGENZIA delle DOGANE – Determinazione n. 83362/RU del 10 febbraio 2023

Modalità di presentazione in forma telematica dei dati di contabilità da parte di taluni soggetti obbligati

Articolo 1

Modalità di presentazione in forma telematica dei dati di contabilità da parte di taluni soggetti obbligati

1. L’esercente deposito commerciale di prodotti energetici di cui all’articolo 25, comma 1, del TUA autorizzato ad operare quale destinatario registrato trasmette, entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati di cui all’articolo 2, comma 3, della determinazione direttoriale prot.1494 del 26 settembre 2007, nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime, dei semilavorati e degli altri prodotti energetici detenuti nel deposito.

2. L’esercente deposito commerciale di prodotti energetici, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi, trasmette mensilmente, entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di riferimento, i dati di cui all’articolo 2, comma 3, della determinazione direttoriale prot.1494 del 26 settembre 2007.

3. Resta ferma la decorrenza al 1° gennaio 2023 dell’obbligo di invio dei dati di contabilità da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 1, 3 e 4 della determinazione direttoriale prot.86767 del 20 luglio 2009, con le frequenze ivi previste.

Articolo 2

Disposizioni transitorie e finali

1. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, ha efficacia dal 1° giugno 2023. Nelle more, il destinatario registrato continua a trasmettere i dati di contabilità con frequenza mensile, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento.

2. Restano ferme la modalità di trasmissione dei dati di contabilità da parte del destinatario registrato di prodotti energetici che è utilizzatore finale presso il proprio deposito dei prodotti ricevuti in regime sospensivo.

3. Gli esercenti deposito commerciale di prodotti energetici di cui all’articolo 1, comma 2, della determinazione direttoriale prot.86767 del 20 luglio 2009, effettuano il primo invio dei dati di contabilità entro il 10 giugno 2023.

4. I destinatari registrati che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra di cui all’articolo 1, comma 4, della determinazione direttoriale prot.86767 del 20 luglio 2009, effettuano il primo invio dei dati di contabilità entro l’8 giugno 2023.

5. In prima applicazione dell’obbligo reso efficace secondo la modalità di cui ai commi 3 e 4, i dati inviati sono riferiti, oltre che al mese di riferimento, anche distintamente a ciascun mese anteriore con decorrenza dal mese di gennaio 2023.

6. I soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, della determinazione direttoriale prot.86767 del 20 luglio 2009, tenuti alla trasmissione dei dati di contabilità con frequenza annuale, effettuano il primo invio entro il 31 gennaio 2024.

7. Tenuto conto delle peculiarità insite nei rispettivi settori d’imposta, con successivi provvedimenti potranno essere definite modalità differenziate di trasmissione dei dati di contabilità per gli esercenti di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, della determinazione direttoriale prot. 86767 del 20 luglio 2009.