AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 58 del 2 marzo 2026
Modalità di recupero dell’IVA assolta con riferimento ai costi di transazione nell’ambito di Operazione di MLBO (merger leveraged buy-out) effettuata ai sensi dell’articolo 2501-bis del codice civile
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società [ALFA] (di seguito ”istante”), al fine di avere chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 8, comma 6bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante che opera nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti, alimenti, accessori e servizi per […] riferisce di aver effettuato «Nel corso dell’esercizio 2023, (…) un’operazione straordinaria di fusione per incorporazione a seguito di indebitamento fattispecie tipica del C.d. Merger Leveredged Buyout (”MLBO”) (…) ex art. 2501bis c.c. delle società che a quella data risultavano, rispettivamente, sua controllante diretta, vale a dire [BETA] (…), sua controllante indiretta, ovverosia [GAMMA] (…), unitamente all’altra controllata diretta di quest’ultima, [DELTA] (…), nonché della sua controllata diretta [EPSILON] (…), la quale si è perfezionata il […] dicembre 2023 ed ha avuto effetto ai fini legali ed IVA dal 31 dicembre 2023, ma con effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2023 (…)».
A tal proposito, precisa, altresì, che per tale Operazione di MLBO aveva già presentato una precedente istanza n. […]/2024 «al fine di ottenere conferma (…) circa la disapplicazione delle limitazioni del diritto al riporto delle posizioni soggettive passive (perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze ACE)»; e che «la strutturazione e realizzazione dell’Operazione ha comportato una serie di costi di transazione costituiti da spese per servizi di consulenza legale, contabile, fiscale, due diligence di varia natura, oltre che servizi professionali e amministrativi ed attività notarili (C.d. ”Transaction Costs”) per importi considerevoli, resi sia da prestatori residenti, sia non residenti, che sono stati sostenuti da [GAMMA] nel modo seguente: (i) direttamente, per la quota parte ad essa specificamente riferibile; (ii) per un’altra parte, indirettamente, per effetto del riaddebito di [ALFA] (…)».
Ciò nondimeno comunica che «Le fatture passive corrispondenti ai Transaction Cost relativi all’Operazione sono state tempestivamente annotate da [GAMMA] sui registri IVA senza esercizio della detrazione, in prudenziale ossequio ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con Circ. n. 6/E del 2016 e, (…), con il Principio di diritto n. 17/2019 e la Riposta ad interpello n. 529/2022, secondo cui, (…), non sarebbe ammissibile la detrazione di siffatti costi in assenza di operazioni attive imponibili della SPV costituita nell’ambito di operazioni di MLBO, a motivo del fatto che, da un punto di vista IVA, questa si configurerebbe quale holding ”statica”.
Per [GAMMA] tale comportamento, (…), non solo ha comportato la mancata disponibilità del credito, bensì anche il versamento dell’IVA assolta in reverse charge per quanto attiene ai servizi ricevuti da soggetti non residenti, ai sensi dell’art. 17 co. 2 D.P.R. n. 633/1972.
(…) tuttavia, con due sentenze pubblicate il 9 agosto 2024 (Cfr. Cass., sez. V, 9 agosto 2024, n. 22649 e n. 22608), (…), la Suprema Corte ha dichiarato che ”l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta dalla società veicolo (”SPV”) sugli acquisti di beni e servizi preordinati alla realizzazione della tratteggiata operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento è detraibile ai sensi degli artt. 19 e ss. D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che la società risultante dalla fusione con la società cd. ”target” sia qualificabile alla stregua di soggetto passivo IVA e goda, a propria volta, del diritto alla detrazione dell’imposta”».
Ciò premesso, l’istante pone il seguente quesito «volto a ottenere conferma(…), circa il fatto che possa legittimamente presentare dichiarazioni IVA integrative per recuperare l’IVA a credito non detratta su tutti i costi di transazione relativi all’Operazione, (…):
i. relativamente alle fatture ricevute e registrate da [GAMMA], far emergere l’IVA a credito non detratta tanto sulle operazioni per cui sia stata pagata in rivalsa, quanto per quelle dove il tributo è stato assolto in reverse charge con ciascuna delle dichiarazioni IVA annuali dalla stessa presentate, nei periodi d’imposta antecedenti alla fusione inversa in [ALFA], e, dunque, tramite integrazione dei Modelli IVA 2022 (2021); 2023 (2022) e 2024 (2023), che saranno ripresentati da [ALFA], in quanto società incorporante;
ii. richiedere l’IVA a credito relativa ai Transaction Cost a rimborso, previa verifica delle causali disponibili ai sensi dell’art. 30 co. 3 D.P.R. n. 633/1972 relativamente all’anno in cui si procederà con tale richiesta, oppure in compensazione, eventualmente anche ”orizzontale”, previa in tal caso apposizione del visto di conformità o sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo sulla dichiarazione e comunque nel rispetto delle previsioni di cui al comma 6quater dell’art, 8 D.P.R. n. 322/1998, circa il dies a quo per l’utilizzo di tale maggior credito».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante dopo aver richiamato la normativa e la prassi in materia ritiene che «(…), sussistano fondate ragioni per presentare dichiarazioni IVA integrative volte a recuperare la detrazione dell’IVA connessa ai costi di transazione non esercitata negli anni in cui il veicolo [GAMMA] ha ricevuto le fatture di riferimento.
Posto che la fattispecie di cui alla Risposta 251/2025, (…), è analoga al caso oggetto della presente istanza sotto il profilo del comportamento tenuto dal contribuente che ha ricevuto e registrato nei termini corretti le fatture passive di cui ha poi chiesto conferma della detraibilità dell’IVA, stante il quadro giuridico non chiaro al momento del ricevimento di tali documenti pare ragionevole ritenere che anche per [ALFA] sia esperibile lo strumento della dichiarazione integrativa.
L’errore ”indotto” a cui la Società intende rimediare attraverso lo strumento della dichiarazione integrativa deriva infatti dall’adeguamento ad un orientamento di prassi in materia di detrazione IVA sui C.d. Transaction Cost sconfessato dalla giurisprudenza di legittimità: posto che, (…), non v’è ragione di ritenere che vi sia stata un’implicita volontà di rinuncia al diritto di detrazione IVA avendo la Società tempestivamente adempiuto agli obblighi previsti dalla norma ed essendo pienamente verificati i presupposti sostanziali del tributo il recupero della detrazione deve potersi ritenere legittimo.
A conferma di tutto ciò vale peraltro la pena soffermarsi su quanto affermato a livello di principio da codesta spettabile Agenzia, ancorché relativamente ad un contesto molto diverso ma accomunato al presente dal fatto che si aveva riguardo a operazioni rilevanti e da assoggettare ad IVA e con evidente implicita finalità (anche) di enucleare in quali circostanze si può far legittimo ricorso alla dichiarazione integrativa: ”l’emissione di una nota di variazione produce effetti diversi dalla dichiarazione integrativa. Mentre la prima assicura che sia rispettato il principio di neutralità dell’IVA (al diritto alla detrazione in capo a colui che emette la nota di variazione corrisponde l’obbligo di iscrivere l’imposta a debito per chi la riceve), la dichiarazione integrativa consente il solo recupero dell’imposta versata in misura superiore ma non anche il riversamento da parte di chi l’ha detratta”».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle informazioni e degli elementi rappresentati dall’istante, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività ed in relazione a tali aspetti resta impregiudicato il potere di controllo dell’amministrazione finanziaria nelle opportune sedi (cfr. circolare n. 9/E del 2016).
Resta parimenti esclusa dalla trattazione che segue ogni valutazione in merito agli effetti conseguenti all’operazione straordinaria posta in essere dall’istante, nonché alla detraibilità dell’IVA assolta dalla ”società veicolo” sui costi di transazione nell’ambito delle operazioni di MLBO a cui l’istante fa riferimento. Tali verifiche, infatti, esulano dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di risposta ad interpello.
Tanto premesso, si ricorda che l’articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, decreto IVA) dispone che «[i]l diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».
Il successivo articolo 25, comma 1, del medesimo decreto, prevede, in proposito, che «[i]l contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno».
Al riguardo, la circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E, attesi i principi espressi in proposito dai giudici unionali (Corte di Giustizia UE, sentenza 29 aprile 2004, C-152/02), ha chiarito che «il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione i) (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e ii) (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del menzionato d.P.R. n. 633.
È da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni. Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.
(…) L’effettività del diritto alla detrazione dell’imposta e il principio di neutralità dell’IVA sono, in ogni caso, garantiti dall’istituto della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 8, comma 6 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 (c.d. dichiarazione integrativa a favore), con la quale, in linea generale, è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile».
A tal proposito, è bene rammentare che l’istituto della dichiarazione integrativa, disciplinato ai fini IVA dall’articolo 8, comma 6bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, consente di «correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare (…) non oltre i termini stabiliti dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
Ne deriva, dunque, che il soggetto passivo cessionario/committente che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta può recuperare l’imposta presentando la dichiarazione integrativa ex articolo 8, comma 6bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per correggere ”errori od omissioni” che abbiano determinato un maggiore debito d’imposta o una minore eccedenza detraibile.
Ciò premesso, tale circostanza non sembrerebbe essersi realizzata nella fattispecie oggetto di interpello ove, per stessa ammissione dell’istante, «Le fatture passive corrispondenti ai Transaction Cost relativi all’Operazione sono state tempestivamente annotate (…) sui registri IVA senza esercizio della detrazione, in prudenziale ossequio ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (…)».
Il mancato esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta non è, dunque, riconducibile a ”errori od omissioni”, ma ad una scelta consapevole.
Appare, pertanto, non ammissibile il ricorso alla dichiarazione integrativa in base all’articolo 8, comma 6bis, del d.P.R. n. 322 del 1998.
Tanto premesso si osserva che la fattispecie in esame, attinente alla modalità di recupero dell’IVA non detratta nelle operazioni di MLBO, è stata oggetto della recente risoluzione n. 7 del 12 febbraio 2026, dove nel commentare la posizione assunta dalla giurisprudenza unionale (tra le altre, cfr. sentenza 12 novembre 2020, Causa C42/19, Sonaecom SGPS SA, punto 39) e dalla Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile, sez. V, deposito 9 agosto 2024, n. 22608 e Cassazione civile, sez. V, deposito 9 agosto 2024, n. 22649) è stato chiarito come:
«(…) nel contesto delle operazioni in argomento la SPV svolga un ruolo ”prodromico” e ”preparatorio” all’esercizio dell’attività economica che verrà esercitata in esito all’acquisizione della società target. L’attività effettuata e i costi sostenuti dalla SPV sono, infatti, preordinati a consentire la prosecuzione e diretta gestione dell’attività svolta dalla società target, a valle del processo di riorganizzazione operativa e finanziaria realizzato con l’unitaria operazione di MLBO che si perfeziona con la fusione tra la società veicolo e la target. La SPV, pertanto, si qualifica come soggetto passivo IVA in ragione del nesso individuabile tra i predetti costi e le operazioni attive (imponibili) che saranno effettuate dalla società risultante dalla fusione.».
Nel contesto di un’operazione di MLBO, dunque, laddove la SPV svolge un ruolo preparatorio e funzionale all’attività economica futura, essa può detrarre l’IVA sui costi di transazione.
Fermo quanto sopra, si ritiene che nel caso odierno possa trovare applicazione l’articolo 30ter, comma 1, del decreto IVA, il quale consente al soggetto passivo di presentare «domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione».
In merito, la circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021, paragrafo 6, ha chiarito come l’istituto disciplinato dall’articolo 30ter del decreto IVA «non possa essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per ”colpevole” inerzia del soggetto passivo.
La possibilità di ricorrere al rimborso deve essere riconosciuta, invece, laddove, ad esempio, il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972.
Laddove, pertanto, siano spirati i termini per l’emissione della nota di variazione, nell’impossibilità di presentare una dichiarazione integrativa IVA a favore ai sensi dell’articolo 8, comma 6bis, del DPR n. 322 del 1998, per recuperare l’imposta a suo tempo versata, il contribuente, in presenza dei presupposti applicativi, potrà avvalersi dell’articolo 30ter del DPR n. 633 del 1972».
Tanto premesso, nel caso di specie, laddove l’istante non abbia esercitato il diritto a detrazione relativamente alle «fatture passive corrispondenti ai Transaction Cost (…) tempestivamente annotate (…) sui registri IVA», non per colpevole inerzia, ma confidando nella posizione erariale circa l’indetraibilità dell’IVA sui ”Transaction costs” tipici dell’operazione di MLBO, il medesimo può presentare istanza di rimborso ex articolo 30ter, comma 1, del decreto IVA, al verificarsi del presupposto.
Al riguardo, come evidenziato dallo stesso istante, con le sentenze citate la Suprema Corte ha chiarito che «l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta dalla società veicolo (”SPV”) sugli acquisti di beni e servizi preordinati alla realizzazione della tratteggiata operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento è detraibile ai sensi degli artt. 19 e ss. D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che la società risultante dalla fusione con la società C.d. ”target” sia qualificabile alla stregua di soggetto passivo IVA e goda, a propria volta, del diritto alla detrazione dell’imposta» (cfr. Cassazione, sez. V, 9 agosto 2024, n. 22649 e n. 22608).
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che nel caso prospettato il presupposto per il rimborso ex articolo 30ter, comma 1, del decreto IVA possa ragionevolmente essere correlato alle sentenze della Corte di Cassazione citate dall’istante, e decorrere quindi dal 9 agosto 2024.
Resta inteso che, affinché sia rispettata la neutralità dell’IVA ed il rimborso non integri la fattispecie di arricchimento senza causa, durante la fase istruttoria che segue la richiesta di rimborso, l’istante dovrà fornire prova all’Ufficio competente di aver tempestivamente registrato le fatture relative ai ”Transaction cost” nell’operazione di MLBO, di non aver detratto l’IVA relativa a tali prestazioni e che la medesima, se imputata a costo, sia recuperata a tassazione.