AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 429954 del 19 dicembre 2023
Modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto del mese di dicembre 2023
Dispone:
1. Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento, si intende per:
a) “Servizio F24”: il servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997;
b) “Servizio I24”: il Servizio F24 per il pagamento di tributi, contributi, premi e altre somme tramite canali telematici dell’Agenzia;
c) “intermediari”: gli intermediari convenzionati con l’Agenzia per i servizi F24/I24: banche, Poste Italiane S.p.a., prestatori di servizi di pagamento non bancari, agenti della riscossione;
d) “contabilità speciale”: contabilità speciale n. 1777 denominata “Agenzia delle entrate – fondi della riscossione”.
2. Termini di riversamento e rendicontazione delle somme versate a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto
2.1. Gli intermediari riversano entro le ore 14,50 del 29 dicembre 2023, sulla contabilità speciale accesa presso la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 20, 21, 22 e 27 dicembre 2023, tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 3 giorni lavorativi o 5 giorni lavorativi.
È data facoltà ai predetti intermediari di dar luogo o meno alla prenotazione dei bonifici da regolare il 29 dicembre 2023.
2.2. Gli intermediari si attengono ai termini convenzionali per il riversamento delle somme versate dai contribuenti il 27 dicembre 2023 tramite i canali per i quali è stabilito il riversamento entro 2 giorni lavorativi.
2.3. Per le somme riversate nei termini di cui ai punti 2.1 e 2.2, restano ferme le modalità convenzionali e gli standard tecnici di cui al Manuale VEUN in vigore alla data per la rendicontazione in via telematica dei relativi dati all’Agenzia delle entrate.
2.4. Gli intermediari possono riversare cumulativamente, con un unico bonifico, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto di cui al punto 2.1; in tal caso, in deroga a quanto previsto al punto 2.3, il flusso rendicontativo unico deve pervenire all’Agenzia delle entrate entro il 29 dicembre 2023.
2.5. Per le somme versate nei giorni 20, 21, 22 e 27 dicembre 2023 non si applicano le previsioni convenzionali relative all’anticipato riversamento di cui all’articolo 21, comma 2-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997.
2.6. La Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato è autorizzata a prelevare dalla contabilità speciale le somme riversate il 29 dicembre 2023 ai sensi dei punti 2.1 e 2.4 per l’imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato (cap. 1203/1) nella stessa data.
2.7. Sono escluse dalle disposizioni di cui al presente provvedimento le somme affluite il 29 dicembre 2023 sulla contabilità speciale e relative ai versamenti eseguiti tramite il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP).
Motivazioni
I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell’imposta sul valore aggiunto sono tenuti, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 ad eseguire il pagamento dell’IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno.
Il versamento dell’imposta è effettuato, ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, mediante delega di pagamento agli intermediari convenzionati con l’Agenzia per i servizi F24/I24 (banche, Poste Italiane S.p.a., prestatori di servizi di pagamento non bancari, agenti della riscossione). Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire, come disposto dall’articolo 6, comma 5-bis della legge n. 405 del 1990, non oltre il successivo 31 dicembre.
Le convenzioni regolanti i Servizi F24/I24 prevedono diversi termini di riversamento delle somme, a seconda dei canali di versamento utilizzati dai contribuenti (cartaceo, telematico tramite servizi degli intermediari, telematico tramite servizi dell’Agenzia).
Con il presente provvedimento, pertanto, si dispongono, anche in deroga alle previsioni convenzionalmente pattuite, i tempi e le modalità per il riversamento all’Erario delle somme riscosse nelle date del 20, 21, 22 e 27 dicembre 2023 a titolo di acconto IVA, avendo acquisito il parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e della Banca d’Italia.
Si è, infine, precisato che le somme riscosse tramite modello F24 EP e regolate il 29 dicembre 2023, sono escluse dalle disposizioni del presente provvedimento, in quanto non si tratta di versamenti eseguiti a titolo di acconto IVA.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1);
– Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nel sito della medesima Agenzia (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nel sito della medesima Agenzia (articolo 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento:
– Legge 29 dicembre 1990, n. 405 (art. 6, comma 2, 5-bis, 5-ter);
– Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni;
– Decreto ministeriale del 25 gennaio 2019.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it) tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto del mese di dicembre 2022 - Provvedimento n. 463236 del 15 dicembre 2022 dell'Agenzia delle Entrate
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