AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 396 del 27 giugno 2023
Modalità di utilizzo dei crediti energetici concessi alle imprese nel periodo luglio–dicembre 2022 – Cessazione ditta individuale – D.L. 9 agosto 2022, n. 115, D.L. 23 settembre 2022, n. 144 e D.L. n. 176 del 2022
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA (d’ora in avanti ”istante”), titolare di una lavanderia/tintoria (codice ATECO 96.01.20), cessata il 31 dicembre 2022, in sintesi riferisce di avere maturato nel periodo d’imposta 2022 «…i seguenti bonus energia:
– codice 6970, credito imprese non energivore art. 6 §3 DL 115/2022 (3°trimestre 2022), importo maturato (e non utilizzato) € 4.162,00
codice 6985, credito imprese non energivore art. 3 §3 DL 144/2022 (ottobre e novembre 2022), importo maturato (e non utilizzato) € 3.596,00
codice 6995, credito imprese non energivore art. 1 DL 176/2022 (dicembre 2022), importo maturato (e non utilizzato) € 1.846 per un totale di importo maturato (e non utilizzato) € 9.604,00.».
L’istante, inoltre, riferisce di avere anche inviato, il 16 marzo 2023, la comunicazione dei crediti di imposta per le spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici (protocollo […]).
Ciò premesso chiede se i predetti crediti d’imposta, maturati nel corso del terzo e quarto trimestre del 2022, possano essere utilizzati in compensazione nonostante l’attività d’impresa sia cessata il 31 dicembre 2022.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene, che:
« poiché il credito d’imposta nasce come credito spettante alle imprese, il residuo credito di imposta non utilizzato al 31/12/2022 verrà utilizzato/compensato solamente con i residui debiti derivanti dall’attività d’impresa: Imposta sul Valore Aggiunto quarto trimestre 2022, debiti verso INPS per dipendenti aziendali, debiti verso Erario per dipendenti aziendali.
Non verrà utilizzato per debiti tributari (fiscali e previdenziali) personali dell’istante.
Nel caso la risposta al presente interpello dovesse essere negativa nel senso che a partita Iva chiusa il credito residuo non dovesse essere più utilizzabile si ritiene che il credito di imposta ”bonus energia” si sia comunque validamente costituito e sia quindi possibile la cessione a terzi nella modalità previste dalla Legge».
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente si precisa che la presente risposta non implica alcuna valutazione in merito alla spettanza del credito d’imposta che l’istante riferisce di avere maturato, restando, dunque, impregiudicato ogni potere di controllo da parte degli organi competenti in merito alla sussistenza dei requisiti per accedervi.
Tanto rilevato, al quesito formulato può darsi risposta affermativa.
Premesso che per limitare l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas sulla produzione e sul carovita il legislatore ha introdotto, a più riprese, dei contributi straordinari (c.d. ”bonus energetici”), si osserva che non sono oggetto dell’attuale analisi i bonus maturati nei primi sei mesi del 2022 posto che gli stessi, come chiarito definitivamente dalla risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023, dovevano essere utilizzati, al più tardi, entro il 31 dicembre del 2022.
Ciò posto, giova ricordare che l’articolo 6, comma 3, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (c.d. ”decreto Aiuti bis”), ha introdotto « […] un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta […] per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022…» in favore delle imprese (cd ”non energivore”) che, pur avendo un alto consumo energetico, sono « […] diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 […]».
Con l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2022, n. 175 (c.d. ”decreto Aiuti ter”), il legislatore ha previsto un contributo energetico a favore di tali imprese anche per i mesi di ottobre e novembre 2022, mentre il successivo articolo 1, comma 1, del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (cd ”decreto Aiuti quater”) ha esteso il beneficio anche al mese di dicembre 2022.
Il successivo comma 3 del citato articolo 1 del decreto legge n. 176 del 2022, ha, inoltre, disposto che, «I crediti d’imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell’articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022, e dell’articolo 6 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 settembre 2023» (enfasi aggiunta).
Il successivo comma 4 del medesimo articolo, infine, dispone che il beneficiario ha il diritto di cedere detto credito energetico esclusivamente per «l’intero importo» precisando, altresì, che «[…] I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 settembre 2023».
Quest’ultima scelta, oltre ad essere alternativa alla possibilità di usufruire del credito in compensazione (il credito va ceduto per l’intero importo), impone al cessionario gli stessi limiti temporali di utilizzo riconosciuti al cedente. Con riferimento al requisito soggettivo richiesto dalla norma per fruire dell’agevolazione in esame, come chiarito dalla circolare n. 36/E del 2022, «beneficiarie dei crediti d’imposta in esame sono le ”imprese” che sostengono i costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Sotto il profilo soggettivo, dunque, i crediti d’imposta sono riservati a tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato rispettano le condizioni normativamente previste». Ne deriva che detti crediti possono essere utilizzati per estinguere, tramite compensazione, i debiti fiscali e previdenziali riferibili all’attività d’impresa, e non anche altri debiti ”personali” ove, come nel caso di specie, il credito sia maturato da una ditta individuale.
Ciò detto, assumendo che i crediti indicati dall’istante siano spettanti condizione non verificabile in sede d’interpello con specifico riferimento al quesito posto possibilità di utilizzare il credito residuo maturato nonostante la cessazione dell’attività si ritiene condivisibile l’utilizzo del medesimo in compensazione, entro il termine del 30 settembre 2023, con i debiti tributari e previdenziali (Imposta sul Valore Aggiunto quarto trimestre 2022, debiti verso INPS per dipendenti aziendali, debiti verso Erario per dipendenti aziendali) riferibili alla ditta individuale, e ciò nonostante la medesima sia cessata a far data dal 31 dicembre 2022, trattandosi in ogni caso di debiti correlati all’attività d’impresa svolta ed emergenti dalle dichiarazioni annuali dell’ultimo periodo d’imposta alla medesima riferibili.
L’istante conserva, altresì, la facoltà di cedere i predetti crediti, purché la cessione riguardi l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento e non solo ciò che residua.