AGENZIA delle DOGANE – Nota n. 86455/RU del 13 febbraio 2023
Legge 29 dicembre 2022, n. 197 modificazioni all’articolo 62-quater.1 del D. Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise) – Modalità e requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione circolazione e vendita dei prodotti contenenti nicotina “nicotine pouches” – Informativa
L’articolo 1, comma 122, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha apportato alcune modifiche all’articolo 62-quater.1 del D. Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise) che regola la produzione e commercializzazione dei prodotti che contengono nicotina diversi dai tabacchi lavorati.
Il provvedimento normativo inserisce tra i soggetti obbligati al pagamento delle imposte “il soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad effettuare l’immissione in consumo dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell’Unione Europea”.
Il citato soggetto “è preventivamente autorizzato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla predetta Agenzia un’istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, le generalità del rappresentante legale, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l’ubicazione del deposito in cui si intende ricevere i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell’Unione Europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall’articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”.
Lo stesso “può solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell’Unione Europea, dei quali effettua l’immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13 ai fini della successiva vendita ai consumatori finali”
Con determinazione direttoriale, pubblicata in data odierna sul sito web dell’Agenzia, si è proceduto a dare attuazione al citato provvedimento, disponendo le prescrizioni per il rilascio dell’autorizzazione per la gestione del deposito, per la prestazione delle previste cauzioni, (NOTA 1) nonché in ordine alla documentazione e alle informazioni relative alla movimentazione dei prodotti.
Il novellato comma 9-ter prevede, inoltre, che per la circolazione dei prodotti in sospensione di imposta, nella fase antecedente alla immissione in consumo, tra il fabbricante e il depositario nonché fra i depositi stessi, il soggetto autorizzato mittente è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell’imposta di consumo gravante sui prodotti spediti in misura pari al 100 per cento dell’imposta gravante sulla quantità complessiva trasportata. (NOTA 2)
Il novellato comma 16 prevede che con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite la documentazione di accompagnamento e le modalità con le quali i prodotti sono movimentati, nella fase antecedente alla relativa immissione in consumo, tra i fabbricanti e i depositari.
Relativamente a tale documentazione accompagnatoria la determina prevede l’obbligo per i fabbricanti o i depositari mittenti di preventiva comunicazione, in ordine a tutte le informazioni relative alla spedizione, agli Uffici dei monopoli competenti territorialmente; l’Ufficio territorialmente competente sull’obbligato mittente verificherà la congruità della garanzia prestata in relazione al quantitativo spedito.
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Note:
(1) La determina stabilisce all’art. 3 l’obbligo di prestazione della cauzione, già sancito in capo al fabbricante di cui all’art. 2 e al rappresentante fiscale di cui all’art 8, anche in capo al soggetto istante disciplinato dal nuovo art. 2 bis, prevedendo per la presentazione della cauzione un termine ridotto, di 15 giorni, decorrente dall’esito positivo della verifica tecnica.
In sede di istanza detto soggetto è tenuto a comunicare tutto il prodotto che stima di detenere in giacenza nell’deposito in dodici mesi solari, al momento dell’avvio dell’attività. In particolare deve indicare il numero delle confezioni di prodotti contenenti nicotina di cui all’articolo 62-quater.1 comma 1, la quantità complessiva in chilogrammi e l’imposta di consumo gravante sull’intera quantità considerata. L’imposta di consumo è calcolata applicando alla quantità complessiva di prodotto giacente in chilogrammi l’imposta unitaria di cui all’articolo 62-quater.1 comma 1.
L’importo della cauzione è pari al 10 per cento dell’imposta calcolata come sopra descritto. Tali elementi devono essere esplicitamente indicati nell’istanza a pena di improcedibilità.
(2) La cauzione “a garanzia dei prodotti contenenti nicotina di cui all’articolo 62-quater.1 comma 1,” valida in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea deve essere prestata secondo le prescrizioni di cui all’art. 3 commi 1 e 2 entro cinque giorni prima di ciascuna spedizione nella misura del 100 per cento dell’imposta di consumo gravante sui prodotti trasportati. La garanzia può essere prestata in via preventiva “a scalare” anche per più spedizioni; in tal caso il soggetto potrà procedere a effettuare le spedizioni nel limite garantito.
Al fine di evitare blocchi nella circolazione dei prodotti, considerato anche il termine previsto per la prestazione della garanzia, e scongiurare continue revisioni degli importi garantiti, ciascun soggetto mittente (fabbricante o depositario), in ragione della propria attività, provvederà a effettuare una congrua stima dei prodotti che intende ordinariamente spedire e dell’imposta di consumo su questi gravante, prestando per l’effetto congrua cauzione.
In merito all’importo della garanzia da prestare si precisa che:
– il soggetto autorizzato provvederà a specificare, ai fini della cauzione, il numero delle confezioni di prodotti contenenti nicotina di cui all’articolo 62-quater.1 comma 1 e la quantità complessiva in chilogrammi da spedire.
L’imposta di consumo è calcolata applicando alla quantità complessiva di prodotto in chilogrammi l’imposta unitaria di cui all’articolo 62-quater.1 comma 1.
L’importo della cauzione è pari al 100 per cento dell’imposta calcolata come sopra descritto. Tali elementi devono essere esplicitamente indicati nella garanzia.
I dati dichiarati per la prestazione della cauzione ai fini dell’autorizzazione alla spedizione saranno oggetto di puntuale verifica da parte dell’Agenzia.
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