AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 402886 del 15 novembre 2023
Modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive – “bonus vista” – di cui al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 21 ottobre 2022
Dispone:
1. Dati relativi ai rimborsi erogati alle persone fisiche per gli acquisti di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive comunicati dal Ministero della salute
1.1. Il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del decreto interministeriale del 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, comunica all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai rimborsi erogati alle persone fisiche per gli acquisti, effettuati dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023, di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.
1.2. Per ciascun rimborso di cui al punto 1.1 i dati comunicati dal Ministero della salute sono:
a) codici fiscali dei seguenti soggetti:
– richiedente, come registrato sull’applicazione web dedicata al “bonus vista”;
– beneficiario, ovvero l’intestatario del documento di spesa oggetto di rimborso;
– intestatario dell’IBAN su cui viene accreditato il rimborso.
b) importo del rimborso erogato;
c) anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa oggetto di rimborso.
1.3. La messa a disposizione dei dati di cui al punto precedente viene effettuata entro il 16 marzo 2024.
2. Modalità di scambio dei dati relativi ai rimborsi erogati alle persone fisiche per gli acquisti di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive e relativo trattamento
2.1. L’Agenzia delle entrate riceve i dati dei rimborsi erogati alle persone fisiche per gli acquisti di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive, di cui al punto 1.1, conservati nei sistemi informativi gestiti da Sogei S.p.a., che in tale contesto opera anche in qualità di responsabile del trattamento del Ministero della salute ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto interministeriale del 21 ottobre 2022, tramite fornitura, una tantum, di un file cifrato.
3. Trattamento dei dati
3.1. I dati raccolti, trasmessi nell’osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, sono memorizzati nei sistemi informativi dell’Anagrafe Tributaria.
3.2. I dati sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate, in qualità di titolare del trattamento, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nonché per fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata e per le attività di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 36-ter, comma 3-bis, del citato D.P.R. n. 600 del 1973, nonché al fine di semplificare l’esibizione dei documenti da parte del contribuente. I dati saranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d’imposta; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.
4. Sicurezza dei dati
4.1. La sicurezza nello scambio dati è garantita dal canale di trasmissione del sistema informativo dell’anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure riguardanti la cifratura del canale trasmissivo e dei dati.
4.2. La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli accessi e di tracciamento e monitoraggio delle operazioni. Tali dati vengono conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento.
5. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
5.1. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679. Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 494 del 26 ottobre 2023.
Motivazioni
Il decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, del 21 ottobre 2022, ha definito i criteri, le modalità e i termini di concessione ed erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari ad euro cinquanta per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive, denominato “bonus vista”, istituito all’articolo 1, commi 437-439, della Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020).
L’articolo 6 del medesimo decreto interministeriale del 21 ottobre 2022 ha stabilito che per l’acquisto dei beni menzionati al periodo precedente, effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al giorno antecedente il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dello stesso decreto, è previsto il rimborso di euro cinquanta sulla spesa sostenuta, fermi restando i requisiti di accesso all’agevolazione previsti dall’articolo 3 del medesimo decreto. Il termine ultimo per l’effettuazione delle spese che possono essere oggetto di rimborso, fissato al 4 maggio 2023, è stato definito dal Ministero della salute tenendo conto dello slittamento della messa a disposizione della piattaforma web di cui all’articolo 2 del citato decreto interministeriale. Tale decreto aveva, infatti, inizialmente previsto che la piattaforma web fosse messa a disposizione, per i soggetti che erogano forniture di occhiali da vista e lenti a contatto correttive e per i beneficiari del bonus, rispettivamente, a partire dal quarantacinquesimo giorno e dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dello stesso decreto. Successivamente, però, la piattaforma è stata resa disponibile il 20 aprile 2023 per gli esercenti e il 5 maggio 2023 per i beneficiari.
Il comma 7 del citato articolo 6 del decreto interministeriale ha previsto che i dati relativi ai rimborsi erogati ai richiedenti sono comunicati all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché ai fini dei controlli e che le modalità e i termini della comunicazione dei rimborsi sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Pertanto, con il presente provvedimento, in relazione al quale è stato consultato il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità, i termini e il contenuto della comunicazione, effettuata dal Ministero della salute, dei dati dei rimborsi di cui all’articolo 6 del decreto interministeriale del 21 ottobre 2022.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
Decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, del 21 ottobre 2022.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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