AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 403886 del 4 novembre 2024

Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale

Dispone:

1. Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

a) “decreto-legge” il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come modificato dal decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, in corso di conversione;

b) “decreto legislativo” il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;

c) “decreto” il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

d) “concordato” il concordato preventivo biennale introdotto dal “decreto legislativo”;

e) “ISA” gli indici sintetici di affidabilità fiscale introdotti dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

f) “ravvedimento” l’istituto introdotto dall’articolo 2-quater del decreto-legge;

g) “annualità” i periodi di imposta dal 2018 al 2022;

h) “risoluzione” la risoluzione n. 50 del 17 ottobre 2024 con cui sono stati istituti i codici tributo per versare l’imposta sostitutiva prevista per i soggetti che aderiscono al “concordato” e adottano il regime di “ravvedimento” per le “annualità”;

i) “modello F24” il modello previsto per l’esecuzione dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del “decreto”;

l) “cassetto fiscale” il servizio, erogato nell’area ad accesso autenticato (area riservata) del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, che consente al soggetto di consultare le proprie informazioni fiscali. Il “cassetto fiscale” è consultabile anche dall’intermediario del soggetto, previa delega;

m) “Tuir” il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Ambito di applicazione

2.1 Possono adottare il “ravvedimento” i soggetti che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al “concordato”, di cui agli articoli da 10 a 22 del “decreto legislativo” e che nelle “annualità”:

– hanno applicato gli “ISA”;

– ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

– ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2.2 Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni presentate, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto-legge”.

Nell’Allegato n. 1 al presente provvedimento sono riportati i riferimenti ai campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte da versare per adottare il “ravvedimento”.

2.3 I soggetti che hanno conseguito, nell’annualità di imposta interessata dal “ravvedimento”, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, possono adottare tale istituto solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali.

3. Modalità di comunicazione delle opzioni e di versamento

3.1 Per l’adozione del “ravvedimento” l’opzione è esercitata, per ogni “annualità”, mediante presentazione del “modello F24” relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” della relativa “annualità” indicando il numero complessivo delle rate, tramite i codici tributo appositamente istituiti con la “risoluzione”.

3.2 Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del “Tuir” l’opzione di cui al precedente punto 3.1 è esercitata con la presentazione di tutti i “modelli F24” di versamento, relativi alla prima o unica rata:

– dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;

– delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.

3.3 In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna “annualità”, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

3.4 Il “ravvedimento” non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

4. Termini

4.1 L’opzione di cui al precedente punto 3.1 deve essere esercitata con la presentazione del “modello F24” relativo al versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31 marzo 2025.

4.2 Nel caso di cui al punto 3.3 il pagamento rateale è possibile in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

5. Pubblicazione di elementi informativi di ausilio

5.1 Al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il “ravvedimento” l’Agenzia delle entrate mette a disposizione, per ogni “annualità”, elementi ed informazioni in suo possesso utili per la determinazione delle imposte sostitutive, sulla base dei dati contenuti nell’Allegato 1.

5.2 I soggetti e i relativi intermediari delegati possono accedere agli elementi di cui al punto 5.1, quando disponibili, consultando il “cassetto fiscale”.

6. Trattamento dei dati

6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lettera b) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 2-quater del “decreto legge”, nell’articolo 9-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e nel Titolo II del “decreto legislativo”.

6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati e si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.a., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate e le attività per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Sogei S.p.a. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

6.3 I dati personali oggetto del trattamento (anagrafici, contabili, fiscali) desumibili dal modello F24 verranno trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione dell’istituto del “ravvedimento”.

6.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

6.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679), i dati sono trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.

6.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento stesso.

6.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

6.8 Sul trattamento dei dati personali relativi al processo afferente al “ravvedimento” è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35, del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

L’articolo 2-quater del “decreto-legge”, consente ai soggetti che hanno applicato gli “ISA” e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al “CPB” di adottare il regime di “ravvedimento” disciplinato dallo stesso articolo 2-quater versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’imposta regionale sulle attività produttive.

In particolare, l’istituto si rivolge a coloro che, nelle “annualità” per le quali è possibile accedere al “ravvedimento”:

– hanno applicato gli “ISA”;

– ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

– ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell’applicazione degli “ISA”, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto-legge”.

Tenuto conto che il comma 15 del citato articolo 2-quater rinvia a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di adesione al ravvedimento, si dà attuazione, con il presente provvedimento, alla richiamata disposizione.

In relazione alle modalità di adesione al ravvedimento, atteso che il comma 8 dell’articolo 2-quater citato prevede che il perfezionamento del “ravvedimento” avvenga con il versamento delle imposte sostitutive, il provvedimento prevede che, per l’adozione del “ravvedimento”, l’opzione è esercitata, per ogni “annualità”, mediante presentazione del “modello F24” relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’“annualità” per la quale è esercitata l’opzione.

Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del “Tuir”:

– la presentazione del “modello F24” di versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è effettuata da parte della società o associazione;

– la presentazione dei “modelli F24” di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è effettuata da parte dei soci o associati.

In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei “modelli F24” relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata.

Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che l’opzione, per ciascuna “annualità”, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel “modello F24” venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l’indicazione del codice tributo viene, infine, individuata l’imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l’adesione al “ravvedimento”.

Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione il provvedimento ricorda che la stessa è effettuata entro il 31 marzo 2025 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

Infine, è previsto che al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento, l’Agenzia delle entrate rende disponibili, per ogni annualità, elementi ed informazioni utili per la determinazione delle imposte sostitutive, i cui dati sono contenuti nell’Allegato n. 1.

I soggetti interessati e i relativi intermediari delegati possono consultare tali elementi informativi accedendo al “Cassetto fiscale” mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3 lettera a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007: Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate;

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifiche, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive modificazioni: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2023: Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022;

Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, Titolo II: Disciplina del concordato preventivo biennale;

Decreto-legge 9 agosto n. 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come modificato dal decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, in corso di conversione.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ALLEGATO 1

 

Redditi d’impresa e di lavoro autonomo periodi d’imposta 2018 – 2022

 

 

MODELLO REDDITI

QUADRI DEL MODELLO

RE

RF

RG

PERSONE FISICHE

rigo RE 25

rigo RF101 + rigo RF98

rigo RG36 + rigo RG33

 

 

 

 

 

 

 

SOCIETA’ DI CAPITALI

 

dal 2018 al 2020 :

rigo RF63 – rigo RN4, colonna 4 – rigo GN4, colonna 4 – rigo TN3, colonna 4 – rigo PN3, colonna 3 – valore assoluto, se negativo, di rigo RH7, colonna 2 – rigo RH7, colonna 1 – rigo RH8, colonna 1 – rigo RH8,

colonna 2

 

 

dal 2021 al 2022 :

rigo RF63 – rigo RN4, colonna 4 – rigo GN4, colonna 4 – rigo TN3, colonna 4 – rigo PN3, colonna 3 – valore assoluto, se negativo, di rigo RH7, colonna 2 – rigo RH7, colonna

1 – rigo RH8

 

SOCIETA’ DI PERSONE

rigo RE21

rigo RF66

rigo RG34

ENTI NON COMMERCIALI

rigo RE23

rigo RF65

rigo RG33

 

 

Valore della produzione netta periodi d’imposta 2018 – 2022

 

 

MODELLO IRAP

QUADRI DEL MODELLO

PERSONE FISICHE

rigo IQ68 (*)

SOCIETÀ DI PERSONE

rigo IP74

SOCIETÀ DI CAPITALI

rigo IC76

ENTI NON COMMERCIALI

rigo IE61

 

(*) Presente fino all’anno d’imposta 2021

(**) Non sono stati trattati i casi di coloro che, nel medesimo periodo d’imposta, hanno contestualmente esercitato sia attività d’impresa che di lavoro autonomo e hanno prodotto il valore della produzione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 446 del 1997 (soggetti agricoli che determinano il reddito d’impresa con modalità forfetarie) e dell’art. 17, comma 2, del medesimo d.lgs. (soggetti che determinano il reddito d’impresa con modalità forfetarie).