ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 21 aprile 2020, n. 766
Emergenza COVID-19 – Modalità operative per il rilascio delle garanzie di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23
Si comunica che sono state concordate tra da SACE e da ABI le modalità operative per l’accesso fino al 31 dicembre 2020 alla garanzia per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese colpite dall’epidemia Covid-19, di cui all’art. 1 del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, da parte di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.
Di seguito si illustrano i principali contenuti delle modalità operative, con particolare riferimento al rilascio della garanzia, sulle quali si richiama la massima attenzione e l’immediato impegno attuativo degli Associati.
Si riporta in allegato il “Manuale Operativo”, le “Condizioni generali” del contratto di garanzia e tutti i relativi allegati.
La SACE ha predisposto un apposito portale www.sacesimest.it/garanziaitalia attraverso il quale le banche potranno presentare le domande di garanzia e ottenere le relative risposte di ammissione in temi brevi.
La banca che intende richiedere la garanzia deve aderire alle “Condizioni generali” e ai relativi allegati, mediante sottoscrizione in firma digitale dell’”Atto di Adesione” riportato sempre nelle “Condizioni generali” ed inviare lo stesso, via PEC, all’indirizzo SACEgaranziaitalia@pec.it.
Oltre al portale “Garanzia Italia” specificamente dedicato alle banche, sul sito della SACE è anche disponibile per gli operatori (banche e imprese) un simulatore in grado di restituire in particolare l’importo finanziabile a fronte di parametri economici e finanziari riferiti al 2019 e comunicati dall’impresa.
Si ricorda che – ai fini del rilascio della garanzia – è prevista una procedura “semplificata” in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, mentre per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie anzidette, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria SACE.
La valutazione dei requisiti di accesso alla garanzia si basano sostanzialmente sulle dichiarazioni rese dall’impresa e le banche dovranno effettuare una istruttoria secondo quanto previsto dalla regolamentazione vigente sulla base di quanto dichiarato dall’Impresa Beneficiaria.
La banca dovrà dichiarare che:
a) ha concluso con esito positivo le procedure di conoscenza del cliente (ivi incluse le verifiche in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi);
b) ha verificato che il costo del Finanziamento, composto da (i) remunerazione della Garanzia SACE, (ii) commissioni (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse applicato dalla banca è inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal Soggetto Finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della Garanzia SACE;
c) sulla base dei dati e delle dichiarazioni forniti dall’Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento, l’Impresa Beneficiaria non rientrava, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
d) alla data del 29 febbraio 2020, l’impresa non aveva esposizioni deteriorate presso il settore bancario;
e) l’importo del Finanziamento, non è superiore a quanto previsto dal DL “Liquidità”;
f) secondo quanto dichiarato dall’Impresa nella Richiesta di Finanziamento, l’importo del finanziamento rispetta i criteri indicati da SACE nel regolamento di garanzia.
g) all’esito della concessione del Finanziamento, l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti dell’Impresa Beneficiaria risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute fra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito fra le parti prima della suddetta data.
L’eventuale non veridicità delle informazioni fornite dall’impresa alla banca riguardo ai punti c), e) e f) di cui sopra non determineranno in alcun caso il venir meno della garanzia da parte della SACE.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Garanzia dello Stato su finanziamenti concessi dalle banche
Indice
- Normativa di riferimento
- Caratteristiche dell’intervento
2.1 Soggetti coinvolti
2.2 Tipologia e caratteristiche dei finanziamenti ammessi a garanzia
2.3 Tipologia e caratteristiche della garanzia SACE
2.4 Disposizioni transitorie emissione della garanzia successiva all’erogazione
- Accreditamento del soggetto finanziatore al Portale Garanzia Italia
- Processo per l’ottenimento della garanzia SACE
- Procedura semplificata
5.1. Fase 1: richiesta di finanziamento assistito da garanzia SACE da parte dell’impresa al soggetto finanziatore
5.2. Fase 2: richiesta della garanzia SACE da parte del soggetto finanziatore
5.2.1 Istruttoria e delibera del soggetto finanziatore
5.2.2 Archiviazione della documentazione a supporto della richiesta di garanzia SACE
5.2.3 Richiesta della garanzia SACE da parte del soggetto finanziatore
5.3 Fase 3: Esito della richiesta di garanzia SACE
5.4 Fase 4: Erogazione del finanziamento
- Procedura “ordinaria” riservata alle Grandi Imprese
- Monitoraggio Periodico
- Azioni successive all’ottenimento della Garanzia
Allegato 1 – Esempi di calcolo dell’importo massimo del prestito assumibile
Allegato 2 – Scheda Prodotto Finanziamenti Garanzia Italia
Allegato 3 – Richiesta di accreditamento al Portale Garanzia Italia
Allegato 4 – Contatti
- Normativa di riferimento
L’art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (il “Decreto”), al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall’epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, ha previsto la possibilità per SACE S.p.A. di concedere garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.
A tal fine, gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. non superano l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi di euro sono destinati a supporto di piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che abbiano, per quelle ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo stesso ai sensi del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 e del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
Le garanzie ai sensi del Decreto vengono rilasciate da SACE nel rispetto delle previsioni normative e fino a completo utilizzo delle somme messe complessivamente a disposizione.
- Caratteristiche dell’intervento
2.1 Soggetti coinvolti
– Soggetto finanziatore: banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma.
– SACE S.p.A.: concedente, fino al 31 dicembre 2020, le garanzie che beneficiano della controgaranzia dello Stato ai sensi del Decreto.
– Imprese (beneficiarie): qualsiasi tipologia di impresa, diversa da banche ed altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività (NOTA 1) e dalla forma giuridica, in possesso dei seguenti requisiti:
– sede legale in Italia
– non identificate come aziende in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi dei regolamenti Europei, e che, alla data del 29 febbraio 2020, non risultavano segnalate tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà a seguito dell’epidemia di Covid-19
– con riferimento alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che abbiano, per quelle ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dichiarazione di aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo stesso ai sensi del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 e del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
2.2 Tipologia e caratteristiche dei finanziamenti ammessi a garanzia
Sono ammessi a garanzia nuovi finanziamenti che siano:
– concessi nel rispetto di quanto previsto dal Decreto stesso, nel presente Manuale Operativo e nelle Condizioni Generali – Garanzia Italia (“CG”) e relativi allegati
– erogati dal 9 aprile sino al 31 dicembre 2020 (NOTA 2)
– destinati a sostenere costi del personale, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia. Non sono ammesse operazioni di rifinanziamento. I finanziamenti per essere ammissibili alla garanzia SACE dovranno presentare (tra l’altro) le seguenti caratteristiche:
– durata totale non superiore a 6 anni
– periodo di preammortamento fino a 24 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione del finanziamento). Non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 6 mesi
– piano di ammortamento Italiano con rata a quota capitale costante
– periodicità di pagamento delle rate trimestrale (fine trimestre solare)
– erogazione in un’unica soluzione su un conto corrente dedicato dell’impresa richiedente su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al finanziamento.
– Con riferimento all’importo del prestito e alla % di garanzia SACE, si rimanda allo schema seguente:
Immagine 1
– ai fini dell’individuazione del limite massimo di importo agevolabile, devono concorrere (secondo un concetto di cumulo) gli eventuali ulteriori finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, anche nell’ambito delle misure messe in atto per il Covid-19. I valori di fatturato, costo del personale e numero di dipendenti si intendono verificati al momento della richiesta di finanziamento.
2.3 Tipologia e caratteristiche della garanzia SACE
– la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio e avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso dei finanziamenti per capitale, interessi e oneri accessori.
L’ottenimento di eventuali altre garanzie da parte del soggetto finanziatore sulla porzione di finanziamento non garantita da SACE, si intenderanno automaticamente estese anche a beneficio di SACE in relazione alla porzione garantita.
– le commissioni annue dovute dalle imprese a SACE per il rilascio della garanzia, attraverso il soggetto finanziatore e in rapporto all’importo garantito, sono le seguenti:
– per i finanziamenti a PMI (NOTA 3): 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno
– per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.
Il soggetto finanziatore sarà ritenuto responsabile di inadempimento esclusivamente in caso di mancata retrocessione a SACE di commissioni per la garanzia regolarmente corrisposte dall’impresa beneficiaria, fatta eccezione per la commissione annuale dovuta per la prima annualità.
2.4 Disposizioni transitorie emissione della garanzia successiva all’erogazione
Dal 9 aprile 2020 e fino al 17 maggio 2020, la delibera ed erogazione del finanziamento potrà avvenire anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di garanzia a SACE e/o all’emissione della garanzia stessa. In tal caso il soggetto finanziatore si assume il rischio di conformità del finanziamento alla normativa e alle disposizioni di SACE CG (e quindi di non ammissibilità in garanzia del finanziamento) e di disponibilità dei fondi fino all’emissione della Garanzia SACE. Il soggetto finanziatore avrà a disposizione ulteriori 30 giorni per effettuare richieste di garanzia in relazione ai finanziamenti già erogati nell’intervallo dal 9 aprile al 17 maggio 2020. Il finanziamento dovrà avere caratteristiche, anche in termini di durata e piano di ammortamento, in linea con i requisiti previsti per Garanzia Italia.
- Accreditamento del soggetto finanziatore al Portale Garanzia Italia
Il soggetto finanziatore, dopo aver aderito alle condizioni previste dalle CG e relativi allegati, mediante “Atto di Adesione” riportato nelle CG e che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto finanziatore, ovvero da persona delegata e munita dei necessari poteri di firma, e inviato via PEC all’indirizzo SACEgaranziaitalia@pec.it, potrà procedere all’accreditamento mediante registrazione sul portale on-line di SACE (“Portale Garanzia Italia”).
La procedura di accreditamento al Portale Garanzia Italia richiede l’individuazione da parte del soggetto finanziatore, di un proprio referente in possesso di adeguata delega e poteri di firma per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il Portale Garanzia Italia. A tale referente sarà assegnato un account (“Utente Master”) per accedere al Portale Garanzia Italia, mediante l’assegnazione al referente stesso di un identificativo (“ID”) e di una password (“Password” e, unitamente all’ID, i “Codici”) strettamente riservati e personali, dei quali il referente stesso sarà unico ed esclusivo responsabile, anche in ordine alle attività poste in essere tramite il loro utilizzo.
L’Utente Master potrà autorizzare altri dipendenti della società/impresa di cui fa parte (“Utilizzatori”) ad utilizzare, sotto la sua responsabilità, l’accesso al Portale Garanzia Italia rilasciando dei diversi Codici a ciascuno di tali Utilizzatori, anch’essi riservati e personali (con riferimento a ciascun Utilizzatore, i “Codici Utilizzatore”).
Resta inteso che l’Utente Master rimarrà in ogni caso responsabile nei confronti di SACE per ogni utilizzo del Portale Garanzia Italia mediante i Codici Utilizzatore, riconoscendo e accettando che ogni attività posta in essere dagli Utilizzatori si intenderà imputata direttamente all’Utente Master e ratificata dallo stesso, garantendo il rispetto delle “Condizioni Generali per l’Utilizzo dell’account e del Servizio” (“CGUS”) del Portale Garanzia Italia (disponibile all’indirizzo www.garanziaitalia.sace.it) da parte di ciascun Utilizzatore (il quale, ai fini dell’applicazione ed interpretazione delle CGUS dovrà considerarsi come un “Utente”), impegnandosi altresì a revocare i Codici Utilizzatore ogni qualvolta il soggetto precedentemente autorizzato all’utilizzo dello stesso cambi, cessi d’essere un dipendente dell’Utente Master e/o, più in generale, sia venuto a conoscenza (o sia ragionevolmente portato a ritenere l’esistenza) di qualsiasi utilizzo non autorizzato dell’Account al Portale Garanzia Italia mediante i Codici Utilizzatore e/o di qualsiasi altra violazione delle regole di sicurezza ed utilizzo dell’account.
Le abilitazioni che l’Utente Master potrà assegnare agli utenti utilizzatori sono di due tipologie:
(i) Utente Utilizzatore Approvatore, tale utente dovrà disporre di adeguata delega e poteri di firma per conto del soggetto finanziatore, che saranno verificati dall’Utente Master, per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il Portale Garanzia Italia.
(ii) Utente Utilizzatore Compilatore. tale utente avrà accesso a limitate funzionalità di predisposizione del flusso informativo.
Al fine di rilascio delle credenziali per l’utente master, il soggetto finanziatore dovrà inviare la richiesta come da allegato 3 del presente manuale operativo, opportunamente compilata sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto finanziatore e dal referente da esso identificato ed inviata via PEC. Solo successivamente l’Utente Master riceverà via mail le credenziali per accedere al sistema on-line di SACE.
- Processo per l’ottenimento della garanzia SACE
Il processo per l’ottenimento della garanzia SACE prevede fasi dettagliate nei successivi paragrafi, al termine delle quali l’impresa riceve il finanziamento richiesto e prevede due modalità distinte in funzione del fatturato ,del numero dei dipendenti in Italia e dell’importo massimo del finanziamento, come di seguito indicato:
– “procedura semplificata”: per le imprese con fatturato individuale inferiore a 1,5 miliardi di euro e con numero di dipendenti in Italia inferiore a 5.000, per finanziamenti di importo inferiore a 375 milioni di euro (cfr. paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4)
– “procedura ordinaria”: riservata ad imprese con fatturato individuale superiore o uguale a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore o uguale a 5.000 e per finanziamenti di importo superiore o uguale a 375 milioni di euro (cfr. paragrafo 6).
- Procedura semplificata
5.1. Fase 1: richiesta di finanziamento assistito da garanzia SACE da parte dell’impresa al soggetto finanziatore
Le imprese beneficiarie devono presentare al soggetto finanziatore la richiesta di ammissione alla garanzia SACE il cui contenuto è esplicitato nella “Richiesta di Finanziamento Garantito”, riportata nelle CG.
La richiesta di ammissione, presentata dalle imprese beneficiarie al soggetto finanziatore, deve contenere le seguenti dichiarazioni che, in quanto requisiti previsti per l’accesso, costituiscono presupposto necessario:
– dichiarazione di assenza di difficoltà finanziarie antecedenti agli eventi COVID-19
– dichiarazione sul rispetto del limite dell’importo del finanziamento richiesto con riferimento al fatturato e al costo del personale, desumibili dal bilancio 2019 o dalla dichiarazione fiscale 2019 ovvero dai dati certificati (si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai dati certificati dal collegio sindacale o contenuti nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione dell’impresa)
– attestazione circa l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali
– attestazione sulle finalità (scopo) del finanziamento
– attestazione circa il fatto che né l’impresa richiedente, né ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la stessa appartiene, ha approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie a decorrere dal 9 aprile 2020 e si impegna a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie nel corso del 2020
– attestazione circa l’assenza di procedimenti e/o condanne in capo all’impresa beneficiaria e di procedimenti per corruzione, frode fiscale, ecc. nei confronti dei suoi vertici
– ulteriori dichiarazioni, come dettagliate nelle CG e relativa modulistica.
5.2. Fase 2: richiesta della garanzia SACE da parte del soggetto finanziatore
5.2.1 Istruttoria e delibera del soggetto finanziatore
Il soggetto finanziatore, ricevuta da parte del soggetto richiedente la Richiesta di Finanziamento Garantito, avvia l’istruttoria creditizia sottoponendo la proposta ad esito favorevole agli organi deliberanti aziendalmente competenti.
All’esito della positiva delibera, il soggetto finanziatore presenta a SACE la Richiesta di Garanzia, con la quale:
– il soggetto finanziatore dichiara:
– di aver ricevuto dall’impresa beneficiaria tutte le dichiarazioni previste dalla Richiesta di Finanziamento
– di aver concluso favorevolmente la propria istruttoria e di voler concedere il finanziamento, subordinatamente all’ottenimento della Garanzia SACE
– il soggetto finanziatore conferma:
– di aver concluso con esito positivo le procedure “know your customer”
– di aver verificato che il costo del finanziamento, comprensivo delle commissioni bancarie (che dovranno essere limitate al recupero dei costi) risulta inferiore rispetto al costo che sarebbe stato applicato dal soggetto finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia rilasciata da SACE
– che sulla base dei dati e delle dichiarazioni forniti dall’impresa beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento, la stessa non rientrava, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea di riferimento
– che l’impresa beneficiaria non risultava, alla data del 29 febbraio 2020, presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario
– il soggetto finanziatore, inoltre, fornisce:
– informazioni in merito alle caratteristiche del finanziamento (importo, scopo, durata, piano di ammortamento, ecc.)
– gli ulteriori elementi richiesti per le imprese con fatturato superiore o uguale a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore o uguale a 5.000 e, comunque, in caso di finanziamenti di importo superiore o uguale a 375 milioni di euro (solo per procedura ordinaria).
Unitamente alla Richiesta di Garanzia, il soggetto finanziatore trasmette a SACE copia della Richiesta di Finanziamento corredata da autocertificazione antimafia da parte dell’impresa beneficiaria.
5.2.2 Archiviazione della documentazione a supporto della richiesta di garanzia SACE
Il soggetto finanziatore censisce e verifica la documentazione acquisita, procedendone all’archiviazione anche in formato elettronico secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Tale documentazione dovrà essere ritenuta fino alla scadenza del 12°(dodicesimo) mese successivo al rimborso totale del finanziamento.
5.2.3 Richiesta della garanzia SACE da parte del soggetto finanziatore
Il soggetto finanziatore, che potrà agire anche per conto di altri soggetti finanziatori (pool di finanziatori) partecipanti al finanziamento, accede al Portale Garanzia Italia con le proprie credenziali, carica i dati richiesti e rende le dichiarazioni previste secondo quanto riportato nel modulo “Richiesta di Garanzia SACE”, allegato alle CG. Qualora il finanziamento sia erogato da un pool di banche, la richiesta di garanzia e le relative verifiche potranno essere effettuate dalla banca agente, anche in nome e per conto degli altri soggetti finanziatori. La richiesta può essere effettuata dal soggetto finanziatore sia con riferimento ad un solo finanziamento o riguardare, in modo massivo, una pluralità di finanziamenti:
– nel caso di singola istanza, procede al caricamento dei dati avvalendosi dell’apposito form presente nel Portale Garanzia Italia
– nel caso di istanza massiva (applicabile solo nel caso di procedura semplificata), procede al caricamento dei dati avvalendosi dell’apposito file strutturato che, una volta scaricato (funzionalità: Download) dal Portale Garanzia Italia, compilato e firmato digitalmente dal soggetto approvatore, potrà essere caricato sullo stesso portale (funzionalità: Upload).
5.3 Fase 3: Esito della richiesta di garanzia SACE
SACE, una volta ricevute le richieste di garanzia, provvederà in ordine cronologico di arrivo delle stesse, a riscontrare l’esito positivo della delibera del soggetto finanziatore e la completezza delle informazioni presentate.
Ad esito delle verifiche:
– nel caso di esito positivo, SACE comunicherà al soggetto finanziatore il Codice Unico Identificativo (“CUI”) della garanzia, confermando l’avvenuta emissione della stessa
– la garanzia, al momento della generazione del CUI, risulterà in stato “Garanzia Emessa”. Non sarà necessario ricevere la garanzia controfirmata dal soggetto finanziatore.
5.4 Fase 4: Erogazione del finanziamento
Il soggetto finanziatore notificherà a SACE, tramite il Portale Garanzia Italia (in modalità singola o massiva, tramite upload del flusso strutturato) con riferimento a ciascun CUI, la data di avvenuta erogazione del finanziamento. SACE assocerà al CUI della garanzia la data di erogazione segnalata dal soggetto finanziatore, adeguando lo stato della stessa da “Garanzia Emessa” a “Garanzia Perfezionata”, attribuendo la data di decorrenza pari a quella di avvenuta erogazione del finanziamento. Il soggetto finanziatore riceverà copia del piano di ammortamento del finanziamento con indicazione delle rate di premio da corrispondere a SACE nel corso del finanziamento.
Dalla data di emissione della Garanzia SACE il soggetto finanziatore dovrà procedere all’erogazione del finanziamento e alla relativa comunicazione a SACE entro: (i) 30 (trenta) giorni di calendario per la procedura semplificata e (ii) 45 (quarantacinque) giorni di calendario per la procedura ordinaria. La mancata erogazione e comunicazione entro i predetti termini comportano la decadenza della garanzia.
Il premio SACE sarà corrisposto in via anticipata annualmente (il primo pagamento, che sarà sempre dovuto, sarà corrisposto alla data di fine trimestre solare di riferimento del giorno di erogazione; i pagamenti successivi annui saranno calcolati sull’importo residuo trimestre per trimestre e saranno corrisposti ad ogni ricorrenza di anno successiva alla data del primo pagamento).
- Procedura “ordinaria” riservata alle Grandi Imprese
In caso di richieste di finanziamento provenienti da imprese con fatturato superiore o uguale a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore o uguale a 5.000, e comunque, in ipotesi di finanziamenti di importo superiore o uguale a 375 milioni di euro, SACE applica la cosiddetta “procedura ordinaria” e il soggetto finanziatore dovrà tempestivamente coordinarsi con SACE per l’avvio della fase istruttoria. Pertanto, prima dell’avvio delle procedure interne di analisi creditizia e di verifica dei requisiti di eleggibilità previsti dal Decreto per accertarne la piena sussistenza, il soggetto finanziatore dovrà:
– comunicare a SACE il nominativo dell’impresa che ha richiesto un finanziamento con le caratteristiche previste dal Decreto non appena ricevuta la richiesta stessa da parte dell’impresa (e non dopo la conclusione del proprio processo istruttorio), allegando gli elementi qualitativi utili alla valutazione di impatto e inviando una comunicazione alla casella di posta elettronica dedicata (garanziaitalia.istruttoria@sace.it)
– inviare a SACE al momento della richiesta di garanzia:
– una scheda di sintesi completa di tutti gli elementi che hanno concorso alla delibera positiva assunta dal soggetto finanziatore stesso, oltre ad una scheda in cui vengono evidenziati e qualificati le seguenti caratteristiche dell’impresa:
- contributo dell’impresa richiedente allo sviluppo tecnologico
- appartenenza dell’impresa richiedente alla Rete Logistica e dei Rifornimenti
- incidenza dell’impresa richiedente su infrastrutture Critiche e strategiche
- impatto dell’impresa richiedente su livelli occupazionali e del lavoro
- peso specifico dell’impresa richiedente in una filiera internazionale e strategica
– la documentazione predisposta dall’impresa richiedente (allegandola alla richiesta di garanzia), fornendo le motivazioni a supporto dell’esistenza dei requisiti di eleggibilità
– l’estratto della propria relazione di istruttoria in cui sono evidenziate le valutazioni che il soggetto finanziatore ha fatto in merito alla sussistenza dei requisiti richiamati dalla stessa impresa richiedente
– le motivazioni per le quali il soggetto finanziatore ritiene, nei casi in cui dovesse essere richiesto, sussistano le condizioni per un innalzamento della percentuale di garanzia, in coerenza con quanto previsto dal Decreto, fornendo i razionali a supporto della stessa proposta.
Una volta completata l’istruttoria, SACE ne invia gli esiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Il rilascio della garanzia (con il relativo CUI) è subordinato all’emissione di un apposito decreto da parte del MEF.
- Monitoraggio Periodico
Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla conclusione di ciascun trimestre solare, il soggetto finanziatore invierà a SACE il “Modello di Rapporto Trimestrale”, come da format allegato alle CG, contenente un flusso strutturato di informazioni al fine di consentire a SACE il monitoraggio dei singoli finanziamenti erogati e la verifica, inter alia, dell’assenza di comunicazioni da parte dell’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore in merito alla violazione degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria previsti ai sensi del Decreto (ad es. su gestione livelli occupazionali, non distribuzione di dividendi).
Il soggetto finanziatore potrà effettuare tale comunicazione in maniera massiva, [caricando direttamente il Modello di Rapporto Trimestrale sul Portale Garanzia Italia] (funzionalità: Upload) o alternativamente inviando apposita PEC all’indirizzo SACEgaranziaitalia@pec.it. 8. Azioni successive all’ottenimento della Garanzia
8.1. Escussione
La garanzia SACE è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio. A seguito della ricezione di una richiesta di escussione, secondo il modello di “Richiesta di escussione” allegato alle CG, SACE verserà, al netto di eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti da parte del soggetto finanziatore, le somme dovute ai sensi della Garanzia SACE entro la successiva tra le seguenti date:
– 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta di escussione completa delle informazioni previste ai sensi delle CG
– 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del contratto di finanziamento.
SACE potrà avvalersi della facoltà di pagare l’indennizzo secondo il piano di ammortamento originario del finanziamento.
8.2. Surroga
A seguito dell’escussione della garanzia, SACE sarà automaticamente surrogata nei diritti del soggetto finanziatore verso l’impresa beneficiaria.
8.3. Azioni di recupero
Il soggetto finanziatore dovrà tempestivamente attivare i rimedi necessari a preservare e recuperare il credito.
Dopo l’escussione della garanzia, il soggetto finanziatore e SACE gestiranno le azioni che dovessero rendersi necessarie od opportune, ciascuno autonomamente a propria cura e spese ed in relazione alle proprie ragioni di credito. SACE potrà in ogni caso conferire mandato revocabile al soggetto finanziatore, che non potrà senza giustificato motivo negare la propria accettazione, per l’esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dalla surroga.
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Note:
1) Sono incluse anche le imprese appartenenti ai settori agricoli e ittici di cui al REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014, sugli aiuti a favore di alcune microimprese e piccole e medie imprese attive nel settore agricolo e forestale, e al REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2014, sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
2) Ai sensi del Decreto, art. 1, comma 1, SACE potrà concedere garanzie fino al 31 dicembre 2020.
3) PMI secondo la definizione della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE (i.e. aziende con n.
dipendenti inferiore ai 250 e fatturato fino a 50 milioni di euro o totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro), come
recepita dal DM 18/04/2005,, anche con riferimento al requisito di indipendenza.
Allegato 1
Esempi di calcolo dell’importo massimo del prestito assumibile
Immagine 2
Allegato 2
Scheda Prodotto dei Finanziamenti concessi dal soggetto finanziatore ai quali può essere applicata la Garanzia Italia
Supporto a qualsiasi tipologia di impresa indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica per consentire immediato accesso a linee di liquidità per affrontare l’emergenza COVID-19
Chi può richiederlo
Qualsiasi tipologia di impresa indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica (inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA) che presentino alla data della richiesta di finanziamento i seguenti requisiti:
– sede in Italia;
– assenza di difficoltà economica al 31 dicembre 2019, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente all’epidemia di Covid-19;
– utilizzo del Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza limitatamente alle PMI.
Ammontare del Finanziamento
Il finanziamento non potrà essere superiore al valore più alto tra: (i) il 25% del fatturato in Italia del 2019 come risultante dal Bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale o (ii) il doppio del costo annuale del personale in Italia per il 2019 ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il Bilancio.
Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i limiti suddetti.
Finalità del finanziamento
Esigenza di liquidità per: (i) investimenti, (ii) costi del personale, o (iii) capitale circolante, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia. Non sono ammessi i finanziamenti con finalità di (i) rifinanziamento di finanziamenti già ottenuti, (ii) riacquisto azioni proprie e (iii) acquisizioni societarie.
Come funziona
Il finanziamento ha una durata non superiore a 6 anni con la previsione di un periodo di preammortamento fino a 24 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione). Saranno ammessi preammortamenti di durata pari a multipli di 6 mesi.
Il Finanziamento deve essere erogato su un conto corrente dedicato attraverso un’unica erogazione e con rientri tramite rate trimestrali con ammortamento a capitale costante.
Costo
Il costo complessivo sarà costituito dal costo di finanziamento specifico – tasso di interesse incluso margine – definito da ciascun soggetto finanziatore, e dal costo della garanzia SACE (premio annuale anticipato per frazione di anno)
Allegato 3
Richiesta di accreditamento al Portale Garanzia Italia
Il sottoscritto ___________ nato a _____________ rappresentate legale del ________ codice fiscale ___________ e _____________ ____________ nato a _______ identificato in qualità di Referente, al quale sarà assegnato un account (“Utente Master”) per accedere al Portale Garanzia Italia, mediante l’assegnazione al referente stesso di un identificativo (“ID”) e di una password (“Password” e, unitamente all’ID, i “Codici”) strettamente riservati e personali, dei quali il Referente stesso sarà unico ed esclusivo responsabile, anche in ordine alle attività poste in essere tramite il loro utilizzo.
L’Utente Master potrà autorizzare altri dipendenti della società/impresa di cui fa parte (“Utilizzatori”) ad utilizzare, sotto la sua responsabilità, l’accesso al Portale Garanzia Italia rilasciando dei diversi Codici a ciascuno di tali Utilizzatori, anch’essi riservati e personali (con riferimento a ciascun Utilizzatore, i “Codici Utilizzatore”).
Resta inteso che l’Utente Master rimarrà in ogni caso responsabile nei confronti di SACE per ogni utilizzo del Portale Garanzia Italia mediante i Codici Utilizzatore, riconoscendo e accettando che ogni attività posta in essere dagli Utilizzatori si intenderà imputata direttamente all’Utente Master e ratificata dallo stesso, garantendo il rispetto delle “Condizioni Generali per l’Utilizzo dell’account e del Servizio” (“CGUS”) del Portale Garanzia Italia (disponibile all’indirizzo www.garanziaitalia.sace.it) da parte di ciascun Utilizzatore (il quale, ai fini dell’applicazione ed interpretazione delle CGUS dovrà considerarsi come un “Utente”), impegnandosi altresì a revocare i Codici Utilizzatore ogni qualvolta il soggetto precedentemente autorizzato all’utilizzo dello stesso cambi, cessi d’essere un dipendente dell’Utente Master e/o, più in generale, sia venuto a conoscenza (o sia ragionevolmente portato a ritenere l’esistenza) di qualsiasi utilizzo non autorizzato dell’Account al Portale Garanzia Italia mediante i Codici Utilizzatore e/o di qualsiasi altra violazione delle regole di sicurezza ed utilizzo dell’account.
Le abilitazioni che l’Utente Master potrà assegnare agli utenti utilizzatori sono di due tipologie:
(i) Utente Utilizzatore Approvatore, tale utente dovrà disporre di adeguata delega e poteri di firma per conto del soggetto finanziatore, che saranno verificati dall’Utente Master, per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il Portale Garanzia Italia.
(ii) Utente Utilizzatore Compilatore. tale utente avrà accesso a limitate funzionalità di predisposizione del flusso informativo.
Allegati:
– PROCURA RAPPRESENTANTE LEGALE
– POTERI DI FIRMA
Il Rappresentante
Legale Il Referente
CONDIZIONI GENERALI
PREMESSE
1) ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica Covid-19 sta producendo sul tessuto economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidità delle imprese, con decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, SACE S.p.A. è stata autorizzata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2020, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese aventi sede in Italia colpite dall’epidemia Covid-19;
2) al fine di dare tempestiva attuazione alle misure previste dal suddetto decreto, si riportano di seguito le condizioni e i termini disciplinanti il rilascio delle garanzie da parte di SACE S.p.A. e i conseguenti rapporti sorti tra SACE S.p.A. e i soggetti finanziatori.
Tutto ciò premesso,
che insieme agli allegati (come di volta in volta aggiornati, gli “Allegati”) costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali (le “Condizioni Generali”), le parti convengono quanto segue.
I termini e le espressioni di seguito elencati con le iniziali maiuscole avranno il significato di seguito indicato:
“Atto di Adesione” indica l’Atto di Adesione, conforme all’Allegato 7 (Modello di Atto di Adesione).
“Atto di Cessione” indica l’Atto di Cessione, conforme all’Allegato 8 (Modello di Atto di Cessione).
“Atto di Surroga” indica l’Atto di Surroga, conforme all’Allegato 6 (Modello di Atto di Surroga).
“Codice Unico Identificativo” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 5.6 (Rilascio della Garanzia SACE).
“Contratto di Finanziamento” indica il contratto di finanziamento sottoscritto tra il Soggetto Finanziatore e l’Impresa Beneficiaria in relazione al Finanziamento.
“Corrispettivo Annuale” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 4.1 (Remunerazione della Garanzia SACE).
“Decreto” indica il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, come successivamente modificato e integrato.
“Garanzia SACE” indica la garanzia rilasciata da SACE avente le caratteristiche di cui all’Articolo 3 (Garanzia SACE).
“Importo Massimo Garantito” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 3.1 (Garanzia SACE).
“Impresa Beneficiaria” indica l’impresa beneficiaria del Finanziamento avente i requisiti di cui all’Articolo 1 (Imprese Beneficiarie).
“Finanziamento” indica il finanziamento conforme ai requisiti di cui all’Articolo 2 (Tipologia e scopo dei Finanziamenti).
“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica e dagli altri giorni nei quali le banche non sono, di regola, aperte sulla piazza di Roma e Milano per l’esercizio della loro normale attività.
“Notifica” indica la Notifica, conforme all’Allegato 9 (Modello di Notifica della Cessione).
“Percentuale Garantita” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 3.2 (Garanzia SACE).
“PMI” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 1.1 (Imprese Beneficiarie).
“Richiesta di Escussione” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 6.1 (Escussione della Garanzia SACE).
“Richiesta di Finanziamento” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 5.1 (Rilascio della Garanzia SACE).
“Richiesta di Garanzia SACE” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 5.3 (Rilascio della Garanzia SACE).
“SACE” indica SACE S.p.A.
“Soggetto Finanziatore” indica ciascuna banca, istituzione finanziaria nazionale e internazionale e/o altro soggetto abilitato all’esercizio del credito in Italia, finanziatore nell’ambito del Contratto di Finanziamento e che abbia aderito alle presenti Condizioni Generali ai sensi dell’Articolo 13 (Modalità di adesione alle Condizioni Generali); nel caso di esistenza di un pool di finanziatori, il pool è rappresentato dal Soggetto Finanziatore che agisce in nome e per conto di tutti gli istituti finanziatori partecipanti al pool.
Nelle presenti Condizioni Generali:
(a) ove non risulti altrimenti ogni termine definito utilizzato al singolare dovrà considerarsi implicitamente riferito anche al plurale e viceversa;
(b) i riferimenti a “Articoli”, “Premesse”, “Allegati” e “paragrafi” sono da intendersi agli articoli, premesse, allegati e paragrafi delle presenti Condizioni Generali.
Articolo 1
(Imprese Beneficiarie)
1.1 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, sono considerate Imprese Beneficiarie le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE (le “PMI”), ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché tutte le altre tipologie di imprese indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, che rispettino i seguenti requisiti:
(i) abbiano sede legale in Italia;
(ii) non siano risultate in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 e non siano risultate presenti al 29 febbraio 2020 tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea; e
(iii) solo con riferimento alle PMI, ove ne abbiano accesso, abbiano già utilizzato fino a completa capienza il Fondo di Garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 2
(Tipologia e scopo dei Finanziamenti)
2.1 Il Finanziamento coperto dalla Garanzia SACE deve essere destinato a:
(i) investimenti,
(ii) costi del personale, o
(iii) capitale circolante, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia (ad esclusione di acquisizioni di partecipazioni sociali).
2.2 Il Finanziamento, da erogarsi in un’unica soluzione, ovvero già erogato nell’intervallo di tempo tra il 9 aprile e il 17 maggio 2020, dovrà avere una durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le Imprese Beneficiarie di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.
2.3 Il costo del Finanziamento coperto dalla Garanzia SACE, composto da (i) remunerazione della Garanzia SACE, (ii) commissioni (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse, dovrà essere inferiore al costo, composto da commissioni e tasso di interesse, che sarebbe stato richiesto dal Soggetto Finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della Garanzia SACE, come documentato e attestato dal rappresentante legale del Soggetto Finanziatore o altro soggetto munito dei necessari poteri.
2.4 L’importo del Finanziamento assistito dalla Garanzia SACE non dovrà essere superiore al maggiore tra:
(a) 25% del fatturato annuo dell’Impresa Beneficiaria relativo al 2019, come risultante dall’ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero come risultanti dai dati certificati (NOTA 1) con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto se l’Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio;
(b) il doppio dei costi del personale dell’Impresa Beneficiaria relativi al 2019, come risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero dai dati certificati (NOTA 2) con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto se l’Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio. Qualora l’Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’Impresa Beneficiaria o altro soggetto munito dei necessari poteri;
Ai fini dell’individuazione del suddetto limite, troveranno applicazione i seguenti criteri:
– qualora l’Impresa Beneficiaria sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, o da altra garanzia pubblica (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, la garanzia sulla moratoria del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nonché altre garanzie previste dal Decreto), gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
– qualora l’Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
– si avrà riguardo al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’Impresa Beneficiaria ovvero su base consolidata qualora l’Impresa Beneficiaria appartenga ad un gruppo.
Articolo 3
(Garanzia SACE)
3.1 La Garanzia SACE è una garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, rilasciata in conformità con quanto previsto dal Decreto secondo il modello di cui all’Allegato 4 (Modello di Garanzia SACE), avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso dei Finanziamenti concessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori, fino ad un ammontare massimo indicato nella medesima Garanzia SACE (l’”Importo Massimo Garantito”).
3.2 La Garanzia SACE potrà essere emessa e dovrà divenire efficace entro e non oltre il 31 dicembre 2020, in concorso paritetico e proporzionale tra SACE ed il Soggetto Finanziatore, con le seguenti percentuali di copertura:
(i) 90% dell’importo del Finanziamento per Imprese Beneficiarie con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro alla data della Richiesta di Finanziamento;
(ii) 80% dell’importo del Finanziamento per Imprese Beneficiarie con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di Euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia alla data della Richiesta di Finanziamento;
(iii) 70% per le Imprese Beneficiarie con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di Euro alla data della Richiesta di Finanziamento.
Le suddette percentuali potranno essere eventualmente incrementate, sussistendone le condizioni, per il tramite del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al successivo Articolo 5.7 (Rilascio della Garanzia SACE) (ciascuna, la “Percentuale Garantita”) e si applicano sull’importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del Finanziamento.
3.3 Qualora l’Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo, ai fini dell’individuazione delle percentuali di cui al precedente Articolo 3.2 (Garanzia SACE) si farà riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo.
3.4 La cedibilità dei diritti derivanti dalla Garanzia SACE è espressamente esclusa, fatta eccezione per le cessioni effettuate a seguito del trasferimento dei crediti inerenti al Finanziamento in favore di (i) banche, istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali, altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, aventi sede in paesi non sanzionati e non ad alto rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo3, e che abbiano aderito alle presenti Condizioni Generali ai sensi del successivo Articolo 13 (Modalità di adesione alle Condizioni Generali), nonché (ii) Banche Centrali e Banca Europea per gli Investimenti, a condizione che delle suddette cessioni sia data comunicazione a SACE nel rapporto di cui all’Articolo 9.1(viii) (Impegni del Soggetto Finanziatore).
Articolo 4
(Remunerazione della Garanzia SACE)
4.1 A titolo di remunerazione della Garanzia SACE, saranno dovute le seguenti commissioni annuali anticipate dalle Imprese Beneficiarie:
(i) per i Finanziamenti alle PMI saranno calcolati in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 25 punti base per il primo anno, b) 50 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 100 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;
(ii) per i Finanziamenti ad Imprese Beneficiarie diverse dalle PMI saranno calcolati in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 50 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 200 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;
(ciascuna, il “Corrispettivo Annuale”).
4.2 Il Corrispettivo Annuale sarà corrisposto con le seguenti modalità:
(i) il Corrispettivo Annuale relativo alla prima annualità sarà dovuto dal Soggetto Finanziatore a SACE l’ultimo giorno del trimestre solare in cui è avvenuta l’erogazione del Finanziamento;
(ii) il Corrispettivo Annuale relativo alle annualità successive alla prima sarà di volta in volta corrisposto dal Soggetto Finanziatore a SACE alla data che cade un anno dopo la data di pagamento del Corrispettivo Annuale relativo alla precedente annualità. A tal fine il Soggetto Finanziatore includerà nel Contratto di Finanziamento un impegno dell’Impresa Beneficiaria a corrisponderle l’importo volta per volta dovuto a SACE coerentemente con le scadenze sopra indicate.
4.3 Il Corrispettivo Annuale, relativo all’intera durata del Finanziamento, sarà comunicato al Soggetto Finanziatore da SACE contestualmente al momento del perfezionamento della Garanzia SACE, successivamente alla comunicazione, da parte del Soggetto Finanziatore dell’avvenuta erogazione.
4.4 Resta espressamente inteso che:
(i) fatta eccezione per il Corrispettivo Annuale dovuto per la prima annualità, l’obbligo del Soggetto Finanziatore di riconoscere a SACE gli importi di cui al presente Articolo 4 (Remunerazione della Garanzia SACE) è subordinato all’effettivo pagamento del relativo ammontare da parte dell’Impresa Beneficiaria;
(ii) in caso di pagamento solo parziale da parte dell’Impresa Beneficiaria di qualunque importo ai sensi del Contratto di Finanziamento, tali importi saranno ripartiti tra SACE e il Soggetto Finanziatore, pro quota, in proporzione alle rispettive ragioni di credito;
(iii) su ciascuna somma corrisposta a SACE in ritardo rispetto ai termini previsti dal presente Articolo 4 (Remunerazione della Garanzia SACE), matureranno interessi moratori al tasso annuo dello 0,50%;
(iv) laddove la durata residua del Finanziamento fosse inferiore ad un anno, il calcolo del Corrispettivo Annuale sarà calcolato in proporzione a tale durata residua.
4.5 Ogni pagamento a SACE verrà effettuato sul conto corrente indicato nella Garanzia SACE.
Articolo 5
(Rilascio della Garanzia SACE)
5.1. Ai fini del rilascio della Garanzia SACE, ciascuna Impresa Beneficiaria dovrà presentare al Soggetto Finanziatore (che potrà agirà anche per conto di altri Soggetti Finanziatori partecipanti) un’apposita richiesta di Finanziamento conforme all’Allegato 1 (Richiesta di Finanziamento) (la “Richiesta di Finanziamento”).
5.2. Il Soggetto Finanziatore, ricevuta dall’Impresa Beneficiaria la Richiesta di Finanziamento e verificata la possibilità di rilasciare le dichiarazioni di cui ai punti da (a) a (g) del paragrafo (iii) della Richiesta di Garanzia SACE, avvierà l’istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo, sottoporrà una proposta di delibera ai propri organi competenti.
5.3. All’esito della positiva delibera, il Soggetto Finanziatore invierà a SACE apposita richiesta di rilascio della Garanzia SACE redatta in conformità all’Allegato 2 (Richiesta di Rilascio della Garanzia SACE) (la “Richiesta di Garanzia SACE”). Qualora il Finanziamento sia stato deliberato ed erogato nell’intervallo di tempo tra il 9 aprile e il 17 maggio 2020, la Richiesta di Garanzia SACE dovrà essere trasmessa a SACE entro 30 (trenta) giorni dalla data dal 17 maggio 2020. SACE avrà diritto in ogni momento di avere accesso a tale documentazione fino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all’estinzione del Contratto di Finanziamento.
5.4. SACE, una volta ricevute le richieste di Garanzia SACE, provvederà, rispettando il loro ordine cronologico, a verificare gli esiti dell’istruttoria del Soggetto Finanziatore e la completezza delle informazioni presentate.
5.5 All’esito delle verifiche, le eventuali incongruenze saranno notificate da SACE al Soggetto Finanziatore con apposita comunicazione di mancato accoglimento.
5.6 Nel caso di esito positivo, con riferimento a Finanziamenti (di importo inferiore a 375 milioni di Euro) richiesti da Imprese Beneficiarie con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di Euro, sulla base dei dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero dei dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto se l’Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio, SACE emetterà la Garanzia SACE mediante comunicazione al Soggetto Finanziatore del codice unico identificativo della Garanzia SACE attraverso il portale on-line Garanzia Italia (il “Codice Unico Identificativo”), confermando l’avvenuta emissione della stessa.
5.7. Nel caso di esito positivo con riferimento a Finanziamenti richiesti da Imprese Beneficiarie con numero di dipendenti in Italia pari o superiore a 5.000 o con valore del fatturato pari o superiore a 1,5 miliardi di Euro – sulla base dei dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato, ovvero dei dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto se l’Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio – il rilascio della Garanzia SACE e del corrispondente Codice Unico Identificativo sarà in ogni caso subordinato all’esito positivo di un’istruttoria da parte di SACE e all’emanazione di un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del Decreto, tenuto conto del ruolo dell’Impresa Beneficiaria in Italia nelle seguenti aree: (i) contributo allo sviluppo tecnologico; (ii) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; (iii) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; (iv) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; (v) peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.
5.8. Resta peraltro inteso che SACE, ove l’Impresa Beneficiaria richiedente non sia qualificabile come PMI (come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE), non procederà al rilascio di una Garanzia SACE qualora a seguito della stessa l’ammontare complessivo di tutte le Garanzie SACE emesse con riferimento ad Imprese Beneficiarie non qualificabili come PMI risultasse superiore a 170 miliardi di Euro.
5.9. Il Soggetto Finanziatore, ricevuto il Codice Unico Identificativo, procederà al definitivo perfezionamento del Finanziamento (ove non già perfezionato nell’intervallo di tempo intercorrente tra il 9 aprile 2020 e il 17 maggio2020) e notificherà a SACE con riferimento a ciascun Codice Unico Identificativo della Garanzia SACE la data di avvenuta erogazione del Finanziamento nonché l’importo e la data di avvenuto pagamento del Corrispettivo Annuale.
SACE assocerà al Codice Unico Identificativo della Garanzia SACE la data di erogazione segnalata dal Soggetto Finanziatore attribuendo la data di decorrenza della Garanzia SACE a quella di avvenuta erogazione del Finanziamento.
Articolo 6
(Escussione della Garanzia SACE)
6.1. In caso di mancato pagamento di qualunque importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento a titolo di capitale, interessi e oneri accessori, sarà facoltà del Soggetto Finanziatore richiedere il pagamento a SACE dell’importo dovuto ai sensi della relativa Garanzia SACE, presentando una richiesta di pagamento secondo il modello riportato all’Allegato 5 (Richiesta di Escussione) (la “Richiesta di Escussione”), corredata dei relativi allegati, indicante:
– l’indicazione delle somme non corrisposte e la data di inadempimento;
– le contabili bancarie attestanti le erogazioni effettuate;
– copia di almeno un sollecito di pagamento (diffida ad adempiere) inviato all’Impresa Beneficiaria;
– indicazione delle iniziative eventualmente avviate per preservare e recuperare il credito;
– documentazione volta a consentire il subentro di SACE nei diritti verso l’Impresa Beneficiaria.
6.2. La Richiesta di Escussione potrà avere ad oggetto altresì le somme che fossero state corrisposte dall’Impresa Beneficiaria secondo i termini del Contratto di Finanziamento e che dovessero essere state restituite in conseguenza di azione dichiarativa di inefficacia o di azione revocatoria promosse ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni).
6.3. A seguito della ricezione della Richiesta di Escussione, SACE verserà, a prima richiesta e con rinuncia, ai sensi dell’articolo 1944, comma 2° cod. civ., ad ogni obbligo di preventiva escussione dell’Impresa Beneficiaria – ma fermo restando il diritto di sollevare in sede di escussione eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti del Soggetto Finanziatore agli impegni di cui agli Articoli 4 (Remunerazione della Garanzia SACE), 6.1 (Escussione della Garanzia SACE), 9.1 (Impegni del Soggetto Finanziatore) (i), (ii) (con esclusivo riferimento all’impegno di cui alla lettera (a)) e da (iii) a (ix) – le somme dovute ai sensi della Garanzia SACE entro la successiva tra le seguenti date:
– 30 (trenta) giorni dalla ricezione della Richiesta di Escussione, completa delle informazioni e degli allegati richiesti;
– 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento.
6.4. Qualora il Soggetto Finanziatore intenda esercitare il diritto di esigere il rimborso anticipato delle somme finanziate ai sensi del Contratto di Finanziamento, il pagamento ai sensi della Garanzia SACE resta operante in base alle scadenze originariamente previste, a meno che SACE non eserciti la facoltà di pagare anticipatamente gli importi.
6.5. La Richiesta di Escussione potrà essere inoltrata esclusivamente dal Soggetto Finanziatore mediante comunicazione sottoscritta con firma digitale ed inviata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sacegaranziaitalia@pec.it.
6.6. I pagamenti saranno corrisposti al Soggetto Finanziatore mediante accredito sul conto corrente indicato dal Soggetto Finanziatore nella Richiesta di Escussione.
Articolo 7
Surroga
7.1. Alla data di pagamento delle somme dovute da SACE ai sensi della Garanzia SACE, SACE sarà automaticamente surrogata in tutti i diritti del Soggetto Finanziatore derivanti dal Contratto di Finanziamento, dalle eventuali garanzie reali e personali, nei confronti dell’Impresa Beneficiaria e/o di terzi, nella misura del pagamento effettuato e fermo restando l’autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell’Impresa Beneficiaria. Inoltre, il Soggetto Finanziatore:
(a) surrogherà SACE in tutti i suoi diritti, garanzie reali o personali nei confronti dell’Impresa Beneficiaria e/o di terzi anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1201 del codice civile mediante la sottoscrizione ed invio a SACE dell’Atto di Surroga, alla data di pagamento da parte di SACE delle somme richieste ai sensi della Garanzia SACE e, in ogni caso, entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario da tale data; e
(b) su richiesta di SACE, effettuerà a favore di SACE una cessione irrevocabile di tutti i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantate ai sensi del Contratto di Finanziamento e delle eventuali garanzie reali o personali nei confronti dell’Impresa Beneficiaria e/o di terzi mediante la sottoscrizione dell’Atto di Cessione (ed invio della relativa Notifica all’Impresa Beneficiaria ed eventuali garanti e/o terzi obbligati), da inviare a SACE entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario dalla relativa richiesta.
In ogni caso, la surrogazione e/o la cessione avverranno con riferimento alle somme effettivamente corrisposte da SACE al Soggetto Finanziatore e, su richiesta di SACE, il Soggetto Finanziatore sottoscriverà i documenti necessari e/o porrà in essere ogni opportuna iniziativa per rendere efficace la cessione e/o la surroga di SACE e per consentire a quest’ultima l’esercizio e la tutela dei propri diritti.
Articolo 8
(Azioni di recupero)
8.1. Il Soggetto Finanziatore dovrà tempestivamente attivare i rimedi necessari a preservare e recuperare il credito.
8.2. Dopo l’escussione della Garanzia SACE, il Soggetto Finanziatore e SACE gestiranno le azioni intraprese e intraprenderanno tutte le ulteriori azioni, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero rendersi necessarie od opportune, ciascuno autonomamente a propria cura e spese ed in relazione alle proprie ragioni di credito, eventualmente avvalendosi di professionisti esterni inclusa SACE Srv S.r.l. Il Soggetto Finanziatore fornirà tempestivamente a SACE le informazioni che la stessa possa ragionevolmente richiedere al fine di poter intraprendere o proseguire le azioni di cui al presente Articolo 8.2 (Azioni di recupero).
8.3. SACE potrà in ogni caso conferire mandato al Soggetto Finanziatore, che non potrà senza giustificato motivo negare la propria accettazione, per l’esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dalla surroga, ivi incluse le attività di cui all’Articolo 8.2 (Azioni di recupero). Il Soggetto Finanziatore terrà SACE costantemente e tempestivamente aggiornata in merito alle azioni intraprese, seguirà le direttive che eventualmente gli venissero impartite da SACE e darà tempestiva comunicazione dell’esito delle stesse fornendo, su richiesta di SACE, copia dei relativi atti. Resta inteso che qualsiasi accordo che comporti la rinuncia totale o parziale a diritti derivanti da un Finanziamento (ivi incluso qualsiasi accordo avente natura transattiva) e/o dalle eventuali garanzie reali e/o personali, dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione di SACE. Gli importi riscossi dal Soggetto Finanziatore in forza del mandato conferito da SACE, dovranno essere distribuiti, entro e non oltre 10 giorni dalla relativa disponibilità, come segue:
(i) in primo luogo, a copertura dei costi, diversi da quelli interni di natura meramente amministrativa o gestionale, e le spese debitamente documentati non rimborsati precedentemente da SACE, sostenuti in relazione alle azioni intraprese, e
(ii) in secondo luogo, dovranno essere ripartiti tra SACE e il Soggetto Finanziatore in proporzione alle rispettive ragioni di credito.
Nel caso in cui gli importi riscossi non siano sufficienti a pagare i costi e le spese sostenuti in relazione alle azioni condotte anche in nome e per conto di SACE in forza del mandato conferito, tali costi e spese, dedotti gli importi eventualmente riscossi, saranno rimborsati da SACE in proporzione alla quota garantita entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta.
Articolo 9
(Impegni del Soggetto Finanziatore)
9.1 Il Soggetto Finanziatore, in riferimento a ciascun Contratto di Finanziamento perfezionato, si obbliga a:
(i) svolgere le attività di istruttoria creditizia e le analisi di cui ai precedenti Articoli 5.2 e 5.3 (Rilascio della Garanzia SACE), rendendo dichiarazioni complete, accurate ed esatte e sottoscritte dal soggetto titolare di tutti i necessari poteri e non omettendo di fornire a SACE alcuna informazione a sua conoscenza che possa rendere non veritiera alcuna delle dichiarazioni rese in relazione alle Richieste di Garanzia SACE; resta inteso che l’eventuale non veridicità delle informazioni fornite al Soggetto Finanziatore dall’Impresa Beneficiaria in relazione alle dichiarazioni richieste alle lettere (c), (e), e (f) del paragrafo (iii) della Richiesta di Garanzia SACE o le modalità di svolgimento dell’istruttoria creditizia non determineranno in alcun caso il venir meno della Garanzia SACE;
(ii) (a) fare in modo che all’esito dell’erogazione ai sensi del Contratto di Finanziamento assistito dalla Garanzia SACE, l’ammontare complessivo delle esposizioni del Soggetto Finanziatore nei confronti dell’Impresa Beneficiaria risulti superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020, e (b) a non procedere a riduzione delle esposizioni nei confronti dell’Impresa Beneficiaria, fatte salve le riduzioni intervenute in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti o per decisione autonoma dell’Impresa Beneficiaria, nei 12 (dodici) mesi successivi all’avvenuta erogazione ai sensi del Contratto di Finanziamento assistito dalla Garanzia SACE;
(iii) erogare per cassa l’intero importo del Finanziamento su un conto corrente dedicato dell’Impresa Beneficiaria, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al Finanziamento, entro 30 (trenta) giorni, nel caso previsto dall’Articolo 5.6 (Rilascio della Garanzia SACE), ovvero entro 45 (quarantacinque) giorni nel caso previsto dall’Articolo 5.7 (Rilascio della Garanzia SACE), a decorrere dall’avvenuto rilascio della Garanzia SACE, dandone comunicazione a SACE entro lo stesso termine e senza sollevare eccezioni di compensazione nei confronti dell’Impresa Beneficiaria, ivi inclusa l’eccezione di compensazione di eventuali attivi dell’Impresa Beneficiaria con scoperti a qualsiasi titolo, se non pro quota e pari passu con il Finanziamento garantito da SACE. Il conto corrente dedicato di cui al presente punto (iii) sarà comunicato a SACE al momento dell’erogazione ovvero nel report di cui al successivo punto (viii). L’eventuale inadempimento all’obbligo di comunicazione non determinerà in alcun caso il venir meno della Garanzia SACE;
(iv) includere nel Contratto di Finanziamento (I) l’impegno (a) dell’Impresa Beneficiaria ad utilizzare i proventi del Finanziamento esclusivamente in conformità allo scopo previsto nel Contratto di Finanziamento medesimo (b) dell’Impresa Beneficiaria di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali per tutta la durata del Contratto di Finanziamento; (c) dell’Impresa Beneficiaria e di ogni altra impresa con sede in Italia appartenente al medesimo gruppo, a non approvare né procedere alla distribuzione di dividendi o al riacquisto di azioni nel corso del 2020, a decorrere dal 9 aprile 2020; (d) dell’Impresa Beneficiaria a corrispondere il Corrispettivo Annuale secondo quanto indicato al precedente Articolo 4 (Remunerazione della Garanzia SACE) e (II) le dichiarazioni da rendersi a cura dell’Impresa Beneficiaria corrispondenti ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix) della Richiesta di Finanziamento e indicare nel Contratto di Finanziamento che la violazione dei suddetti obblighi e/o dichiarazioni da parte dell’Impresa Beneficiaria potrà avere conseguenze penali e amministrative, fermo restando che il Soggetto Finanziatore non è tenuto a verificare il rispetto dei suddetti impegni (v) qualora SACE o il Soggetto Finanziatore siano venuti a conoscenza della violazione da parte dell’Impresa Beneficiaria degli impegni di cui al precedente paragrafo (iv) punto (I), lettere (a), (b) e (c), e delle dichiarazioni di cui al punto (II), in aggiunta agli usuali rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento il Soggetto Finanziatore procederà, a ricalcolare, su indicazione di SACE l’importo del Corrispettivo Annuale adeguandolo alle condizioni di mercato, con decorrenza dalla data di erogazione del Finanziamento, richiedendone il pagamento all’Impresa Beneficiaria per consentirne il successivo versamento a SACE entro la data di pagamento del Corrispettivo Annuale relativo alla successiva annualità; l’eventuale inadempimento dell’impresa Beneficiaria a corrispondere il Corrispettivo Annuale così ricalcolato non determinerà in alcun caso il venir meno della Garanzia SACE;
(vi) (a) non modificare condizioni o termini del Contratto di Finanziamento e (b) non consentire modifiche delle eventuali garanzie reali e/o personali, nella misura in cui le predette modifiche sub (a) e (b) possano determinare una modifica delle informazioni e dei contenuti della Richiesta di Garanzia SACE;
(vii) non intraprendere azioni che possano pregiudicare i diritti o gli interessi di SACE ai sensi della Garanzia SACE e svolgere con diligenza le attività di gestione del Finanziamento, adottando, ove ragionevolmente possibile, i medesimi rimedi atti a preservare il credito eventualmente adottati nei confronti dell’Impresa Beneficiaria per finanziamenti non garantiti da SACE;
(viii) inviare a SACE, con frequenza trimestrale, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla scadenza di ciascun trimestre solare, un report contenente le informazioni di cui all’Allegato 3 (Modello di Rapporto Trimestrale). L’eventuale inesattezza o incompletezza del report non farà in alcun caso venir meno la Garanzia SACE;
(ix) dare atto nel Contratto di Finanziamento che SACE richiederà in relazione alle Imprese Beneficiarie la certificazione antimafia alle competenti prefetture precisando che in caso di esito negativo delle verifiche prefettizie, il Soggetto Finanziatore procederà ad attivare tempestivamente i rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento (ivi inclusi, a seconda del caso, la risoluzione, il recesso o la decadenza dell’Impresa Beneficiaria dal beneficio del termine) e a informare l’Impresa Beneficiaria delle conseguenze penali e amministrative derivanti;
(x) non farsi prestare, direttamente o indirettamente, alcuna garanzia specificamente riferibile alla sola quota del Finanziamento non garantita da SACE;
(xi) effettuare ciascun pagamento dovuto a SACE rimossa ogni eccezione di compensazione e, ove SACE abbia già provveduto al pagamento degli importi dovuti ai sensi della Garanzia SACE, corrispondere a SACE una porzione pari alla Percentuale Garantita di ogni importo ottenuto a seguito della escussione di fideiussioni o altre garanzie reali e personali, nonché di tutte le somme eventualmente incassate dall’Impresa Beneficiaria in relazione al Finanziamento;
(xii) informare prontamente SACE di ogni comunicazione scritta ricevuta in relazione a procedure concorsuali alle quali sia assoggettata e/o ammessa l’Impresa Beneficiaria nonché, su richiesta di SACE, a fornire alla stessa ogni ulteriore correlata informazione;
(xiii) consentire a SACE di accedere (a fronte di ragionevole preavviso) presso i propri uffici, al fine di porre in essere ispezioni e/o verifiche “a campione” volte ad accertare il rispetto dei termini e delle condizioni ivi previste, fornire la documentazione relativa al Contratto di Finanziamento che dovesse essere ragionevolmente richiesta da SACE, e fare in modo che l’Impresa Beneficiaria si impegni nel Contratto di Finanziamento a consentire a SACE analogo accesso e si impegni a fornire analoga documentazione richiesta da quest’ultima;
(xiv) consegnare a SACE una dichiarazione liberatoria, compiere qualsiasi altra azione e/o sottoscrivere qualsiasi altro documento, necessario o utile, ogni qualvolta l’efficacia di una Garanzia SACE venga meno.
9.2 Il Soggetto Finanziatore si obbliga a tenere SACE indenne e manlevata in relazione ad ogni pregiudizio che le derivasse, anche in sede di esercizio del diritto di surroga, dalle azioni, eccezioni, rivendicazioni, richieste, pretese, opponibili dalle Imprese Beneficiarie nei confronti del Soggetto Finanziatore ai sensi dei Contratti di Finanziamento per atti o fatti connessi alla gestione degli stessi e comunque ascrivibili a responsabilità del Soggetto Finanziatore, nonché da ogni pregiudizio che derivasse a SACE dalla non veridicità, inesattezza o violazione di dichiarazioni o garanzie rese dal Soggetto Finanziatore.
Articolo 10
(Durata)
10.1 Le presenti Condizioni Generali resteranno in vigore sino alla posteriore tra le seguenti date: (i) la data in cui l’efficacia dell’ultima delle Garanzie SACE rilasciata ai sensi delle presenti Condizioni Generali sia venuta meno, ovvero (ii) la data in cui sia venuta incondizionatamente meno ogni ragione di credito di SACE nei confronti di ciascuna Impresa Beneficiaria in relazione alle Garanzie SACE e/o nei confronti del Soggetto Finanziatore ai sensi delle presenti Condizioni Generali, ovvero (iii) la data in cui ogni azione intrapresa per il recupero dell’ultimo dei crediti derivanti dai Finanziamenti e/o dalle Garanzie SACE sia definitivamente venuta meno e/o sia stata rinunciata da SACE e dal Soggetto Finanziatore che agisca in qualità di mandatario di SACE.
10.3 Al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo, restano in ogni caso salvi i diritti relativi o sorti per effetto di eventi verificatisi prima della scadenza delle Condizioni Generali.
Articolo 11
(Legge regolatrice – Foro competente)
11.1 Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.
11.2 La soluzione di ogni controversia inerente le presenti Condizioni Generali sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Articolo 12
(Riservatezza)
12.1 Le parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali sarà svolto in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e al D. Lgs n. 196/2003 e sue modificazioni, nonché ai provvedimenti dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Ciascuna parte si impegna a trattare i dati personali forniti dall’altra unicamente per le finalità connesse all’esecuzione delle presenti Condizioni Generali e ad avvisare prontamente l’altra parte qualora rilevasse un illegittimo trattamento da parte di terzi soggetti.
12.2 Le parti, in relazione ai dati personali oggetto delle presenti Condizioni Generali, agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento secondo la definizione contenuta nel GDPR.
12.3 Inoltre, le parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l’esercizio dei relativi diritti in materia di privacy (come ad esempio la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salvo che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).
12.4 Le parti si obbligano a non diffondere, divulgare o trasmettere le informazioni di qualsiasi natura relative a ciascuna di esse e alle presenti Condizioni Generali, che non siano o non diventino pubbliche (fatta eccezione per il caso in cui ciò avvenga in violazione delle presenti Condizioni Generali), che sono state o verranno fornite in esecuzione delle presenti Condizioni Generali ovvero in qualunque altro modo acquisite in relazione a queste ultime fatto salvo il caso in cui la divulgazione delle suddette informazioni (i) sia effettuata in favore di soggetti cui sia stato conferito un mandato al recupero ai sensi del precedente Articolo 8.2 (Azioni di recupero), a condizione che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale), o (ii) sia richiesta da una disposizione di legge o regolamentare o da un provvedimento di autorità giudiziarie, regolamentari o di controllo, ovvero (iii) avvenga con il preventivo consenso scritto dell’altra parte, che non potrà essere irragionevolmente negato.
12.5 Le parti convengono che il Soggetto Finanziatore non è autorizzato a divulgare le informazioni relative all’eventuale impegno di cui al precedente Articolo 5 (Rilascio della Garanzia SACE), manlevando irrevocabilmente SACE da qualsiasi uso improprio e non conforme delle stesse da parte del Soggetto Finanziatore. Il Soggetto Finanziatore sarà ritenuto responsabile qualora utilizzi i dati e le informazioni relative all’impegno per turbare, abusare, limitare o comunque violare i diritti di terzi interessati e/o comunque in contrasto con la finalità dell’eventuale impegno e con le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
12.6 Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza delle suddette informazioni e utilizzeranno le stesse unicamente in funzione delle attività necessarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Generali, fatti salvi gli obblighi previsti per legge ovvero richieste presentate da autorità amministrative o giudiziarie e quanto indicato al successivo Articolo 12.8 (Riservatezza).
12.7 Il Soggetto Finanziatore inoltre si obbliga ad utilizzare diligentemente le informazioni e i dati relativi all’eventuale impegno rilasciato da SACE ai sensi del precedente Articolo 5 (Rilascio della Garanzia SACE) delle presenti Condizioni Generali e a non cedere o comunque disporre a qualsiasi titolo dei diritti derivanti dall’impegno senza il preventivo consenso scritto di SACE.
12.8 Il Soggetto Finanziatore, presta sin d’ora il proprio consenso affinché SACE possa comunicare le informazioni relative alle presenti Condizioni Generali ed ai Finanziamenti garantiti (a) all’azionista ultimo, alle proprie società controllate, controllanti e collegate; (b) a soggetti fornitori di risk enhancement o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, broker o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale); (c) ai fini della operatività della garanzia dello Stato nei confronti di SACE ai sensi del Decreto e dell’articolo 32 decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116; (d) successivamente al pagamento dell’indennizzo ai sensi delle presenti Condizioni Generali e di ciascuna Garanzia SACE sui Finanziamenti o (e) con il consenso del Soggetto Finanziatore, che non potrà essere irragionevolmente negato.
Articolo 13
(Modalità di adesione alle Condizioni Generali)
13.1 Le presenti Condizioni Generali e i relativi Allegati costituiscono proposta contrattuale.
13.2 Il contratto rappresentato dalle presenti Condizioni Generali e dai relativi Allegati si intende perfezionato con la ricezione da parte di SACE, all’indirizzo sacegaranziaitalia@pec.it, dell’Atto di Adesione debitamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del Soggetto Finanziatore, o da altro soggetto munito dei necessari poteri, in segno di integrale accettazione dei termini e condizioni delle presenti Condizioni Generali e relativi Allegati.
Articolo 14
(Altre pattuizioni)
14.1 Le presenti Condizioni Generali e i relativi Allegati potranno subire variazioni in conseguenza dell’emanazione di eventuali modifiche della normativa italiana o europea applicabile alle presenti Condizioni Generali, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, le modifiche apportate al Decreto in sede di conversione in legge, gli eventuali decreti emanati dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del Decreto e la Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Qualora le predette modifiche avessero un effetto pregiudizievole rispetto agli impegni assunti dal Soggetto Finanziatore ai sensi delle presenti Condizioni Generali, le parti negozieranno in buona fede le eventuali variazioni da apportare alle presenti Condizioni Generali e ai relativi allegati.
Articolo 15
(Comunicazioni ed elezione di domicilio)
15.1 A pena di inefficacia ed invalidità, e salvo quanto diversamente disposto nelle presenti Condizioni Generali e nei relativi Allegati, tutte le comunicazioni relative alle presenti Condizioni Generali dovranno essere inviate tramite il portale on-line Garanzia Italia o a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi dove le parti eleggono domicilio, salvo diversa indicazione:
(i) se a SACE: Piazza Poli, 37/42 – 00187 Roma – Indirizzo PEC: sacegaranziaitalia@pec.it
(ii) se al Soggetto Finanziatore, all’indirizzo indicato nel relativo Atto di Adesione ovvero presso il diverso indirizzo o recapito che le parti potranno comunicare successivamente in conformità alle precedenti disposizioni.
Lista degli Allegati:
Allegato 1 Richiesta di Finanziamento
Allegato 2 Richiesta di Rilascio della Garanzia SACE (Fac-simile Tracciato record)
Allegato 3 Modello di Rapporto Trimestrale
Allegato 4 Modello di Garanzia SACE
Allegato 5 Richiesta di Escussione
Allegato 6 Modello di Atto di Surroga
Allegato 7 Modello di Atto di Adesione
Allegato 8 Modello di Atto di Cessione
Allegato 9 Modello di Notifica della Cessione
—
Note:
1) Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai dati certificati dal collegio sindacale o nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione.
2) Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai dati certificati dal collegio sindacale o nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione.
3) Si intendono i paesi terzi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849; paesi terzi presenti nell’elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi, ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio; paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali (i.e. ONU, UE, OFAC).
Allegato 1
Richiesta di finanziamento
Allegato 2
Facsimile Tracciato piattaforma online SACE
Allegato 3
Garanzia italia – Condizioni generali – Modello di rapporto trimestrale
Allegato 4
Modello di garanzia SACE
Allegato 5
Richiesta di escussione di garanzia SACE
Allegato 6
Modello di atto di surroga
Allegato 7
Modello di atto di adesione
Allegato 8
Modello di atto di cessione
Allegato 9
Modello di notifica della cessione
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