Con la risposta all’interpello n. 9/E del 20 gennaio 2017 l’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello in tema di fruizione fiscale delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici esistenti ha affermato che per fruire dei benefici fiscali, il pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario o postale, dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva (ovvero il codice fiscale) del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Il pagamento con modalità diverse impedisce il riconoscimento della detrazione.
Nella risoluzione vengono ricordati gli obblighi, a carico delle banche e di Poste italiane, di seguito indicati:
- obbligo di operare una ritenuta, nella misura dell’8%, all’atto dell’accredito dei pagamenti disposti con bonifici relativi a spese detraibili;
- la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai bonifici (dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari del pagamento).
Il soggetto che ha proposti il quesito è l’associazione che rappresenta, a livello nazionale, gli “istituti di pagamento” con cui si è chiesto, in particolare, all’amministrazione finanziaria di chiarire:
a – se i contribuenti che sostengono tali spese possono usufruire dei connessi benefici fiscali anche quando effettuano i pagamenti mediante un bonifico tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento
b – se gli istituti di pagamento che ricevono un ordine di accredito di bonifico, la cui causale contiene il riferimento alle predette agevolazioni fiscali, debbano o meno operare la ritenuta prevista dalla legge.
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione in commento, effettua preliminarmente una sintetica ricognizione della normativa in materia di modalità di pagamento delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. L’Amministrazione rammenta che la figura degli “istituti di pagamento” è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico dal Dlgs 11/2010 in attuazione del diritto europeo (direttiva 2007/64/Ce). Si tratta di imprese, iscritte in un apposito albo, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare servizi di pagamento, nei quali rientra anche l’esecuzione di bonifici.
Nella soluzione fornita l’Agenzia precisa che “l’utilizzo del bonifico quale modalità di pagamento che permette l’accesso alle detrazioni oggetto dell’istanza di consulenza deve essere in via di principio riconosciuto anche per i bonifici emessi dagli Istituti di pagamento“.
In caso di ricezione di un ordine di accredito di bonifico l’istituto di pagamento, riportante nella causale il riferimento alle agevolazioni fiscali, il riconoscimento delle detrazioni è subordinato all’assolvimento da parte dell’istituto stesso degli adempimenti inerenti il versamento delle ritenute, nonché i connessi obblighi di certificazione e dichiarazione.
Peraltro, la possibilità per il contribuente che dispone il bonifico di usufruire delle detrazioni è subordinata alla previa adesione dell’istituto di pagamento alla Rete nazionale interbancaria e all’utilizzo della procedura Trif, in quanto condizioni necessarie per la trasmissione telematica sia dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell’applicazione della ritenuta sia dei dati relativi ai bonifici.
Sulla base di tali considerazioni, quindi, l’Agenzia conclude affermando che il contribuente che, come modalità di pagamento delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico, utilizza un bonifico eseguito su un conto aperto presso un istituto di pagamento, può beneficiare delle relative detrazioni d’imposta, a condizione, però, che l’istituto stesso rispetti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore in materia di applicazione della ritenuta e di trasmissione telematica dei dati relativi ai bonifici.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 26675 depositata il 9 settembre 2022 - Il beneficio fiscale, di cui all'art. 1, commi 344 e ss. della l. n. 296 del 2006, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 luglio 2019, n. 19816 - Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all'artt. 1, commi 344 e seguenti, della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 settembre 2020, n. 20315 - Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all'artt. 1, commi 344 e seguenti,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 novembre 2019, n. 29162 - Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente per le spese documentate relative ad interventi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 luglio 2019, n. 19815 - Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente per le spese documentate relative ad interventi…
- Fruizione delle agevolazioni per riqualificazione energetica degli edifici e per interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso di demolizione e ricostruzione dell’immobile con volumetria inferiore rispetto a quello preesistente- Risposta 27…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Sanzioni amministrative tributarie in materia di I
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, s…
- Ricade sul correntista l’onere della prova d
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 5369 depositata il 2…
- Riduzione dei termini di accertamento per le impre
La risposta n. 69 del 12 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate sulla riduz…
- Il reddito di locazione va dichiarato dal propriet
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 5000 depositata…
- E’ onere del cliente provare che il compenso
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 3792 depositata il…