Si avvicina il momento per la presentazioni dei modelli dei Redditi (ex Unico e 730) tra questi il modello 730 è il modello più utilizzato considerato i soggetti che possono ricorrervi (dipendenti e pensionati). Il modello 730 è classificabile in due tipologie: il precompilato e l’ordinario.
Il modello 730 precompilato, come ormai rappresenta conoscenza diffusa, è il modello in cui l’Agenzia delle Entrate inserisce i dati in suo possesso (anagrafe tributaria, dati anno precedente, dati trasmessi dai soggetti obbligati quali sostituti d’imposta, medici, banche ecc.).
Il modello 730 precompilato è consultabile, per quest’anno, dal 15 aprile 2017 sul sito web dell’Agenzia delle Entrate in apposita sezione riservata accessibile direttamente o tramite intermediario o sostituto d’imposta. Una volta effettuato l’accesso, è possibile accettare il modello 730 precompilato senza modifiche, modificarlo oppure non accettarlo e scegliere il modello 730 ordinario.
Qualora il contribuente non possa o non voglia usare il modello 730 precompilato deve optare per modello 730 ordinario. Tale modello, a differenza del precompilato, non può essere presentato autonomamente, ma solo tramite intermediario o sostituto d’imposta.
Il termine di presentazione per entrambe le tipologie dei modelli 730 (definita dalla legge 232/2016 del 21 dicembre 2016) è stabilità al 7 luglio 2017.
E’ comunque possibile utilizzare il maggior termine del 24 luglio 2017 (il 23 luglio cade di domenica) nei seguenti casi:
- se si tratta di modello 730 precompilato e il contribuente lo invia autonomamente;
- se l’invio del modello 730 (sia precompilato sia ordinario) avviene a mezzo di un Caf o di un intermediario abilitato che, al 7 luglio 2017, abbia effettuato la trasmissione di almeno l’80% delle dichiarazioni prese in carico.
Le principali novità che hanno interessato il modello 730, sia esso precompilato che ordinario, sono le seguenti:
- rimborsi 730 superiori a 4.000 euro: è stata abolita la norma che prevede le verifiche nei confronti dei contribuenti che applicano nel modello 730 detrazioni per carichi familiari o eccedenze derivanti dalle precedenti dichiarazioni. La Legge di Stabilità 2016 ha previsto, infatti, che le suddette verifiche vengano sostituite da controlli preventivi solo in presenza di rimborsi di importo rilevante. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio, è abolita la soglia dei 4.000 euro che fa scattare in automatico i controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria. In ogni caso, il controllo dovrà comunque essere effettuato al massimo entro 4 mesi dalla dichiarazione e non più entro 7 mesi come è avvenuto finora;
- spese sanitarie: in base alle misure introdotte dalla scorsa Legge di Bilancio 2017, per le dichiarazioni dei redditi precompilate vige l’obbligo di trasmettere i dati delle prestazioni erogate nel 2016 dal SSN e non entro una certa scadenza, pena pesanti sanzioni. Il nuovo adempimento si riferisce ai dati che ospedali, ambulatori, strutture convenzionate SSN e non, professionisti, società di mutuo soccorso, devono obbligatoriamente trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2017 al fine di consentire all’Amministrazione Finanziaria di predisporre per i contribuenti interessati il 730 2017 precompilato comprensivo di spese sanitarie.
Si ricorda inoltre che il modello 730 2017 va utilizzato dai contribuenti che hanno percepito nell’anno 2016 i redditi in qualità di:
- pensionati o lavoratori dipendenti;
- lavoratori in cassa integrazione e mobilità;
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti dalla Chiesa cattolica;
- consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.;
- lavori socialmente utili;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.
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