Oltre alle sanzioni sono dovuti anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale

Il modello 770 è una dichiarazione fiscale per comunicare telematicamente, da parte dei sostituti d’imposta (incluse le amministrazioni pubbliche), all’Agenzia delle Entrate i dati inerenti a:
- ritenute operate nel corso del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ed i relativi versamenti;
- ritenute operate su dividendi;
- proventi da partecipazione;
- redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria;
- versamenti effettuati;
- compensazioni;
- crediti d’imposta utilizzati;
- somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
Per il 770/2018 la scadenza per la sua trasmissione è il 31 ottobre 2018. Nel capitolo successivo sono indicati i rimedi ed il ravvedimento operoso nei casi di presentazione oltre i termini.
Il modello 770 va utilizzato dai sostituti d’imposta qualora nel corso del periodo d’imposta precedente hanno corrisposto:
- somme o valori già assoggettate a ritenuta alla fonte su redditi di capitale
- compensi per avviamento commerciale
- contributi a enti pubblici e privati
- riscatti da contratti di assicurazione sulla vita
- premi e vincite
- altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero
- utili ed altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi
- coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988.
Soggetti tenuti alla presentazione del modello 770
Sono tenuti alla compilazione del modello 770, qualora abbiano corrisposto somme o valori soggetti come sopra indicati, le seguenti tipologie di contribuenti:
- Società di capitali ed enti commerciali che risiedono nel nostro territorio.
- Enti non commerciali: private e statali come Regioni, Province, Comuni.
- Associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali.
- Società e enti non residenti in Italia.
- Trust.
- Condomìni.
- Società di persone residenti in Italia.
- Società o associazioni di persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o professioni residenti in Italia.
- Aziende coniugali residenti in Italia.
- Gruppi europei d’interesse economico (Geie).
- Persone fisiche che esercitano arti e professioni, imprese commerciali e agricole.
- Amministrazioni dello Stato Curatori fallimentari Eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto
Il modello 770 deve essere utilizzato anche da:
- soggetti che hanno applicato nell’anno precedente un’imposta sostitutiva su: interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli simili, dividendi, ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso.
- chi ha l’obbligo di comunicare l’opzione per l’imposta sostitutiva e da parte degli intermediari, i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell’anno precedente;
- quanti sono obbligati a comunicare gli utili pagati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione;
- I rappresentanti fiscali di un soggetto non residente.
Modalità di trasmissione
Il modello 770 2018, va inviato telematicamente entro la scadenza del 31 ottobre 2018.
L’invio del modello 770 può avvenire esclusivamente per via telematica utilizzando gli appositi canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline ed Entratel) ed in particolare:
- direttamente dal sostituto d’imposta;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- tramite società appartenenti al gruppo.
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel e Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione:
- il canale “Fisconline” per il modello 770 riguardante dichiarazioni per un massimo di 20 soggetti.
- il canale “Entratel” per il modello 770 riguardante dichiarazioni oltre i 20 soggetti.
Ai fini di calcolo dei soggetti da considerare, è necessario far riferimento al numero complessivo dei righi compilati nei quadri SF, SG, SK, SL, SO e SR del modello 770, anche se riferiti allo stesso soggetto.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Sono considerate, ugualmente tempestive, le dichiarazioni presentate per via telematica trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 Settembre 1999).
Comunicazione separata dei dati del modello 770
Nel modello 770 essendo prevista la facoltà di inviare i dati separatamente in più flussi è ritornato l’obbligo di indicare i dati dell’intermediario che invia la restante parte con in aggiunta l’indicazione delle tipologie di ritenute che l’altro intermediario compilerà sul proprio modello. La possibilità di invio separato dei dati trova una limitazione nel numero degli intermediari che inviano la restante parte del modello 770/2018, infatti, possono essere massimo 2 per un totale di tre intermediari.
Per cui l’invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, i quali devono comprendere nel loro complesso le cinque tipologie di ritenute individuate (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi).
Nel caso di invio separato del modello in presenza del flusso “autonomo”, il flusso “locazioni” va necessariamente unito a quello “autonomo”
Il sostituto che abbia optato per la trasmissione separata dei dati relativi al modello 770, è obbligato a barrare la casella inerente il flusso inviato con la presente dichiarazione all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” e indicare nella sezione “Gestione separata” il codice fiscale del soggetto o dei soggetti che invia separatamente il flusso o i flussi inerenti alle altre tipologie reddituali, barrando anche la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse dall’altro soggetto incaricato.
Modello 770 invio oltre i termini
Si evidenzia che il D.lgs. n. 158 del 24 settembre 2015 ha modificato alcuni dati inerente il sistema penale in ordine ai reati tributari che di seguito si riportano:
- aumento della soglia di punibilità da euro 50.000,00 ad euro 150.000,00;
- attribuito equivalenza legale tra certificazione delle ritenute e indicazione delle stesse nella dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (Mod. 770);
- introdotto il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta destinato a punire i sostituti che non abbiano certificato le ritenute effettuate, né presentato la dichiarazione annuale.
Per quanto riguarda la certificazione omessa, tardiva o errata, è prevista una sanzione di 100 euro; la stessa non si applica in caso di correzione di una comunicazione (inviata tempestivamente) entro cinque giorni dalla scadenza ordinaria. È comunque obbligatorio trasmettere la certificazione anche dopo la scadenza, ma non è possibile avvalersi del ravvedimento.
Grazie alla equiparazione delle sanzioni tributarie e di quelle di cui all’art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/1997 potranno avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso anche gli intermediari abilitati nelle ipotesi di omessa o ritardata trasmissione del Modello 770 dei loro assistiti.
Per l’intermediario la sanzione va da € 516 a € 5.164 che, in caso di ravvedimento entro il 29.01.2019, diventa 1/10 del minimo e quindi € 51,00.
Ravvedimento operoso
Omessa presentazione del 770 – sanzioni amministrative
L’omessa trasmissione del modello 770 prevede l’applicazione, salvo i casi in cui si configuri il reato, di una sanzione dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 258 euro.
Nelle ipotesi in cui l’invio telematico del modello 770 avvenga entro il termine previsto per il periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale, la sanzione per il mancato versamento delle ritenute certificate prevista dall’articolo 2, co. 1, D.lgs. 471/97 è dimezzata e passa quindi dal 60% al 120% delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro.
Infedele modello 770 – ravvedimento operoso
- sia eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle ritenute dovute e degli interessi calcolati al tasso legale
- sia trasmessa una dichiarazione integrativa.
- sia eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle ritenute dovute e degli interessi calcolati al tasso legale
- sia trasmessa una dichiarazione integrativa.
Ravvedimento operoso “ordinario” delle ritenute operate
Ravvedimento “sprint”
- qualora si esegua il pagamento entro il 14°giorno dalla scadenza naturale del versamento, con l’applicazione di una sanzione pari allo 0,1% giornaliero e quindi fino ad un massimo dell’1,4%;
- qualora si esegua il pagamento oltre il 14°giorno ma entro il 30°; in questo caso la sanzione è pari all’1,5%(1/10 del 15%);
Modalità operative del ravvedimento operoso delle ritenute
Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero
- 6 euro (1/8 di 51 euro), se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi;
- 19 euro (1/8 di 154 euro), se il modello F24 viene presentato entro un anno dal termine per la presentazione del modello stesso.
La compilazione incompleta del modello F24 degli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che esegue i versamenti e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione da 103 a 516 euro.
Termine per i versamenti oltre scadenza | Sanzione applicata | |
14 gg. | 0,1% al giorno | |
30 gg. | 1/10 del minimo (1,5%) | |
90° giorno dalla presentazione della dichiarazione | 1/9 del minimo (1,67%) | |
Accertamento con adesione, rate successive alla prima | 1/9 del minimo (1,67%) | |
Un anno dalla presentazione della dichiarazione | 1/8 del minimo (3,75%) | |
Entro il termine della dichiarazione periodo d’imposta successivo | 1/7 del minimo (4,29%) | |
Oltre il termine della dichiarazione periodo d’imposta successivo | 1/6 del minimo (5%) | |
Dopo P.V.C. | 1/5 del minimo (6%) |
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