Con il modello 770 i soggetti obbligati sono tenuti alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei pagamenti delle ritenute operate in ciascun periodo di imposta. Esaminiamo le principali novità del modello 770/2019, evidenziate anche nelle istruzioni per la compilazione del modello 770:
- l’equiparazione del trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa
- un nuovo prospetto per gestire il regime fiscale dei proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali e per i prestiti finalizzati al finanziamento e al sostegno di attività di interesse generale
- a partire dal 2017 è stato “unificato” il modello 770 per cui non è più suddiviso in semplificato e ordinario
- vi sono modifiche anche per la compilazione dei quadri ST, SV ed SX
Con il provvedimento n. 10656 del 15 gennaio 2019 sono state approvate le istruzioni del modello 770 successivamente integrate con il provvedimento n. 18633 del 7 giugno 2019
Nel provvedimento n.188633 del 7 giugno 2019 è stato stabilito, tra le altre modifiche, che i dati da indicare nella compilazione del quadro ST, nei casi in cui siano predisposti più modelli F24 o più righi nel medesimo modello F24, vanno esposti, in un solo rigo con l’indicazione del’importo pari alla somma di quelli esposti nei singoli F24, in forma aggregata, qualora i versamenti presentino:
- La stessa data
- Lo stesso codice tributo
- Lo stesso periodo di riferimento
- Le stesse note
L’Agenzia delle Entrate ha predisposto appositi controlli che evidenziano i casi in cui nel quadro ST qualora siano compilati più righi con identicità di data, codice tributo, periodo di riferimento e note.
Soggetti obbligati
I soggetti obbligati all’invio del modello 770, a mezzo del solo canale telematico, sono i sostituti d’imposta che hanno operato le ritenute, che di seguito si elencano:
- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i Trust;
- i condomìni;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.
Devono compilare il modello 770/2019 (periodo di imposta 2018), da comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, i soggetti sopra elencati qualora abbiano operato le ritenute operate su:
- redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010);
- locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
- l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239;
- l’imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
- l’imposta sostitutiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all’art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi);
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
L’invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso – nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (7 marzo 2019 per le CU relative a redditi che dovranno essere indicate nelle precompilate ovvero il 31 ottobre 2019 per le CU relativa ai redditi non dichiarabili con la precompilata) – la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.
Sono obbligati alla presentazione del Mod. 770/2019 anche i soggetti tenuti:
- agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2018;
- rappresentanti fiscali di soggetto non residente.
Termine di invio telematico
I sostituti di imposta Il modello 770 dovrà essere inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate, con fisco online e/o Entratel, entro il 31 ottobre 2019. Entro lo stesso termine, come previsto dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, vanno inoltrate anche le certificazioni uniche contenenti redditi esenti o non dichiarabili con il 730 precompilato (CU degli autonomi).
Nel modello 770/2019 inerente al periodo di imposta del 2018 vanno indicati i dati delle ritenute operate e dei relativi versamenti, nonché le compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati oltre i dati relative alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
Non si segnalano particolari novità è anche per quest’anno il modello 770/2019 dovrà essere inviato entro la scadenza del 31 ottobre. Stessa scadenza anche per le certificazioni uniche degli autonomi, contenenti redditi esenti o non dichiarabili con la precompilata.
E’ prevista la possibilità, barrando la nuova casella “Sostituto” nella sezione “Quadri compilati e ritenute operate” del frontespizio del modello 770, per il sostituto di effettuare invii separati anche senza avvalersi, totalmente o parzialmente, di un altro soggetto incaricato. La possibilità dell’invio separato, del frontespizio e dei quadri SV ST SX, è prevista per le sole ritenute di seguento indicate:
- Redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- Dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY;
- Locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
- Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
Tale facoltà è riconosciuta sempreché abbiano trasmesso, nei diversi termini previsti dall’articolo 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, entro il 7 marzo 2018 (ovvero il 31 ottobre 2018) sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e sia, qualora richiesto, Certificazione degli utili”.
ATTENZIONE – Nel caso di invio separato del modello in presenza del flusso “autonomo”, il flusso “locazioni” va necessariamente unito a quello “autonomo”, nel caso il flusso riguardi le “altre ritenute” le stesse vanno necessariamente unite ad uno dei tre flussi principali: “dipendente”, “autonomo” e “capitale”.
TIPO DI DICHIARAZIONE
Dichiarazione correttiva nei termini
Qualora il sostituto d’imposta prima della scadenza del termine di presentazione voglia procedere alla rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
Dichiarazione integrativa
E’ possibile procedere alla rettifica o integrare la dichiarazione inviata anche oltre il 31 ottobre. La rettifica o integrazione si effettua presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472 del 1997).
Modello 770 invio oltre i termini
- aumento della soglia di punibilità da euro 50.000,00 ad euro 150.000,00;
- attribuito equivalenza legale tra certificazione delle ritenute e indicazione delle stesse nella dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (Mod. 770);
- introdotto il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta destinato a punire i sostituti che non abbiano certificato le ritenute effettuate, né presentato la dichiarazione annuale.
Per quanto riguarda la certificazione omessa, tardiva o errata, è prevista una sanzione di 100 euro; la stessa non si applica in caso di correzione di una comunicazione (inviata tempestivamente) entro cinque giorni dalla scadenza ordinaria. È comunque obbligatorio trasmettere la certificazione anche dopo la scadenza, ma non è possibile avvalersi del ravvedimento.
Gli intermediari possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, grazie alla equiparazione delle sanzioni tributarie e di quelle di cui all’art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/1997, nelle ipotesi di omessa o ritardata trasmissione del Modello 770 dei loro assistiti.
Per l’intermediario la sanzione va da € 516 a € 5.164 che, in caso di ravvedimento entro i 90 giorni dalla scadenza dei termini per l’invio del 770, diventa 1/10 del minimo e quindi € 51,00.
Ravvedimento operoso
OMESSA DICHIARAZIONE
L’omessa presentazione della dichiarazione è punita con una sanzione dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250,00 euro. Ove le ritenute su compensi, interessi e altre somme siano state interamente versate, la sanzione è invece da 250,00 a 2.000,00 euro (art. 2 co. 1 e 3 del DLgs. 471/97).
Qualora l’invio telematico del modello 770 avvenga entro il termine previsto per il periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale, la sanzione per il mancato versamento delle ritenute certificate prevista dall’articolo 2, co. 1, D.lgs. 471/97 è dimezzata e passa quindi dal 60% al 120% delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro.
Dichiarazione trasmessa entro 30 giorni
L’art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97 stabilisce che: “salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà“. Se la dichiarazione è presentata con un ritardo massimo di 30 giorni, si dovrebbe applicare la sanzione dal 120% al 240% delle ritenute non versate, (dimezzata). Partendo dal presupposto che la fattispecie non sia normata, la sanzione da dichiarazione tardiva dovrà essere ulteriormente dimezzata, e divenire quindi dal 30% al 60% delle ritenute non versate.
dichiarazione omessa | Art. 2 co. 1 del DLgs. 471/97 | dal 120% al 240% delle ritenute non versate (minimo 250,00 euro) |
dichiarazione presentata entro i 30 giorni | Art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97 | sanzione dimezzata |
dichiarazione presentata entro il termine per l’invio di quella successiva | Art. 2 co. 1 del DLgs. 471/97 | dal 60% al 120% delle ritenute non versate (minimo 200,00 euro) |
dichiarazione presentata entro il termine per l’invio di quella successiva (con ritenute interamente versate) | Art 2 co. 3 del DLgs. 471/97 | da 150,00 euro a 500,00 euro |
DICHIARAZIONE INFEDELE
Ove il modello 770 sia infedele, può essere applicata una sanzione dal 90% al 180% delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra ammontare non dichiarato e accertato, con un minimo di 250,00 euro. Prima del DLgs. 158/2015, l’ Art. 2 co. 2 del DLgs. 471/97 prevedeva una sanzione dal 100% al 200% delle ritenute non versate. Qualora le ritenute su compensi, interessi e altre somme siano state interamente versate, la sanzione è da 250,00 a 2.000,00 euro (Art. 2 co. 3 del DLgs. 471/97). In sostanza, la violazione si integra quando sussiste una differenza tra ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarati e accertati. In aggiunta alle sanzione contemplate per le violazioni di dichiarazione infedele, può essere irrogata la pena di 50,00 euro per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione (Art. 2 co. 4 del DLgs. 471/97).
- sia eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle ritenute dovute e degli interessi calcolati al tasso legale
- sia trasmessa una dichiarazione integrativa.
- sia eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle ritenute dovute e degli interessi calcolati al tasso legale
- sia trasmessa una dichiarazione integrativa.
Sanzioni per condotte fraudolente.
Ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 471/1997 la sanzione per omessa presentazione è aumentata della metà “quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente” (Art. 2 co. 2-bis del DLgs. 471/97).
Riduzione di un terzo delle sanzioni.
Ai sensi del comma 2 ter dell’articolo 2 del D.Lgs. 471/1997 viene stabilito che fuori dal caso delle condotte fraudolente (in cui opera, ai sensi del comma 2 bis, l’aumento della metà della pena), la sanzione da dichiarazione infedele “è ridotta di un terzo quando l’ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati è inferiore al tre per cento delle ritenute riferibili all’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro 30.000″ (Art. 2 co. 2-ter del DLgs. 471/97).
Entrambe le sanzioni sono uniche, per cui non ha rilievo il numero di errate indicazioni contenute nella dichiarazione del sostituto d’imposta.
sanzione ante DLgs. 158/15 | sanzione post DLgs. 158/15 | |
sanzione base | dal 100% al 200% delle ritenute non versate | dal 90% al 180% delle ritenute non versate |
condotte fraudolente | nessuna previsione | dal 135% al 270% delle ritenute non versate |
evasione massima di 30.000,00 euro | nessuna previsione | dal 60% al 120% delle ritenute non versate |
dichiarazione inesatta | da 516,00 a 4.131,00 euro | da 500,00 a 4.000,00 euro |
Modelli e istruzioni
Di seguito il Modello 770 e le relative istruzioni aggiornati con le modifiche apportate dal provvedimento del 7 giugno 2019
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Modello 770 - Operazioni Quadro SO - Ravvedimento operoso - articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 - Risposta n. 517 del 18 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate
- Modello 770 - Operazioni Quadro SO - Ravvedimento operoso - articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 - Risposta n. 517 del 18 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate
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