L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E del 16 giugno 2020 ha fornito numerosi chiarimenti, oltre che nella parte finale alla risposta di quesiti, in tema di ISA per il periodo d’imposta 2019. La struttura dei modelli è sostanzialmente analoga a quella dei precedenti anni anche se vi sono delle novità da tenere in considerazione per una corretta compilazione degli ISA, si elencano alcune di tali novità:

  • la riduzione delle variabili precalcolate e degli indicatori di anomalia;
  • le semplificazioni dei modelli ISA;
  • il regime premiale;
  • l’utilizzo del punteggio di affidabilità ai fini dell’accertamento.

In particolare sono state rimosse dalle variabili precalcolate, tra le altre:

  • le informazioni desumibili dalle Certificazioni Uniche;
  • i dati relativi ai redditi di ciascuno dei sette periodi precedenti e quello sul numero di periodi d’imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d’imposta precedenti;
  • i dati relativi ai canoni da locazione desumibili dal modello RLI (Registro Locazioni Immobili).

Sono rimasti operativi anche se le modalità di calcolo,al netto degli oneri per imposte e tasse, sono state modificate gli indicatori :

  1. “Incidenza dei costi residuali di gestione”, applicabile alle attività d’impresa,
  2. “Incidenza delle altre componenti negative sulle spese”, applicabile alle attività di lavoro autonomo.

Tramite l’elaborazione di uno specifico correttivo specifico, in seguito alle osservazioni delle organizzazioni di categoria, il quale si attiva sulla base dell’entità della flessione dei ricavi nell’anno di applicazione rispetto alla media dei ricavi degli otto periodi precedenti è stato modificato il correttivo individuale con cui viene determinato. Il predetto correttivo viene utilizzato per correggere il coefficiente individuale utilizzato per la stima dei “Ricavi/Compensi per addetto” e del “Valore aggiunto per addetto”.

Sono state anche modificate le informazioni del quadro F (Imprese)  da cui sono state eliminate tutte le informazioni relative all’indicazione separata dei ricavi, dei costi e delle consistenze di magazzino relativi alla vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso. Inoltre i righi contenenti le voci “Spese per acquisti di servizi” e “Altri costi per servizi” che sono state riunite nel solo rigo “Costo per servizi”.

Risultano eliminate anche le informazioni inerenti alle esistenze iniziali e rimanenze finali relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’articolo 93 Tuir.  Tali informazioni, come per gli aggi, possono richiedere la compilazione del quadro C “Elementi specifici dell’attività” degli Isa per le quali risultano essere significative.

Le novità maggiori hanno riguardato le attività professionali. Per le predette sono stati previsti i quadri H e G. Il quadro H, con una struttura e una composizione dei righi sostanzialmente identica a quella dei quadri RE è destinato ad accogliere i dati contabili relativi a contribuenti esercenti le attività professionali cui si applicano gli Isa approvati con il decreto 24 dicembre 2019, mentre il quadro G resta tuttora in vigore soltanto per gli Isa delle attività professionali non evoluti.

Viene ricordato nella circolare in commento che per i contribuenti che dimostrano situazioni di affidabilità fiscale ripetute nel tempo possono accedere ai benefici premiali di cui all’articolo 9-bis, comma 12, D.L. 50/2017.

Si ricorda che i benefici premiali  sono previsti solamente in presenza di un voto “minimo” almeno pari a 8, e riguardano sinteticamente:

  • la possibilità di compensazione del credito Iva per un importo fino ad euro 50.000 senza visto di conformità, nonché di ottenere il rimborso Iva senza garanzia o visto di conformità per la stessa soglia (voto minimo pari a 8);
  • la possibilità di compensazione dei crediti per imposte dirette (Irpef/Ires ed Irap) fino ad un importo di euro 20.000 senza necessità del visto di conformità;
  • l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative (voto minimo pari a 9);
  • l’esclusione dall’accertamento analitico presuntivo (voto minimo pari a 8,5);
  • la riduzione di un anno dei termini di accertamento (voto minimo pari a 8);
  • la franchigia di 2/3 del reddito dichiarato ai fini dell’accertamento sintetico (voto minimo pari a 9).

La circolare conferma quanto già anticipato con il provvedimento del 30 aprile 2020,  che i benefici premiali possono essere riconosciuti anche ai contribuenti che abbiano raggiunto un determinato livello di affidabilità fiscale calcolato in base alla media semplice dei “voti” attribuiti per il periodo d’imposta 2018 e per il 2019.

Infine la circolare analizza anche l’articolo 148 del Decreto Legge n. 34 del 2020 con cui sono stati definiti eccezionali i criteri di utilizzo del livello di affidabilità fiscale per la definizione delle strategie di controllo basate sull’analisi del rischio di evasione fiscale. Per cui a causa delle difficoltà correlate al primo periodo d’imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e gli effetti sull’economia e sui mercati conseguenti all’emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.