Nel caso in cui un contribuente abbia inviato il proprio Modello Unico e dopo il 30/09, si avvede di aver indicato un onere deducibile che non andava riportato. Potrà presentare, entro 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione del modello Unico (30 settembre) un Modello Unico integrativo.
La circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016 dell’Agenzia delle Entrate prevede fornisce i chiarimenti relativi a tale fattispecie. Occorre preliminarmente rammentare che qualora successivamente alla presentazione del Modello dichiarativo e dopo che sia trascorso il termine ordinario del 30/09, il contribuente dovesse accorgersi di aver commesso degli errori dalla cui correzione derivi un maggiore debito o minor credito d’imposta, può presentare una dichiarazione integrativa entro il 31/12 del 4° anno successivo quello di presentazione della dichiarazione dei redditi che si va a correggere. Nella circolare sopraindicata l’Agenzia delle Entrate informa che, alla luce anche della riforma del sistema sanzionatorio che incide anche sul ravvedimento operoso, una prima opportunità di rimediare all’errore commesso è quella di presentare una dichiarazione integrativa entro i successivi 90 giorni alla scadenza del termine ordinario, ossia entro il 29 dicembre dello stesso anno. In tal caso, il contribuente dovrà, oltre che presentare entro il suddetto termine la dichiarazione integrativa, versare:
- una sanzione pari a 1/9 della sanzione minima prevista di 250 euro;
- qualora dalla dichiarazione integrativa deriva anche una maggiore imposta da versare, il contribuente dovrà versare tale maggior tributo con applicazione della sanzione prevista per omesso versamento pari al 30%, su cui è possibile comunque applicare il ravvedimento.
La sanzione di 1/9 da applicare su 250 euro non va confusa con quella prevista per la tardiva dichiarazione (ossia il Modello Unico non presentato entro il 30/09 ma presentato entro il 29/12). Si ricorda, infatti, che il legislatore non considera omessa, bensì tardiva, la dichiarazione dei redditi non presentata entro il 30/09 ma entro i successivi 90 giorni. In tal caso, tuttavia, per la “tardiva” occorre applicare una sanzione pari a 1/10 del minimo (ossia 1/10 di 250 euro = 25 euro).
Pertanto in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa (dichiarazione modificativa del modello Unico presentato entro il 30 settembre) si dovrà procedere al calcolo delle sanzioni con il ravvedimento operoso come di seguito indicato:
- versare la sanzione (codice tributo 8911) pari ad 1/9 di 250 euro (ossia 27,78 euro);
- versare le eventuali maggiori imposte con applicazione del ravvedimento operoso.
Nell’ipotesi di una maggiore imposta, si ricorda che il ravvedimento dovrà decorrere dal termine ordinario in cui andava versato il saldo d’imposta, si renderà, dunque, applicabile la sanzione del 3,75%, ossia 1/8 del 30% trattandosi di ravvedimento che avviene oltre i 90 giorni ma entro il 30/09 dell’anno successivo). Oltre alla sanzione occorre versare gli interessi al tasso legale annuo (attualmente pari allo 0,2%) per ogni giorno di ritardo.
Pertanto per un contribuente che presenti una dichiarazione integrativa da cui emerga un maggior IRPEF dsi dovrà procedere a pagare:
- Sanzione = (Importo IRPEF x 3,75%) = Importo sanzione (codice tributo 8901);
- Interessi = [(Importo Irpef x 0,2%) / 365] x 137 giorni di ritardo = 0,30 (codice tributo 1989).
È, comunque, utile in questa sede ricordare, che la predetta procedura di correzione e ravvedimento è applicabile esclusivamente qualora il Modello Unico integrativo (a sfavore) è presentato non oltre il 29/12. Nel caso, invece, in cui il Modello integrativo fosse presentato oltre il predetto termine, il ravvedimento dovrà effettuarsi commisurando l’ammontare della sanzione all’infedeltà dichiarativa.
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