AGENZIA delle DOGANE – Determinazione n. 207869/RU del 9 aprile 2024
Modifica alla determinazione direttoriale del 18 marzo 2021, prot. n. 83685
Articolo 1
Modifiche alla determinazione direttoriale del 18 marzo 2021, prot. n. 83685/RU
1. Alla determinazione direttoriale del 18 marzo 2021, prot. n. 83685/RU, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: “successive modificazioni,” sono aggiunte le seguenti: “nonché dei prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione,”;
b) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: “decreto legislativo n. 504 del 1995,” è eliminata la parola: “nonché”;
c) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: “vigenti per i tabacchi lavorati,” la parola “nonché” è sostituita dalla parola: “e”;
d) all’articolo 1, comma 2, lettera d), dopo la parola: “nicotina,” sono aggiunte le seguenti: “nonché i prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione,”;
e) all’articolo 1, comma 2, lettera f), dopo le parole: “sui prodotti liquidi da inalazione” sono aggiunte le seguenti: “e sui prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione”;
f) all’articolo 1, comma 2, lettera i), dopo le parole: “i prodotti liquidi da inalazione” sono aggiunte le seguenti: “e i prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione”;
g) all’articolo 1, comma 2, lettera m), dopo le parole: “con e senza nicotina” sono aggiunte le seguenti: “e di prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione”;
h) all’articolo 1, comma 2, lettera p), il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal segno di punteggiatura: “;”;
i) all’articolo 1, comma 2, dopo la lettera p) è inserita la seguente:
“q) «aromi», prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione.”;
j) all’articolo 2, nella rubrica, dopo le parole: “prodotti liquidi da inalazione” sono aggiunte le seguenti: “e di aromi”;
k) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: “di prodotti liquidi da inalazione” sono aggiunte le seguenti: “e di aromi”;
l) all’articolo 2, comma 1, lettera e), dopo la parola: “inalazione” sono aggiunte le seguenti: “e degli aromi”;
m) all’articolo 2, comma 1, lettera h), dopo la parola: “inalazione” sono aggiunte le seguenti: “e degli aromi”;
n) all’articolo 2, comma 4, lettera c), dopo la parola: “inalazione” sono aggiunte le seguenti: “e degli aromi”;
o) all’articolo 2, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
“9-bis. In caso di trasferimento di sede del deposito, il soggetto autorizzato inoltra apposita istanza di trasferimento di sede corredata della planimetria dei locali e della dichiarazione di tutto il prodotto giacente, stimato al momento dell’istanza, nonché dell’importo della garanzia calcolata ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, al fine della preventiva autorizzazione di cui al comma 6 rilasciata all’esito della relativa istruttoria e della verifica tecnica da parte dell’Ufficio territoriale competente nonché dell’accertamento relativo alla congruità della cauzione. A decorrere dalla data dell’autorizzazione, il depositario trasferisce i prodotti dalla sede del deposito precedentemente autorizzato al nuovo impianto.
9-ter. In caso di ampliamento del deposito, il soggetto autorizzato inoltra apposita istanza di ampliamento corredata della planimetria dei locali e della dichiarazione di tutto il prodotto giacente, stimato al momento dell’istanza, nonché dell’importo della garanzia calcolata ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, al fine della preventiva autorizzazione di cui al comma 6 rilasciata all’esito della relativa istruttoria e della verifica tecnica da parte dell’Ufficio territoriale competente nonché dell’accertamento relativo alla congruità della cauzione. A decorrere dalla data dell’autorizzazione, il depositario può detenere i prodotti nei locali del deposito oggetto di ampliamento.
9-quater. In caso di trasferimento dell’attività ad altro soggetto giuridico, al fine della preventiva autorizzazione, il titolare del deposito è tenuto a comunicare il soggetto giuridico al quale ha intenzione di trasferire l’azienda nonché la cessazione della propria attività. Il soggetto cessionario, per garantire continuità organizzativa e gestoria, inoltra apposita istanza ai sensi dell’articolo 2, corredata della relativa documentazione per la verifica dei requisiti soggettivi del rappresentante legale, e presta la cauzione a garanzia dell’imposta di consumo dovuta sulle immissioni in consumo di prodotti liquidi da inalazione e di aromi, prevista dall’articolo 62-quater, comma 3, del Testo unico delle accise, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3. L’Agenzia, all’esito dell’istruttoria, adotta in capo al nuovo soggetto giuridico il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 6 ovvero il provvedimento di diniego.”;
p) all’articolo 2, comma 10, il periodo: “Il soggetto nei confronti del quale sia intervenuto il suddetto provvedimento potrà essere autorizzato ai sensi del presente articolo qualora dimostri, contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, che sono venuti meno i motivi di decadenza o di revoca.” è abrogato;
q) all’articolo 2, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
“10-bis. Le autorizzazioni rilasciate alla data del 30 aprile 2024, qualora non sia intervenuto provvedimento di decadenza o di revoca delle stesse, costituiscono autorizzazione ai sensi del presente articolo, fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 12-bis.”;
r) all’articolo 3, comma 3, dopo le parole: “senza nicotina” sono aggiunte le seguenti: “e per gli aromi”;
s) all’articolo 3, comma 4, dopo la parola: “media” sono aggiunte le parole: “, gravante sulle immissioni in consumo di prodotti liquidi da inalazione con e senza nicotina e di aromi,”;
t) all’articolo 4, nella rubrica, dopo la parola: “inalazione” sono aggiunte le seguenti: “e degli aromi”;
u) all’articolo 4, comma 1, dopo la parola: “inalazione” sono aggiunte le seguenti: “e degli aromi”;
v) all’articolo 4, comma 1, il primo periodo è così sostituito: “La commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione e degli aromi è subordinata all’assegnazione da parte dell’Agenzia di un codice identificativo univoco. Ai fini dell’assegnazione del codice identificativo univoco il soggetto autorizzato comunica all’Agenzia i seguenti elementi:”;
w) all’articolo 4, comma 1, lettera a), la parola: “del” è sostituita dalle seguenti: “di ciascun”, e dopo la parola: “prodotto” sono eliminate le parole: “liquido da inalazione”;
x) all’articolo 4, comma 1, la lettera c) è così sostituita:
“c) caratteristiche della confezione di ciascun prodotto”;
y) all’articolo 4, comma 1, la lettera d) è così sostituita:
“d) quantità di prodotto contenuta nella confezione, espressa in millilitri”;
z) all’articolo 4, comma 1, la lettera e) è così sostituita:
“e) concentrazione di nicotina presente nel prodotto, espressa in milligrammi per millilitro”;
aa) all’articolo 4, comma 1, lettera f), dopo la parola: “inalazione” sono aggiunte le seguenti: “contenente nicotina”;
bb) all’articolo 4, comma 1, lettera h), il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal segno di punteggiatura: “;”;
cc) all’articolo 4, comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
“i) codice a barre della confezione, ove disponibile, per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina e per gli aromi.”;
dd) all’articolo 4, comma 2, le parole: “in particolare per i prodotti contenenti nicotina alle” sono sostituite dalle parole: “ivi incluse, ove applicabili, le”;
ee) all’articolo 4, comma 3, dopo la parola: “prodotto” sono aggiunte le seguenti: “in una confezione finita pronta per la vendita, unitamente a un ulteriore quantitativo pari a 10 millilitri di prodotto”;
ff) all’articolo 4, comma 4, le parole: “assegna ai prodotti liquidi da inalazione un codice identificativo univoco comunicandolo” sono sostituite dalle parole: “comunica il codice identificativo univoco”;
gg) all’articolo 4, comma 4, dopo la parola: “autorizzato” è eliminato il segno di punteggiatura: “,”;
hh) all’articolo 4, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
“5. Il QR code eventualmente presente sulle confezioni unitarie di prodotto può rinviare esclusivamente ad informazioni relative al medesimo.
6. Ai fini dell’immissione in consumo, la quantità di prodotto contenuta nella confezione, espressa in millilitri, di cui al comma 1, lettera d), deve essere indicata sulle confezioni unitarie del prodotto; il codice identificativo univoco, di cui al comma 4, deve essere riportato sulle suddette confezioni o, in alternativa, nella landing page del QR code.
7. L’Agenzia avvia il procedimento di cancellazione, dall’elenco dei prodotti registrati per la commercializzazione, dei codici identificativi univoci relativi ai prodotti non immessi in consumo da oltre due anni o per i quali lo stato della notifica effettuata sul sistema «Common Entry Gate – EU-CEG» non risulti più attivo.”;
ii) all’articolo 5, comma 1, dopo la parola: “spazi,” sono aggiunte le seguenti: “immediatamente identificabili,”;
jj) all’articolo 5, comma 1, dopo la parola: “nicotina” sono aggiunte le parole “e aromi”;
kk) all’articolo 5, comma 2, dopo la parola: “inalazione” sono aggiunte le parole: “e di aromi”;
ll) all’articolo 5, comma 2, le parole: “capacità di ciascuna confezione espressa in millilitri” sono sostituite dalle parole: “quantità di prodotto contenuta in ciascuna confezione, espressa in millilitri”;
mm) all’articolo 5, comma 2, dopo le parole: “espresso in litri.” sono aggiunte le parole: “Tale comunicazione deve essere resa anche in assenza di immissioni in consumo.”;
nn) all’articolo 5, comma 3, dopo le parole: “da inalazione” sono aggiunte le seguenti: “e di aromi”;
oo) all’articolo 5, comma 3, le parole: “capacità di ciascuna confezione” sono sostituite dalle parole: “quantità di prodotto contenuta in ciascuna confezione, espressa in millilitri,”;
pp) all’articolo 5, comma 4, dopo la parola: “nicotina” sono aggiunte le parole: “nonché degli aromi”;
qq) all’articolo 6, comma 2, dopo la parola: “inalazione” sono aggiunte le parole: “nonché gli aromi”;
rr) all’articolo 6, comma 3, dopo la parola: “inalazione” sono aggiunte le parole: “e di aromi”;
ss) all’articolo 6, comma 7, lettera d), le parole “capacità unitaria della confezione o del dispositivo monouso” sono sostituite dalle parole: “quantità di prodotto contenuta nella confezione,”;
tt) all’articolo 6, comma 7, lettera e), le parole: “concentrazione espressa in milligrammi per millilitro della nicotina presente nella confezione” sono sostituite dalle seguenti: “concentrazione di nicotina presente nel prodotto, espressa in milligrammi per millilitro”;
uu) all’articolo 6, comma 7, lettera f), le parole: “prezzo di vendita a confezione” sono sostituite dalle parole: “prezzo di vendita a confezione iva inclusa, indicando per ciascun prodotto, in relazione alle quantità immesse in consumo, i diversi livelli di prezzo praticati, o, in alternativa, il prezzo medio ponderato, pari al rapporto tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo praticato, delle confezioni immesse in consumo nella quindicina precedente e la quantità totale delle medesime”;
vv) all’articolo 6, comma 7, lettera h), le parole: “quantità complessiva di prodotto liquido da inalazione immesso in consumo espressa in millilitri” sono sostituite dalle seguenti: “quantità complessiva espressa in millilitri di prodotti liquidi da inalazione e di aromi immessi in consumo”;
ww) all’articolo 6, comma 7, dopo la lettera m) è aggiunto il periodo: “Il prospetto riepilogativo di cui al presente comma deve essere reso anche in assenza di immissioni in consumo”;
xx) all’articolo 7, comma 1, dopo le parole: “per i prodotti liquidi da inalazione” sono aggiunte le parole: “e per gli aromi”;
yy) all’articolo 7, comma 1, dopo le parole: “dei prodotti liquidi da inalazione” sono aggiunte le seguenti: “e degli aromi”;
zz) all’articolo 7, comma 2, dopo le parole: “Modello F24 accise” sono aggiunte le parole: “o il sistema PagoPA.”;
aaa) all’articolo 7, comma 2, è abrogato il periodo: “L’attestazione rilasciata dalla banca convenzionata che esegue l’ordine di versamento è trasmessa in copia, entro cinque giorni dal ricevimento, all’Agenzia.”;
bbb) all’articolo 7, comma 4, dopo le parole: “per i prodotti liquidi da inalazione” sono aggiunte le seguenti: “e per gli aromi”;
ccc) all’articolo 8, comma 1, dopo le parole: “prodotti liquidi da inalazione” sono aggiunte le parole: “e gli aromi”;
ddd) all’articolo 8, comma 1, dopo le parole: “dell’imposta media di consumo” sono aggiunte le parole: “gravante sulle immissioni in consumo di prodotti liquidi con e senza nicotina e di aromi,”;
eee) all’articolo 8, comma 2, lettera f), le parole: “capacità unitaria della confezione o del dispositivo monouso” sono sostituite dalle parole: “quantità di prodotto contenuta nella confezione,”;
fff) all’articolo 8, comma 2, lettera f), le parole: “concentrazione espressa in milligrammi per millilitro della nicotina presente nella confezione” sono sostituite dalle parole: “concentrazione di nicotina presente nel prodotto, espressa in milligrammi per millilitro”;
ggg) all’articolo 8, comma 5, dopo le parole: “prodotti liquidi da inalazione” sono aggiunte le seguenti: “e di aromi”;
hhh) all’articolo 9, comma 1, lettera h), le parole: “capacità della confezione” sono sostituite dalle seguenti: “quantità di prodotto contenuta nella confezione, espressa in millilitri”;
iii) all’articolo 9, comma 3, le parole: “per la tenuta dei registri contabili e per la formazione e trasmissione telematica dei prospetti riepilogativi” sono sostituite dalle seguenti: “finalizzate alla gestione telematizzata degli adempimenti previsti dalla presente determinazione direttoriale”;
jjj) all’articolo 10, comma 1, le parole: “comma 1-bis” sono sostituite dalle parole: “commi 1-bis e 7-quater”;
kkk) all’articolo 10, comma 2, lettera d), dopo le parole: “dei prodotti liquidi da inalazione” sono aggiunte le seguenti: “e degli aromi”;
lll) all’articolo 11, nella rubrica, dopo la parola: “legittimazione” sono aggiunte le parole: “e avvertenze”;
mmm) all’articolo 11, comma 1, dopo le parole: “prodotti liquidi da inalazione” sono aggiunte le parole: “e degli aromi”;
nnn) all’articolo 11, comma 1, le parole: “comma 1-bis” sono sostituite dalle parole: “commi 1-bis e 7-quater”;
ooo) all’articolo 11, comma 1, le parole: “ulteriori disposizioni attuative” sono sostituite dalle parole: “disposizioni relative alle avvertenze”;
ppp) all’articolo 11, comma 1, le parole: “determinazione direttoriale di cui all’articolo 62-quater, comma 3-ter, del medesimo Testo unico delle accise” sono sostituite dalle parole: “apposita determinazione direttoriale”;
qqq) all’articolo 12, comma 1, le parole: “dell’entrata in vigore della presente determinazione” sono sostituite dalle parole: “del 18 marzo 2021”;
rrr) all’articolo 12, comma 2, le parole: “di entrata in vigore della presente determinazione” sono sostituite dalle parole: “del 18 marzo 2021”;
sss) all’articolo 12, comma 3, le parole: “la data di entrata in vigore della presente determinazione” sono sostituite dalle parole: “il 18 marzo 2021”;
ttt) all’articolo 12, commi 4, 5 e 6, le parole: “di entrata in vigore della presente determinazione” sono sostituite dalle parole: “del 18 marzo 2021”;
uuu) dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:
“Articolo 12-bis
Ulteriori disposizioni transitorie
1. Lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui all’articolo 62-quater, comma 7-quater, del Testo unico delle accise, non conformi alle disposizioni del predetto articolo, detenute da importatori, produttori e distributori alla data del 30 aprile 2024, è consentito sino al 31 luglio 2024.
2. Il termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-quater dell’articolo 62-quater del Testo unico delle accise, non conformi alle disposizioni del predetto articolo, presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita è stabilito con separata determinazione direttoriale.
3. I prodotti di cui al comma 1 non conformi alle disposizioni di cui al comma 7-quater dell’articolo 62-quater del Testo unico delle accise, sono identificati riportando il numero del lotto e la data di produzione nel documento di accompagnamento dei prodotti o in alternativa nella landing page di un QR code da apporre sul documento medesimo.
4. I soggetti che, alla data del 30 aprile 2024, sono autorizzati all’istituzione e gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione, trasmettono all’Agenzia, a decorrere dal primo maggio 2024 ed entro i successivi 30 giorni, un’apposita dichiarazione relativa ai prodotti di cui al comma 3, giacenti alla data del 30 aprile 2024. La dichiarazione dovrà altresì riportare gli ordinativi di fornitura aventi data certa anteriore al primo maggio 2024, risultanti da idonea corrispondenza commerciale e documentazione contabile. I soggetti di cui al precedente periodo, a decorrere dal primo maggio 2024 ed entro i successivi 30 giorni, inviano inoltre all’Agenzia una planimetria che, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, dia evidenza delle aree destinate agli aromi, nonché la documentazione attestante l’avvenuto adeguamento della cauzione già prestata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.
5. I soggetti che, alla data del 30 aprile 2024, hanno presentato istanza per l’istituzione e gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione, a decorrere primo maggio ed entro i successivi 30 giorni, trasmettono all’Agenzia apposita dichiarazione relativa ai prodotti di cui al comma 3, giacenti alla data del 30 aprile 2024. Ai fini della cauzione, trasmettono, altresì, a integrazione dell’istanza finalizzata all’autorizzazione di cui all’articolo 2, una dichiarazione integrativa relativa al prodotto giacente di cui all’articolo 62-quater, comma 7-quater, stimato alla data della dichiarazione medesima, indicando l’ammontare complessivo dell’imposta di consumo su tale giacenza, calcolata, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, nella misura del 10 per cento.
6. A decorrere dal primo maggio 2024, i rappresentanti fiscali autorizzati alla data del 30 aprile 2024, entro 30 giorni trasmettono all’Agenzia la documentazione relativa all’adeguamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della cauzione prestata.
7. A decorrere dal primo maggio 2024, i soggetti che, alla data del 30 aprile 2024, hanno presentato, ai sensi dell’articolo 8, comunicazione per la nomina di un rappresentante fiscale, ai fini della prestazione della cauzione trasmettono all’Agenzia, entro 30 giorni, a completamento della documentazione necessaria all’espletamento dell’istruttoria finalizzata all’autorizzazione di cui all’articolo 2 apposita dichiarazione integrativa relativa all’ammontare presuntivo dell’imposta media di consumo gravante sulle immissioni in consumo di prodotti di cui all’articolo 62-quater, comma 7-quater, del Testo unico delle accise, dovuta nei periodi di imposta relativi a un semestre.
8. La comunicazione degli elementi di cui all’articolo 4, comma 1, ai fini della registrazione dei prodotti di cui all’articolo 62-quater, comma 7-quater, è consentita a decorrere dalla data del 15 aprile 2024 tramite procedura informatizzata dell’Agenzia.
9. I prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, destinati all’immissione in consumo, registrati per la commercializzazione alla data del 30 aprile 2024, le cui confezioni risultino sprovviste degli elementi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), e all’articolo 4, comma 4, possono essere smaltiti sino al 31 dicembre 2024. A decorrere dal primo gennaio 2025 tutte le confezioni unitarie dei prodotti destinati all’immissione in consumo devono riportare i suddetti elementi.
10. Il termine per lo smaltimento dei prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, le cui confezioni risultino sprovviste degli elementi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), e all’articolo 4, comma 4, presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie, nonché in altri esercizi di vendita, è stabilito con separata determinazione direttoriale.”.
La presente determinazione entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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