INPS – Messaggio 05 ottobre 2022, n. 3656
Modifica articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in relazione ai titoli di soggiorno che permettono l’accesso all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui (c.d. Assegno di maternità dello Stato)
L’articolo 3, comma 3, lettera b), della legge 23 dicembre 2021, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, entrata in vigore il 1° febbraio 2022, ha modificato i titoli di soggiorno per i cittadini dei paesi extra UE, utili per accedere al cosiddetto Assegno di maternità dello Stato, così come previsto dal novellato articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, rubricato “Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)” che di seguito si riporta.
“Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l’intero nel caso in cui non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore […]”.
Alla luce di quanto disposto dal citato articolo 75, è stata ampliata la categoria di cittadini di paesi terzi all’Unione europea che possono accedere all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui. In particolare, hanno diritto all’assegno in questione le madri e i padri (naturali o adottivi/affidatari):
1) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea)”;
2) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 17 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato: “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
3) titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del D.lgs n. 286 del 1998, secondo il quale “[…] sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”;
4) titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Si ricorda che per accedere alla prestazione di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151 del 2001, sono previsti, per la madre e per il padre, ulteriori requisiti specificati rispettivamente nei punti 2 e 3 della circolare n. 143 del 16 luglio 2001.
Per ogni figlio nato o minore adottato o in affidamento spetta un assegno il cui importo viene rivalutato annualmente. Per l’anno 2022 l’assegno è pari a euro 2.183,77. Si ricorda che l’assegno spetta in misura intera se non è stato corrisposto alcun altro trattamento economico di maternità oppure in misura ridotta (quota differenziale) se l’importo del trattamento economico (previdenziale e non) di maternità è inferiore a quello dell’assegno.
Le procedure informatiche dell’Istituto sono state conseguentemente aggiornate.
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