AUTORITA’ GARANTE COMUNICAZIONI – Delibera 01 dicembre 2021, n. 390/21/CONS
Modifica del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche
Articolo 1
(Modifiche al regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’allegato A alla delibera n. 203/18/CONS, come modificato dalla delibera n. 353/19/CONS)
1. All’articolo 1
a) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) “Ente esponenziale”: ente costituito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in possesso di uno statuto, rappresentativo di particolari categorie di utenti, registrato sulla piattaforma ConciliaWeb al fine di avviare e gestire le procedure di risoluzione delle controversie in nome e per conto dei propri assistiti»;
b) alla lettera s), dopo le parole «Codice del consumo» è aggiunto il seguente periodo: «ovvero negli elenchi regionali delle associazioni di consumatori e utenti, istituiti ai sensi della legislazione di ciascuna Regione»;
c) la lettera t) è sostituita dalla seguente:
«t) “soggetto accreditato”, le Associazione di consumatori, gli Enti esponenziali, nonché gli Avvocati e i Dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti nei rispettivi Albi professionali, registrati sulla piattaforma al fine di avviare e gestire le procedure di risoluzione delle controversie in nome e per conto dei propri assistiti»;
2. All’articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’utente che intende presentare un’istanza al CORECOM accede alla piattaforma tramite le proprie credenziali SPID o mediante la carta di identità elettronica (CIE). Una volta presentata l’istanza l’utente ha la possibilità di delegare un altro utente registrato sulla piattaforma per lo svolgimento della procedura.».
3. Dopo l’articolo 4 è aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 4-bis – (Soggetti accreditati)
1. L’utente può presentare l’istanza e partecipare alla procedura tramite un soggetto accreditato, al quale conferisce apposito mandato secondo il modello presente sulla piattaforma.
2. Le Associazioni di consumatori agiscono come soggetto accreditato solo per le controversie per le quali non sia possibile il ricorso alle procedure di negoziazione paritetica, di cui all’art. 3, comma 2, lett. b), fatta salva la possibilità di procedere ai sensi dell’art. 5, comma 3.
3. Le Associazioni di consumatori iscritte unicamente in registri regionali possono agire in qualità di soggetto accreditato limitatamente alle controversie che rientrino, ai sensi dell’art. 3, comma 3, nella competenza territoriale del CORECOM della Regione nel cui elenco l’Associazione è registrata, fatto salvo quanto stabilito al comma 2. È onere di ciascuna Associazione richiedere alla Direzione la registrazione sulla piattaforma, fornendo evidenza della sussistenza dei requisiti per l’accreditamento.
4. Al fine di assicurare l’inclusione di utenti appartenenti a categorie disagiate o minoranze linguistiche, gli Enti esponenziali rappresentativi di tali utenti possono agire in qualità di soggetto accreditato, previa registrazione sulla piattaforma. A tal fine l’Ente presenta istanza di accreditamento alla Direzione, allegando la documentazione e le informazioni necessarie a comprovare la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e possesso di uno statuto;
b) scopo sociale esclusivo o prevalente consistente nella tutela di specifiche categorie di soggetti che richiedono assistenza per ragioni legate a condizioni di disabilità o appartenenza a minoranze linguistiche;
c) aver svolto l’attività di cui alla lettera b) per almeno un quinquennio;
d) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’ente medesimo
5. La Direzione, nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, verificata la sussistenza dei requisiti necessari, entro trenta giorni dalla richiesta provvede all’accreditamento sulla piattaforma del soggetto richiedente, dandone tempestiva comunicazione all’interessato.
6. In caso di violazioni delle disposizioni del presente regolamento da parte di un soggetto accreditato la Direzione procede ai sensi dell’art. 8, comma 8, del Regolamento applicativo».
4. All’articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. L’istanza presentata da un soggetto accreditato è inammissibile se non è corredata da copia del documento di identità del delegante e dal mandato, redatto secondo il modello stabilito dall’Autorità, con l’indicazione di un numero di utenza mobile o di un indirizzo e-mailriferibili all’utente.».
5. All’articolo 12, comma 5, dopo la parola «qualora» sono aggiunte le parole «per una o entrambe le parti» e sono soppresse le parole «di forza maggiore».
6. Il testo coordinato del Regolamento, aggiornato con le modifiche di cui ai commi da 1 a 5, è riportato all’allegato B alla presente delibera.
Articolo 2
(Modifiche al regolamento applicativo)
1. All’articolo 1, dell’allegato A alla delibera n. 339/18/CONS, come modificato dalla delibera n. 670/20/C0NS, le lettere j) e k) sono soppresse.
Articolo 3
(Entrata in vigore)
1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell’Autorità.
2. Le modifiche regolamentari relative all’accreditamento dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, delle Associazioni iscritte negli elenchi regionali e degli Enti esponenziali entreranno in vigore il 1° aprile 2022.
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