AGENZIA DELLE DOGANE – Determinazione 16 dicembre 2021, n. 480037/RU
Modifica delle regole amministrative per gli apparecchi senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S
Articolo 1
1. Alla determinazione direttoriale n. 172999/RU del 1° giugno 2021, recante le regole amministrative per la produzione, l’importazione l’installazione e l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta, adottata ai sensi dell’articolo 110, comma 7-ter, del T.U.L.P.S. sono apportate le seguenti modifiche:
a. L’articolo 4 è così sostituito:
Articolo 4
(REGOLE PER GLI APPARECCHI INSTALLATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 2003)
1. I nulla osta rilasciati per gli apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003, secondo quanto previsto dall’articolo 14-bis, comma 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni, cessano di avere efficacia al 28 febbraio 2022.
2. Dal 1° marzo 2022 possono essere installati solo gli apparecchi di cui al comma 1 provvisti di un nulla osta per la messa di esercizio rilasciato secondo quanto previsto dai commi seguenti e del relativo dispositivo di identificazione elettronica.
3. I soggetti ai quali sono stati rilasciati i nulla osta di cui al comma 1 possono presentare, entro il 28 febbraio 2022, apposita richiesta a ADM per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, la cui efficacia decorre dal 1° marzo 2022 e del dispositivo di identificazione elettronica.
4. Nella richiesta di cui al precedente comma devono essere autocertificate la conformità dell’apparecchio alle regole tecniche vigenti, le caratteristiche dell’apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità ai sensi dell’articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni. Nella richiesta devono essere altresì indicate la tipologia e l’ubicazione dell’esercizio in cui si intende installare l’apparecchio.
5. Entro il 31 dicembre 2023 gli apparecchi per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti.
b. L’articolo 5 è così sostituito:
Articolo 5
(REGOLE PER GLI APPARECCHI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI DI CUI ALL’ARTICOLO 110, COMMA 7, C-BIS E C-TER DEL T.U.L.P.S GIÀ INSTALLATI)
1. Gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni e che possono distribuire tagliandi, già installati alla data del 1° giugno 2021, sono inquadrati tra gli apparecchi comma 7c-bis) e comma 7c-ter).
2. Dal 1° marzo 2022 possono essere installati solo gli apparecchi di cui al comma 1 provvisti di un titolo autorizzatorio per la messa di esercizio rilasciato secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 e del relativo dispositivo di identificazione elettronica.
3. I gestori degli apparecchi di cui al comma 1 possono presentare, entro il 28 febbraio 2022, apposita richiesta a ADM per il rilascio di un titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, la cui efficacia decorre dal 1° marzo 2022 e del dispositivo di identificazione elettronica.
4. Nella richiesta di cui al precedente comma devono essere autocertificate la conformità dell’apparecchio alle regole tecniche vigenti, le caratteristiche dell’apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità ai sensi dell’articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni. Nella richiesta devono essere altresì indicate la tipologia e l’ubicazione dell’esercizio in cui si intende installare l’apparecchio.
5. Entro il 31 dicembre 2022 gli apparecchi di cui al comma 1 che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti.
6. Entro il 31 dicembre 2023 gli apparecchi di cui al comma 1 che non distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti.
c. L’articolo 6 è così sostituito:
Articolo 6
(regole per gli apparecchi comma 7 a) e comma 7 c) verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti)
1. I certificati nonché i nulla osta di distribuzione già rilasciati per apparecchi comma 7 a) verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti rimangono validi.
2. I certificati nonché i nulla osta di distribuzione già rilasciati per gli apparecchi comma 7 c) che non consentono l’azzeramento delle classifiche e dei record o che non consentono la visualizzazione in ordine cronologico dei punteggi realizzati, verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti rimangono validi.
3. I nulla osta per la messa in esercizio rilasciati per gli apparecchi indicati nei commi 1 e 2 sulla base delle regole tecniche previgenti cessano di avere efficacia al 30 giugno 2022.
4. I soggetti ai quali sono stati rilasciati i nulla osta per la messa in esercizio di cui al precedente comma possono presentare, entro il 30 giugno 2022, apposita richiesta a ADM per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, la cui efficacia decorre dal 1° luglio 2022, e del relativo dispositivo di identificazione elettronica, qualora smarrito o non funzionante.
5. Per gli esemplari di modelli di apparecchi comma 7 c) verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti che consentono l’azzeramento delle classifiche e dei record o che consentono la visualizzazione in ordine cronologico dei punteggi realizzati, cessano di avere efficacia al 30 giugno 2022 sia i certificati che i nulla osta già rilasciati per la distribuzione e la messa in esercizio.
6. L’elenco degli esemplari di modelli di cui al comma 5, predisposto sulla base delle dichiarazioni acquisite dagli OdV, sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia.
7. Entro il 30 giugno 2022 gli apparecchi di cui al comma 5 devono essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti.
d. All’articolo 8, comma 3, dopo le parole “e all’articolo 5” sono aggiunte le parole “che distribuiscono tagliandi“.
e. L’articolo 10 è così sostituito:
Articolo 10
(DISPOSIZIONI TRANSITORIE)
1. Nel periodo intercorrente fra il 1° giugno 2021 e il 28 febbraio 2022 è consentito il rilascio di titoli autorizzatori relativi ad apparecchi certificati sulla base delle regole tecniche previgenti, nonché l’installazione degli apparecchi sulla base delle regole amministrative previgenti.
2. Gli apparecchi di cui al comma precedente dovranno adeguarsi alle disposizioni recate dal capo 3 del presente provvedimento.
3. I nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi rilasciati sulla base delle regole tecniche previgenti cessano, comunque, di avere efficacia al 1 marzo 2022, fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, comma 3 della presente determinazione.
4. Con successivi provvedimenti del Direttore Giochi saranno determinate la tempistica e le modalità con cui potranno essere richiesti i titoli autorizzatori sulla base delle regole tecniche vigenti e delle regole amministrative definite dal presente provvedimento, le modalità di presentazione delle richieste di verifica tecnica di conformità degli apparecchi e la modulistica da utilizzare per le richieste e per le autocertificazioni, nonché gli ulteriori aspetti attuativi.
5. L’applicazione della regolamentazione posta dal presente provvedimento e dalla determinazione direttoriale n. 151294 del 18 maggio 2021 agli apparecchi in uso nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S. decorre dal 1 luglio 2022. Le modalità relative all’utilizzo degli apparecchi nelle attività di spettacolo viaggiante saranno definite con successivo provvedimento condiviso con il Ministero della Cultura.