MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 20 maggio 2024
Modifiche al decreto 15 giugno 2016 in materia di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 giugno 2016
1. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al preambolo, sono aggiunti, infine, i seguenti visti:
«Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante “Disposizioni in materia di adempimento collaborativo”, e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera c) che ha introdotto all’art. 6 del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, il comma 2-bis il quale nei riguardi dei contribuenti in regime di adempimento collaborativo prevede che “l’Agenzia delle entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole a un’istanza di interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio effettuata ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera b), invita il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la propria posizione” rinviandone l’attuazione a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 219, concernente “Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente” e in particolare, l’art. 1, comma 1, lettera n), il quale ha sostituito l’art. 11 della medesima legge 27 luglio 2000, n. 212;»;
b) all’art. 1, comma 2, le parole: «nell’art. 11, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212» sono sostituite dalle seguenti: «nell’art. 11, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 27 luglio 2000, n. 212»;
c) all’art. 3:
1) al comma 3, secondo terzo periodo, le parole: «nel caso in cui l’istanza viene presentata ad un ufficio non competente alla trattazione, quest’ultimo la trasmette immediatamente all’ufficio competente. In tal caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di cui all’art. 2, comma 2,»;
2) al comma 4, le parole: «ha effetto» sono sostituite dalla seguente: «incide»;
d) all’art. 4, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) l’indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.»;
e) all’art. 5:
1) al comma 1, dopo le parole: «all’art. 4, comma 1» sono inserite le seguenti: «, lettere f) e f-bis)»;
2) al comma 2, dopo le parole: «all’art. 4, comma 1» sono inserite le seguenti: «lettere f) e f-bis),»;
f) all’art. 6, comma 1:
1) alla lettera b), le parole: «all’art. 7, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «all’art. 7, commi 1-bis, 1-quater e 1-quinquies»;
2) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) l’istanza di interpello risulta priva dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) e 2.»;
g) all’art. 7, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le modalità e i termini di cui al comma 2, il termine di quarantacinque giorni previsto per la risposta alla istanza di interpello è in ogni caso sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere di cui al periodo precedente non è reso entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, l’amministrazione risponde comunque all’istanza di interpello.
1-ter. Se il periodo di sospensione per richiesta di parere obbligatorio di cui al comma 1-bis termina tra 1° e il 31 agosto il termine per la risposta di cui al comma 1 è in ogni caso sospeso fino al 31 agosto.
1-quater. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.»;
h) all’art. 9:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell’ufficio competente» sono inserite le seguenti: «non è impugnabile e»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «sono nulli» sono sostituite dalle seguenti: «sono annullabili»;
3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Le disposizioni di cui all’art. 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’art. 52, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall’amministrazione nel corso dell’istruttoria delle istanze di interpello.
4-bis. Per gli effetti di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, si considerano tempestive le istanze di interpello presentate entro quarantacinque giorni dalla scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento degli altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima ed esaurienti le istanze che contengono gli elementi di cui all’art. 4, commi 1, lettere a), b), c), d) ed e) e 2.»;
i) dopo l’art. 9, sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Invito al contraddittorio in caso di risposta sfavorevole al contribuente a un’istanza di interpello) – 1. L’ufficio, prima di notificare una risposta sfavorevole ovvero parzialmente sfavorevole a un’istanza di interpello, comunica al contribuente istante, con le stesse modalità previste per la notifica della risposta all’istanza di interpello, uno schema di risposta contenente la sintetica illustrazione della propria posizione, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali osservazioni.
2. Se il termine di cui al comma 1 previsto per la presentazione delle osservazioni cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
3. Il termine per la risposta all’istanza di interpello di cui all’art. 7, comma 1, è in ogni caso sospeso per un periodo di sessanta giorni decorrenti dalla data della notifica al contribuente dello schema di risposta di cui al comma 1. Il presente periodo di sospensione di sessanta giorni è cumulabile con il periodo di sospensione previsto dall’art. 7, comma 1-bis del presente decreto.
Art. 9-ter (Invito al contraddittorio in caso di posizione contraria a una comunicazione di rischio) – 1. L’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente alla gestione delle interlocuzioni costanti e preventive con i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, prima di formalizzare qualsiasi posizione contraria a una comunicazione di rischio, effettuata ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, comunica al contribuente istante, al domicilio ovvero ai recapiti telematici indicati nella comunicazione di rischio, uno schema di risposta contenente la sintetica illustrazione della propria posizione, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali osservazioni. Se il termine previsto per la presentazione delle osservazioni cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.»;
l) l’art. 10 è abrogato.