AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 373040 del 17 ottobre 2023
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive modificazioni
Dispone:
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 concernente “Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica”, e successive modificazioni
Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
1. “Modalità di presentazione”
1.1 Il punto 4.5.2 è sostituito dal seguente:
“L’attivazione delle deleghe comunicate con le modalità di cui al punto precedente è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro indicati al punto 6.1 e contenuti nella dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega o per i soggetti che operano in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98) ovvero in regime forfetario (articolo 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni), contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega.”
1.2 Il punto 4.5.5 è sostituito dal seguente:
“L’attivazione delle deleghe comunicate con le modalità di cui al punto precedente è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro indicati al punto 6.1 e contenuti nella dichiarazione IVA presentata dal delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega o, per i soggetti che operano in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98) ovvero in regime forfetario (articolo 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni), contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega.”
1.3 Il punto 4.7 è sostituito dal seguente:
“Nel caso di soggetti deleganti per i quali non risulta presentata una dichiarazione IVA o un modello Redditi nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega, l’invio del modulo di cui al punto 2.1 è effettuato con le modalità di cui ai punti 4.1, 4.2. o 4.8.”.
2. “Dati essenziali per l’attivazione delle deleghe”
2.1 Al punto 6.1, l’ultimo punto elenco è sostituito dai seguenti:
“- i seguenti elementi di riscontro necessari a garantire l’effettivo conferimento della delega all’intermediario, relativi alla dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega:
– l’importo corrispondente al volume d’affari;
– gli importi corrispondenti all’imposta dovuta e all’imposta a credito.
– per i soggetti che operano in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98) ovvero in regime forfetario (articolo 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni), i seguenti elementi di riscontro necessari a garantire l’effettivo conferimento della delega all’intermediario, contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega:
– l’importo del reddito lordo complessivo e l’importo corrispondente al reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM;
– l’importo corrispondente al reddito complessivo.”.
2.2 Il punto 6.3 è sostituito dal seguente:
“Per i soggetti deleganti per i quali non risulta presentata né una dichiarazione IVA né una dichiarazione dei redditi nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega, l’invio del modulo di cui al punto 2.1 è effettuato con le modalità di cui ai punti 4.1, 4.2. o 4.8.”.
MOTIVAZIONI
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia. L’obbligo riguarda sia le operazioni tra soggetti Iva, sia le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un consumatore finale.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, e successive modificazioni, sono state disciplinate le modalità per consentire il conferimento o la revoca delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica.
Con il presente provvedimento, in considerazione dell’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai soggetti che applicano il regime forfetario, disposta dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, si prevede la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione IVA, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente. Sono di conseguenza aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
– Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
– Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
b) Normativa di riferimento:
– Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
– Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni;
– Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni, recante disposizioni in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, che individua le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019 e successive modificazioni, che individua le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni, che individua le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 291241 del 5 novembre 2018 (e successive modificazioni), recante le modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 relativo alle modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, riguardante la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 9652 del 12 gennaio 2023 relativo all’ estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento e modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegato
SPECIFICHE TECNICHE
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