Agenzia delle Entrate – Provvedimento n. 340401 del 2 settembre 2022

Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 253155 del 30 giugno 2022, in tema di trasmissione dei dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività di impresa, arte e professione e dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 253155 del 30 giugno 2022

1.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 253155 del 30 giugno 2022 sono apportate le seguenti modifiche:

  1. al punto 3.2, secondo periodo, le parole “secondo giorno” sono sostituite dalle parole “terzo giorno”;
  2. il punto 3.4 è sostituito come segue: “La prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, è effettuata dai prestatori di servizi di pagamento a partire dal 5 settembre ed entro il 15 ottobre 2022”;
  3. il punto 5 è sostituito come segue: “Entro il 30 novembre 2022, i prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA le informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022”.

 

MOTIVAZIONI

Con provvedimento n. 253155 del 30 giugno 2022 sono state definite le informazioni, le modalità e i termini entro cui gli operatori finanziari devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, tramite la società PagoPA S.p.a, i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate da questi ultimi mediante gli stessi strumenti (articolo 22, comma 5, ultimo periodo del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124).

In particolare, il provvedimento ha stabilito che la prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, fosse effettuata entro il 5 settembre p.v. e che entro il 31 ottobre fossero trasmesse le informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. Inoltre, il provvedimento ha stabilito che – a regime – il flusso informativo dovrà essere trasmesso entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione.

Diversi operatori finanziari hanno segnalato all’Agenzia delle entrate difficoltà tecniche nel rispettare le scadenze di trasmissione sopra citate.

Tanto premesso, con il presente provvedimento sono prorogati i predetti termini di trasmissione rispettivamente al 15 ottobre p.v. per le operazioni contabilizzate dal 1° settembre e al 30 novembre per la trasmissione delle informazioni relative alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. Inoltre, è stato ampliato di un giorno il termine di trasmissione a regime.

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

˗    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

˗    Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)

˗    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Normativa di riferimento:

˗    decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11

˗    decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

˗    decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (art. 22 commi 5 e 6), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157

˗    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605

˗    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

˗    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 253155 del 30 giugno 2022

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.