AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 52642 del 24 febbraio 2023
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022 in tema di ‘nuovo regime patent box’ introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234
Dispone:
1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il punto 3.4 è sostituito dal seguente:
“3.4 Le attività da cui originano le spese di ricerca e sviluppo di cui ai punti precedenti devono essere svolte in laboratori, o strutture, situati nel territorio dello Stato italiano, in Stati appartenenti all’Unione europea, in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, ovvero in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni ai sensi del DM 4 settembre 1996. Qualora l’attività di ricerca e sviluppo sia svolta da un commissionario, quest’ultimo, nonché qualsiasi eventuale sub-commissionario, deve essere fiscalmente residente negli Stati di cui al precedente periodo.”;
b) il punto 11.2 è sostituito dal seguente:
“11.2 La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per il primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime patent box la firma elettronica con marca temporale può essere apposta entro 6 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.”;
c) il punto 11.4 è sostituito dal seguente:
“11.4 La totale assenza di documentazione o la non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella documentazione esibita, comportano il recupero integrale dell’agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni. L’assenza della firma elettronica con marca temporale comporta la non applicazione dell’esimente sanzionatoria, con conseguente irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 in caso di recupero a tassazione in tutto o in parte della maggiorazione dedotta.”.
d) al punto 12.5, la data “28 dicembre 2021” è sostituita con“22 ottobre 2021”.
MOTIVAZIONI
L’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha semplificato il precedente regime patent box, di cui dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, trasformandolo in un regime di tipo “front-end”.
Il comma 6 del citato articolo prevede la possibilità per i soggetti beneficiari del nuovo regime agevolativo di indicare le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione mediante idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022. In caso di rettifica della maggiorazione, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica qualora nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria detta documentazione.
Il punto 11.2 del Provvedimento del 15 febbraio 2022 stabilisce che la documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La predisposizione della documentazione idonea con apposizione della firma elettronica con marca temporale rappresenta condizione necessaria per la disapplicazione della sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e non per la fruizione dell’agevolazione.
Il presente Provvedimento ha la finalità di modificare il Provvedimento del 15 febbraio al fine di renderlo maggiormente aderente al dettato normativo.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a);
– Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1, art. 6, comma 1);
– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
– Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
Disciplina normativa di riferimento:
– Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 28 dicembre 2021, n. 234.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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