CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 28 giugno 2019, n. 55
Modifiche al “Regolamento per la concessione del patrocinio e del contributo”
Il Consiglio Nazionale nella seduta del 12 giugno 2019 ha apportato alcune modifiche al Regolamento per la concessione del patrocinio e del contributo approvato lo scorso 5 dicembre ed inviato con informativa n. 99/2018.
Le modifiche riguardano i requisiti per la concessione del patrocinio agli eventi formativi organizzati dagli Ordini ed agli eventi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini territoriali (art. 2 ed art. 4 del Regolamento).
Con riferimento al patrocinio degli eventi formativi organizzati dagli Ordini, la nuova formulazione dell’articolo 2 del Regolamento prevede come alternativi i saluti istituzionali del Consiglio nazionale e l’intervento di un suo rappresentante (requisiti in precedenza previsti come cumulativi). L’art. 2, comma 2, lett. b del testo modificato, infatti, richiede che il programma preveda i “saluti istituzionali o l’intervento del Presidente o di una delle altre cariche del Consiglio Nazionale, del Consigliere nazionale eletto in rappresentanza del territorio in cui si svolge l’evento ovvero del Consigliere nazionale avente una delega nella materia oggetto dell’evento”.
Restano confermati gli altri requisiti richiesti dall’art. 2 (approvazione dell’evento formativo da parte del Consiglio Nazionale, gratuità dell’evento e partecipazione aperta agli iscritti negli albi DCEC di almeno la Regione di appartenenza dell’Ordine che lo ha organizzato) che, nel nuovo testo, sono descritti dalle lettere a) e c) del comma 2.
Allegato
Regolamento per la concessione del patrocinio e del contributo
Articolo 1
Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e del contributo economico da parte del Consiglio Nazionale agli Ordini territoriali in relazione all’organizzazione degli eventi formativi da loro promossi anche in associazione con altri Ordini ed eventualmente anche di intesa con associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e con istituzioni culturali ed economiche. Disciplina altresì la concessione del patrocinio non associato a contributo economico ad iniziative sportive e culturali organizzate dagli Ordini territoriali, nonché agli eventi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini territoriali.
Articolo 2
Concessione del patrocinio e del contributo agli Ordini territoriali per l’organizzazione di eventi formativi
Il Consiglio Nazionale concede il patrocinio agli eventi, quali convegni, seminari o giornate di studio, organizzati dagli Ordini territoriali anche in associazione tra loro o di intesa con associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e con istituzioni culturali ed economiche. La concessione del patrocinio autorizza il soggetto richiedente all’uso del logo del Consiglio Nazionale.
Il patrocinio è concesso con apposita delibera del Consiglio Nazionale a condizione che:
a) l’iniziativa rientri tra gli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale;
b) il programma preveda i saluti istituzionali o l’intervento del Presidente o di una delle altre cariche del Consiglio Nazionale, del Consigliere nazionale eletto in rappresentanza del territorio in cui si svolge l’evento ovvero del Consigliere nazionale avente una delega nella materia oggetto dell’evento;
c) la partecipazione all’evento sia gratuita e aperta a tutti gli iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili almeno della Regione a cui appartiene l’Ordine che ha organizzato l’evento (NOTA 1).
Gli Ordini interessati ad ottenere il patrocinio devono presentare, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell’evento, apposita istanza al Consiglio Nazionale. La domanda, sottoscritta dal Presidente dell’Ordine e corredata dal programma dettagliato dell’evento, deve indicare la data ed il luogo di svolgimento dello stesso, nonché contenere ogni altra notizia utile ai fini dell’istruttoria.
Il Consiglio Nazionale riconosce un contributo alle spese di organizzazione dell’evento a cui conceda il proprio patrocinio purché le spese per la sua organizzazione risultino eccedenti rispetto alle entrate relative. Il contributo, nell’ambito delle risorse stanziate nel bilancio preventivo, è erogato nella misura massima di euro mille e per non più di un evento per ogni Ordine per ciascun anno.
La richiesta per il riconoscimento del contributo economico deve essere tassativamente formulata contestualmente alla richiesta di patrocinio. Il contributo può essere deliberato solo a favore degli Ordini che siano in regola con il pagamento dei contributi di cui all’articolo 29, comma 1 lett. h) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 relativi all’annualità precedente.
Ai fini dell’erogazione del contributo, entro il temine perentorio di due mesi dallo svolgimento dell’evento deve essere presentato al Consiglio Nazionale il rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese nonché la documentazione relativa alle spese sostenute e agli interventi svolti e/o una relazione riassuntiva dei lavori. Il Consiglio Nazionale si riserva di pubblicare sull’organo di stampa nazionale di categoria il materiale ricevuto. La mancata presentazione della documentazione necessaria nei termini indicati comporta la decadenza dal diritto all’erogazione del contributo.
Articolo 3
Concessione del patrocinio ad eventi sportivi e culturali organizzati dagli Ordini territoriali
Il Consiglio Nazionale concede il patrocinio agli eventi sportivi e culturali organizzati dagli Ordini territoriali anche in associazione tra loro o di intesa con associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e con istituzioni culturali ed economiche.
Gli Ordini interessati ad ottenere il patrocinio devono presentare, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell’evento, apposita istanza al Consiglio Nazionale. La domanda, sottoscritta dal Presidente dell’Ordine e corredata dal programma dell’evento, deve indicare la data ed il luogo di svolgimento dello stesso, nonché contenere ogni altra notizia utile ai fini dell’istruttoria. Il programma dell’evento deve prevedere obbligatoriamente i saluti istituzionali del Presidente o di una delle altre cariche del Consiglio Nazionale, ovvero del Consigliere Nazionale eletto in rappresentanza del territorio in cui si svolge l’evento.
La concessione del patrocinio è valutata discrezionalmente dal Consiglio Nazionale e non comporta l’erogazione di benefici economici di alcun genere a favore del soggetto richiedente. La concessione del patrocinio autorizza il soggetto richiedente all’uso del logo del Consiglio Nazionale.
Articolo 4
Concessione del patrocinio ad eventi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini territoriali
Il patrocinio a titolo gratuito può essere concesso anche a soggetti terzi, pubblici e privati, quali Università, associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni, per iniziative che il Consiglio Nazionale ritenga meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, economiche e sociali.
La concessione del patrocinio è valutata discrezionalmente dal Consiglio Nazionale e non comporta l’erogazione di benefici economici di alcun genere a favore del soggetto richiedente. La concessione del patrocinio autorizza il soggetto richiedente all’uso del logo del Consiglio Nazionale.
Il patrocinio viene concesso alle singole iniziative, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.
I soggetti che intendono richiedere il patrocinio debbono presentare apposita istanza scritta al Consiglio Nazionale, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell’evento. Alla domanda deve essere allegato il programma definitivo dell’iniziativa che deve prevedere obbligatoriamente i saluti istituzionali o l’intervento del Presidente o di una delle altre cariche del Consiglio Nazionale, del Consigliere nazionale eletto in rappresentanza del territorio in cui si svolge l’evento ovvero del Consigliere nazionale avente una delega nella materia oggetto dell’evento (NOTA 2).
La concessione del patrocinio comporta l’impegno da parte del soggetto richiedente di far pervenire al Consiglio Nazionale, a conclusione dell’evento, una comunicazione contenente l’esito dell’iniziativa.
Articolo 5
Provvedimenti del Presidente
Qualora le richieste di cui agli articoli 2, 3, e 4 del presente Regolamento pervengano entro i trenta giorni precedenti lo svolgimento dell’evento ma la prima seduta utile di Consiglio Nazionale sia fissata in una data successiva a quella dello svolgimento dell’evento per cui è richiesto il patrocinio, il Presidente adotta il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio e contributo salva successiva ratifica da parte del Consiglio Nazionale.
Articolo 6
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2019. In relazione alle istanze presentate fino al 31 dicembre 2018, continua a trovare applicazione il testo del Regolamento per la concessione del patrocinio e del contributo approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta dell’11-12 novembre 2009.
Le richieste di erogazione del contributo collegate alle concessioni del patrocinio deliberate entro il 31 dicembre 2018, ai sensi del Regolamento per la concessione e del contributo approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta dell’11-12 novembre 2009, devono essere perentoriamente formulate entro il 31 marzo 2019.
—
Note:
1 Comma così modificato con delibera del CNDCEC del 12 giugno 2019.
2 Comma così modificato con delibera del CNDCEC del 12 giugno 2019.
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