MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Circolare n. 4242 del 21 dicembre 2023
Modifiche alla Circolare 16 giugno 2022 n. 237343, recante “Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla Legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali”
1 Premessa
1.1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 5 maggio 2022, stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali ai sensi dell’articolo 27, commi 8 e 8-bis, del decreto legge n. 83 del 2012, demandando ad un’apposita circolare esplicativa la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l’accesso alle agevolazioni e il funzionamento del regime di aiuto.
1.2. La circolare 16 giugno 2022 n. 237343, emessa in base a quanto disposto dall’articolo 5, comma 14, del predetto decreto 24 marzo 2022, è finalizzata a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili ai fini dell’accesso alle agevolazioni. Sono, inoltre, definite modalità, forme e termini di presentazione delle domande e fornite specificazioni relative ai criteri e all’iter di valutazione, alle condizioni e ai limiti di ammissibilità delle spese e dei costi, alle soglie e ai punteggi minimi ai fini dell’accesso alle agevolazioni. Sono, altresì, indicate le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle agevolazioni, nonché l’elenco degli oneri informativi per le imprese.
1.3. La normativa di attuazione dello strumento prevede una prevalente operatività nell’ambito della disciplina dettata dal regolamento (UE) n. 651/2014 (c.d. regolamento generale di esenzione per categoria – GBER) che consente, nel rispetto delle condizioni ivi previste in funzione della tipologia di aiuti di volta in volta applicabile, di sostenere la realizzazione di programmi di investimenti produttivi, nonché programmi volti alla tutela dell’ambiente e progetti di formazione del personale, ricerca, sviluppo e innovazione.
1.4. Il regolamento (UE) n. 1315/2023 della Commissione, del 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 167 del 30 giugno 2023, ha apportato delle modifiche al regolamento (UE) n. 651/2014.
1.5. Il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 10 novembre 2023, pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero, ha provveduto ad adeguare – attraverso le modifiche apportate con la tecnica delle novelle – il testo normativo vigente del decreto ministeriale 24 marzo 2022 alle nuove disposizioni di interesse previste dal richiamato regolamento (UE) n. 1315/2023.
2 Modifiche alla circolare 16 giugno 2022 n. 237343
2.1. La presente Circolare, al fine di adeguare la disciplina attuativa dello strumento agevolativo alle modifiche introdotte al Regolamento (UE) n. 651/2014 dal richiamato Regolamento (UE) n. 1315/2023, e ferma restando la validità di tutto quanto non espressamente modificato, apporta le successive modifiche alla Circolare 16 giugno 2022 n. 237343:
a) al punto 3:
1) alla lettera h) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “A sono i primi 55 milioni di euro di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 110 milioni di euro e C è la parte di costi ammissibili superiore a 110 milioni di euro”;
2) la lettera l) è sostituita dalla seguente: “l) “innovazione dell’organizzazione”: la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell’impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell’impresa, ad esempio attraverso l’uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;”;
3) la lettera m) è sostituita dalla seguente: “m) “innovazione di processo”:
l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l’uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati”;
4) la lettera o) è sostituta dalla seguente: “o) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy”;
5) la lettera r) è sostituita dalla seguente: “r) “Regolamento de minimis”: il regolamento della Commissione in vigore relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, e successive modificazioni e integrazioni”;
6) la lettera t) è sostituita dalla seguente: “t) “ricerca industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l’intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche”;
7) alla lettera v), dopo le parole “allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati” sono aggiunte le seguenti: “, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi [blockchain], l’intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge)”;
8) la lettera x) è sostituita dalla seguente: “x) “tutela ambientale”: qualsiasi azione o attività volta a ridurre o a prevenire l’inquinamento, gli impatti ambientali negativi o altri danni all’ambiente fisico (inclusi aria, acqua e suolo), agli ecosistemi o alle risorse naturali causati da attività umane, comprese le azioni dirette ad attenuare i cambiamenti climatici, a ridurre il rischio di tali danni, a proteggere e ripristinare la biodiversità o a promuovere un uso più efficiente delle risorse naturali, tra cui le misure di risparmio energetico e l’impiego di fonti di energia rinnovabili e di altre tecniche di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti, nonché a effettuare una transizione verso modelli di economia circolare per ridurre l’uso di materiali primari e aumentare l’efficienza. Sono incluse anche azioni che potenziano la capacità di adattamento e riducono al minimo la vulnerabilità agli impatti climatici;”
b) al punto 5.3, quarto periodo, dopo le parole “Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente” sono aggiunte le seguenti: “alle imprese di grandi dimensioni e alle PMI”;
c) il punto 5.4 è sostituito dal seguente: “I programmi di investimento per la tutela ambientale sono ammissibili alle agevolazioni, in conformità ai divieti e alle limitazioni stabiliti dal Regolamento GBER per gli aiuti per la tutela ambientale, e devono essere volti:
a) alla tutela dell’ambiente, compresi gli aiuti per la riduzione e l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 36 del Regolamento GBER;
b) all’introduzione di misure di efficienza energetica, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis del Regolamento GBER;
c) alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, dell’idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 41 del Regolamento GBER;
d) alla riparazione dei danni ambientali, al ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, alla protezione o al ripristino della biodiversità e all’attuazione di soluzioni basate sulla natura per l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 45 del Regolamento GBER;
e) all’efficienza nell’utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione verso un’economia circolare, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 47 del Regolamento GBER.”
d) al punto 5.7, lettera c), le parole “di cui al punto 5.4, lettere d) ed e)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al punto 5.4, lettera c)”;
e) al punto 6.5, le parole “così come determinati dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 del Regolamento GBER” sono sostituite dalle seguenti: “così come determinati dagli articoli 36, 38, 38-bis, 41, 45 e 47 del Regolamento GBER”;
f) al punto 6.8, lettera d), dopo le parole “direttamente imputabili al progetto” sono aggiunti i seguenti periodi: “Tali costi possono essere in alternativa calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria pari al 20 %, applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a c). In tal caso, i costi del progetto di ricerca e sviluppo utilizzati per il calcolo dei costi indiretti sono stabiliti sulla base delle normali prassi contabili e comprendono unicamente i costi ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a c).”
g) al punto 7.1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) dagli articoli 36, 38, 38-bis, 41, 45 e 47 del Regolamento GBER per i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al precedente punto 5.4”;
h) il punto 7.7 è sostituito dal seguente: “6. La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa non può essere superiore al 75 per cento degli investimenti e delle spese ammissibili relative alle spese di consulenza, a quelle degli eventuali progetti di innovazione di processo e di innovazione dell’organizzazione e per la formazione del personale e a quelli di ricerca e sviluppo sperimentale.”
i) al punto 7.11:
1) alla lettera a), le parole “100 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “110 milioni di euro”;
2) alla lettera b), le parole “7,5 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “8,25 milioni di euro”;
3) alla lettera c), le parole “2 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “2,2 milioni di euro”;
4) la lettera d), è sostituita dalla seguente: “d) a 30 milioni di euro per i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 5.4, ovvero 25 milioni di euro per i progetti rientranti nella fattispecie prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera s-bis, del Regolamento GBER;”
5) alla lettera e), le parole “7,5 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “12,5 milioni di euro”;
6) alla lettera f), le parole “2 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “3 milioni di euro”;
7) alla lettera g), le parole “20 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “35 milioni di euro”;
8) alla lettera h), le parole “15 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “25 milioni di euro”;
j) il punto 8 è soppresso;
k) al punto 10.4, sono eliminate le parole: “e a definire il valore della partecipazione di cui al punto 8, qualora richiesta”;
l) al punto 11.9, le parole “Ministro dello sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro delle imprese e del made in Italy”;
m) al punto 12.1, sono eliminate le parole: “, che può essere subordinata, in caso di esercizio della facoltà di cui al punto 8.1, alla preventiva acquisizione della partecipazione al capitale da parte dello stesso Soggetto gestore con le modalità previste dal punto 8.”;
n) al punto 12.2, sono eliminate le parole: “nonché della partecipazione se prevista,”;
o) al punto 12.5, è eliminata la lettera c);
p) al punto 15.2, lettera d), dopo le parole “di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013” sono aggiunte le seguenti: “e al regolamento (UE) n. 1060/2021”;
q) al punto 20.1 le parole “il portale del Ministero dello sviluppo economico: www.mise.gov.it” sono sostituite dalle seguenti: “il portale del Ministero delle imprese e del Made in Italy: www.mimit.gov.it”;
2.2. L’Allegato n. 1 “Elenco delle attività ammissibili” è sostituito dal seguente:
Allegato
(testo dell’allegato)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 16 gennaio 2020, n. 10088 - Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali
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