MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Circolare n. 1115 del 22 luglio 2024
Modifiche alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, recante termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 22 aprile 2022 (Beni strumentali – Nuova Sabatini), a seguito dell’entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del Decreto interministeriale n. 43, del 19 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80, del 5 aprile 2024 e recante il regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento
1. Premessa
L’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto la concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un contributo, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.
Con il decreto–legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, al comma 1 dell’articolo 8, è stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle piccole e medie imprese anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul predetto plafond di provvista costituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.a.
Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno, n 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, all’articolo 21, ha previsto:
a) al comma 1, il riconoscimento dei contributi di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento;
b) al comma 2, la concessione delle agevolazioni, nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento;
c) al comma 3, che i contributi, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla applicabile normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:
– 5 per cento, per le micro e piccole imprese;
– 3,575 per cento, per le medie imprese;
d) al comma 4, che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevista per i contributi di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è integrata di euro 10 milioni per l’anno 2019, di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 10 milioni per l’anno 2024; al fine di assicurare l’operatività della misura, risorse trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualità previste;
e) al comma 5, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l’esecuzione del piano di capitalizzazione dell’impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi compresa la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione.
L’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto l’innalzamento (a decorrere dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020) dell’importo del finanziamento, a fronte del quale il contributo pubblico è erogato all’impresa beneficiaria in un’unica soluzione, da euro 100.000,00 a euro 200.000,00.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 22 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2022, ha definito la disciplina della misura agevolativa per l’acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali, in attuazione delle misure previste dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2015.
Le modalità di attuazione del Capo II (Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green) del citato decreto 22 aprile 2022 sono state definite con la circolare di questa Direzione Generale 6 dicembre 2022, n. 410823 e successive modifiche ed integrazioni.
Il decreto 19 gennaio 2024, n. 43 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80, del 5 aprile 2024 e recante il regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento, inattuazione di quanto disposto dall’articolo 21, comma 5, del decreto-legge n. 34/2019, ha definito i requisiti, le condizioni e le modalità per l’accesso delle PMI al contributo di cui al decreto-legge n. 34/2019.
La presente circolare, modifica la circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione per la capitalizzazione di cui all’articolo 6 del citato decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43.
Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.
2. Modifiche alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022
La circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 di questa Direzione generale è modificata come segue:
a) il paragrafo 1 è integrato dai seguenti periodi:
“Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” all’articolo 21, ha previsto:
a) al comma 1, il riconoscimento dei contributi di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento;
b) al comma 2, la concessione delle agevolazioni, nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento;
c) al comma 3, che i contributi, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla applicabile normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:
– 5 per cento, per le micro e piccole imprese;
– 3,575 per cento, per le medie imprese;
d) al comma 4, che:
– l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevista per i contributi di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è integrata di euro 10 milioni per l’anno 2019, di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 10 milioni per l’anno 2024;
– al fine di assicurare l’operatività della misura, le risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualità previste;
e) al comma 5, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l’esecuzione del piano di capitalizzazione dell’impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi compresa la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione.”;
“In attuazione di quanto disposto dall’articolo 21, comma 5, del decreto-legge n. 34/2019 è stato adottato il decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2024 e recante il regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento. Tale decreto contiene la nuova disciplina di attuazione della misura di sostegno alla capitalizzazione, stabilendo altresì le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni.”;
“Le disposizioni inerenti al decreto 22 aprile 2022, di cui alla presente circolare, si applicano a tutte le domande presentate a partire dal termine definito al punto 16.1.”;
b) al paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti definizioni:
e) “decreto Capitalizzazione: il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 19 gennaio 2024, n. 43, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2024”;
t) “operazione societaria straordinaria”: variazione della PMI per effetto di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio;”;
c) al paragrafo 3, è aggiunto il punto 3.2:
“3.2 L’intervento agevolativo di cui al decreto Capitalizzazione, è così articolato:
– la PMI delibera l’aumento di capitale nei termini e nelle modalità previste dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto Capitalizzazione e dal punto 5.4 della presente circolare.
– La PMI compila il modulo di domanda, esclusivamente in forma telematica, utilizzando la procedura disponibile nella piattaforma.
– La PMI presenta al soggetto finanziatore la domanda di agevolazione e la correlata richiesta di finanziamento a copertura del programma d’investimento.
– Il soggetto finanziatore verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande di finanziamento pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.
– Il soggetto finanziatore, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista resa disponibile da CDP, oppure mediante diversa provvista. La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e alle condizioni di operatività del Fondo stesso stabiliti dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 69/2013.
– Il soggetto finanziatore che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
– Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e al relativo soggetto finanziatore.
Il contributo concesso dal Ministero alla PMI, a fronte del finanziamento, è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento quinquennale convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 5,00 % annuo per le micro e piccole imprese e del 3,575% annuo per le medie imprese.
– La PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi al provvedimento di concessione, sottoscrive l’aumento di capitale nelle modalità previste dall’ articolo 5, comma 3, e dall’articolo 9, comma 2, del decreto Capitalizzazione e dal punto 5.4 della presente circolare.
– La PMI, entro e non oltre i trenta giorni successivi al provvedimento di concessione, versa la percentuale dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto, nelle modalità stabilite dall’articolo 5, commi 4 e 5, e dall’articolo 9, comma 2, del decreto Capitalizzazione e dal punto 5.4 dalla presente circolare.
– Il soggetto finanziatore si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione oppure, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.
– La PMI effettua il versamento della quota dell’aumento di capitale, non versata entro il termine previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto Capitalizzazione (i.e. entro i trenta giorni successivi alla concessione), nei termini e nelle modalità previste dall’articolo 5, comma 7, del decreto Capitalizzazione e dal punto 5.4 della presente circolare.
– La PMI, ultimato il programma d’investimento e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, compila, in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta di erogazione del contributo e la trasmette al Ministero tramite piattaforma, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta, secondo le modalità di cui al paragrafo 13, con conseguente attivazione delle verifiche propedeutiche al pagamento della prima quota di contributo di cui al punto 8.12 o, in alternativa, del medesimo contributo in un’unica soluzione nel caso di domande che presentano i requisiti di cui al successivo punto 13.2.
– Nel caso di domande che non presentano i requisiti di cui al punto 13.2, per le quali l’erogazione del contributo è disposta dal Ministero in più quote annuali, al fine di attivare le verifiche propedeutiche al pagamento delle quote di contributo successive alla prima, la PMI conferma annualmente, in via esclusivamente telematica attraverso l’accesso alla piattaforma, che non sono intervenute variazioni dei dati già trasmessi al Ministero nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo, nonché il rispetto degli obblighi previsti dal decreto di concessione delle agevolazioni. In caso di intervenute variazioni, non comunicate precedentemente al Ministero, per l’attivazione della procedura di pagamento delle quote successive, la PMI provvede prima a comunicare al Ministero la tipologia di variazione, allegando l’eventuale documentazione necessaria, come previsto al punto 13.7.”;
d) al paragrafo 4, è aggiunto il punto 4.4:
“4.4 Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al decreto Capitalizzazione, le PMI che alla data di presentazione della domanda, rispettano i requisiti previsti dai punti 4.1, 4.2 e 4.3 della presente circolare e che:
– sono costituite in forma di società di capitali;
– non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all’art 2632 codice civile;
– sono state impegnate in un processo di capitalizzazione ai sensi dell’articolo 5 del decreto Capitalizzazione.”;
e) l’intestazione del paragrafo 5 è modificata come segue:
“5. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO E CARATTERISTICHE DELL’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE”
f) al paragrafo 5, è aggiunto il punto 5.4:
“5.4 Esclusivamente per le PMI che possono beneficiare delle agevolazioni ai sensi del decreto Capitalizzazione, il processo di capitalizzazione deve rispettare i seguenti termini e modalità:
– la delibera di aumento di capitale sociale, pena l’improcedibilità della domanda di contributo, deve presentare le seguenti caratteristiche:
a) deve essere effettuata esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento del capitale”;
b) deve essere adottata entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa;
c) non deve contenere alcuna previsione contraria rispetto all’inscindibilità dell’aumento del capitale;
d) l’aumento di capitale sociale deve essere in misura non inferiore al 30 per cento dell’importo del finanziamento;
e) l’aumento del capitale sociale deve essere correlato a un finanziamento a copertura di un singolo programma d’investimento;
f) l’aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile;
g) l’aumento di capitale sociale, in caso di PMI oggetto di operazione di trasformazione della forma giuridica o oggetto di operazione societaria straordinaria, deve essere deliberato in data non antecedente alle stesse;
– l’aumento di capitale sociale deve essere interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo di cui al punto 13.3, pena la revoca del contributo stesso;
– la PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo di cui al punto 13.3, è tenuta a versare almeno il 25 per cento dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. Ai sensi degli articoli 2481 bis e 2463 bis del codice civile, qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, lo stesso deve risultare interamente versato nel rispetto del predetto termine;
– il versamento della quota dell’aumento di capitale non versato, secondo i termini e le modalità previste dal precedente punto, deve risultare effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, e dall’articolo 9, comma 2, del decreto Capitalizzazione e come di seguito specificato:
– nei casi previsti dal punto 13.2, l’aumento di capitale deve risultare interamente sottoscritto e versato prima della richiesta di cui al punto 13.3, pena la revoca del contributo;
– nei casi previsti dal punto 13.6, l’aumento di capitale deve risultare versato in misura almeno proporzionale alle quote di contributo previste dal provvedimento di concessione di cui al paragrafo 10, pena la revoca del contributo.”;
g) al paragrafo 8, è aggiunto il punto 8.12:
“8.12 L’agevolazione di cui al decreto Capitalizzazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a:
a) 5% per le micro e piccole imprese;
b) 3,575% per le medie imprese.”;
h) al punto 9.2, dopo le parole “La domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1”, sono inserite le seguenti “(per le agevolazioni di cui al decreto) o allegato n. 1 Bis (per le agevolazioni di cui al decreto Capitalizzazione)”;
i) il punto 9.4 è integrato come segue:
“Il programma d’investimento indicato nella domanda di agevolazione di cui all’allegato n. 1 Bis deve essere finalizzato esclusivamente all’accesso al contributo di cui al decreto Capitalizzazione. Nel caso in cui la PMI intenda effettuare un programma d’investimento destinato all’ottenimento del contributo di cui al decreto, deve presentare domanda di agevolazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 della presente circolare.
Qualora la PMI beneficiaria non adempia al versamento dell’aumento di capitale, ai sensi dell’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto Capitalizzazione, è fatto divieto alla medesima di chiedere la conversione dell’istanza nella domanda ordinaria di accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green di cui all’articolo 11 del decreto.”;
j) al punto 10.1, dopo le parole “la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto”, sono inserite le seguenti “o di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto Capitalizzazione.”;
k) al punto 13.1, dopo le parole “Fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa, il contributo in conto impianti di cui”, sono inserite le seguenti “ai punti 8.1 e 8.12”;
l) al punto 13.2 è integrato il secondo capoverso, come segue:
“Rimane confermata l’erogazione del contributo per la capitalizzazione di cui al punto 8.12 in un’unica soluzione per tutte le domande di agevolazione presentate dalle PMI ai soggetti finanziatori nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dalla legge 234/2021”;
m) al punto 13.3:
– dopo le parole “apposita richiesta di erogazione del contributo” sono inserite le seguenti “tramite il modulo RU (allegato n. 2 per le agevolazioni di cui al decreto/allegato n. 2 Bis per le agevolazioni di cui al decreto Capitalizzazione).”;
– dopo le parole “nonché l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto del programma,” sono inserite le seguenti “nonché il versamento delle quote di aumento di capitale nei termini e nelle modalità previste dal punto 5.4, per le sole domande di agevolazione di cui al decreto Capitalizzazione.”;
– dopo le parole “in conformità allo schema di cui all’allegato n. 2” sono inserite le seguenti “o di cui all’allegato n. 2 Bis,”;
n) al punto 13.4, dopo le parole “la prima quota di contributo di cui al punto 8.1” sono inserite le seguenti “o di cui al punto 8.12”.
o) al punto 13.6:
– il secondo capoverso è integrato dal seguente periodo:
“Solo per le domande di agevolazione di cui al decreto Capitalizzazione, il modulo RP deve essere compilato e trasmesso al Ministero attraverso la piattaforma, corredato della seguente documentazione:
– Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuto versamento dell’aumento di capitale sociale secondo le previsioni dell’articolo 5, comma 7, del decreto Capitalizzazione (di seguito: allegato n. 5).”;
– al quarto capoverso, dopo le parole “attraverso la trasmissione del modulo RP” sono inserite le seguenti “e relativo allegato n. 5 ove previsto.”;
p) al punto 13.7, dopo le parole “o più casi di revoca di cui all’articolo 23 del decreto” sono inserite le seguenti “o di cui all’articolo 11 del decreto Capitalizzazione”;
q) al punto 13.9, dopo le parole “all’ammissibilità delle spese oggetto della richiesta di erogazione” sono inserite le seguenti “nonché il rispetto dei termini e delle modalità previste al punto 5.4 della presente circolare, attinenti al processo di capitalizzazione.”;
r) al punto 14.6:
– dopo le parole “in capo al soggetto subentrante, dei requisiti di cui all’articolo 7 del decreto” sono inserite le seguenti “o di cui all’articolo 4 del decreto Capitalizzazione”;
– alla lettera a), dopo le parole “attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 del decreto” sono inserite le seguenti “o di cui all’articolo 4 del decreto Capitalizzazione”;
– alla lettera b), dopo le parole “e il rispetto da parte dello stesso dei requisiti di cui all’articolo 7 del decreto” sono inserite le seguenti “o di cui all’articolo 4 del decreto Capitalizzazione,”;
s) al punto 15.2, dopo le parole “in tutti i casi previsti dall’articolo 23 del decreto” sono inserite le seguenti “o dall’articolo 11 del decreto Capitalizzazione,”;
t) l’intestazione del paragrafo 16 è modificata come segue:
“16. TERMINE INIZIALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE RICHIESTE DI EROGAZIONE.”
u) al paragrafo 16, è aggiunto il punto 16.4:
“16.4 Le domande di accesso alle agevolazioni di cui al decreto Capitalizzazione e previste dalla presente circolare possono essere presentate – secondo le modalità indicate al paragrafo 9 – da parte delle PMI ai soggetti finanziatori a partire dal 1° ottobre 2024.”;
v) al paragrafo 17, il punto 17.1 è modificato e sostituito come segue:
“17.1 Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato A è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto, dal decreto Capitalizzazione e dalla presente circolare, limitatamente a quelli introdotti o modificati rispetto alla precedente disciplina.”;
w) è introdotto l’Allegato 1 Bis alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, attinente al modulo di domanda di accesso al contributo per la capitalizzazione di cui all’articolo 6 del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43;
x) è introdotto l’Allegato 2 Bis alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, attinente alla richiesta di erogazione del contributo per la capitalizzazione di cui all’articolo 6 del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43;
y) è introdotto l’Allegato 5 alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, attinente all’avvenuto versamento dell’aumento di capitale sociale nei termini e nelle modalità previste dall’articolo 5, comma 7, del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43.
Allegato 1-BIS
(testo dell’allegato)
Allegato 2-BIS
(testo dell’allegato)
Allegato 5
(testo dell’allegato)
Allegato A
(testo dell’allegato)