MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Circolare n. 50031 del 11 dicembre 2023

Modifiche alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, recante termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 22 aprile 2022 (Beni strumentali – Nuova Sabatini), a seguito dell’entrata in vigore, il 1° luglio 2023, del regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023

1. Premessa

L’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto la concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un contributo, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all’articolo 1, comma 227, ha previsto l’incremento dal 2,75% al 3,575% del tasso annuo su cui è calcolato, in via convenzionale, il contributo in conto impianti “Nuova Sabatini”, a fronte di investimenti in macchinari, impianti e attrezzature a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi orientati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 22 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2022 (decreto), ha definito la nuova disciplina della misura agevolativa ai fini dell’attuazione delle modifiche apportate alla misura dalla predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché per recepire le ulteriori modifiche normative intervenute sullo strumento nel corso del tempo.

Le modalità di attuazione del Capo II (Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green) del decreto sono state definite con la circolare di questa Direzione generale 6 dicembre 2022, n. 410823, che, tra l’altro, individua nell’allegato 6/C le certificazioni ambientali di processo rilasciate o convalidate da un organismo indipendente accreditato, le certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo e le autodichiarazioni ambientali rilasciate da produttori, importatori o distributori dei beni, idonee ai fini dell’attestazione degli investimenti green ai quali applicare la maggiorazione del contributo.

La circolare della scrivente Direzione n. 28277 del 3 luglio 2023 ha aggiornato l’elenco delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo ricomprese nell’allegato 6/C alla menzionata circolare n. 410823/2022 ed è intervenuta sulla disciplina di concessione delle agevolazioni “Nuova Sabatini” a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria, nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, a seguito della sostituzione, a partire dal 1° gennaio 2023, dei regolamenti ABER n. 702/2014 e FIBER n. 1388/2014 con i regolamenti vigenti ABER 2022/2472 e FIBER 2022/2473. La stessa circolare ha inoltre modificato l’allegato 1, recante il modulo di richiesta delle agevolazioni, con le disposizioni applicabili ai sensi dei nuovi regolamenti.

L’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto, nonché il punto 8.5 della circolare 6 dicembre 2022, n. 410823, prevedono, per le imprese attive in settori che non riguardano la produzione dei prodotti agricoli e la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, la concessione delle agevolazioni nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto ai programmi ammissibili, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (regolamento GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Il regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, in vigore dal 1° luglio 2023, ha modificato il regolamento GBER ed ha prorogato di 3 anni, sino al 31 dicembre 2026, il periodo di applicazione dello stesso, al fine di garantire la prevedibilità e la certezza del diritto nell’attuazione delle modifiche, in particolar modo per le misure di aiuto di Stato a sostegno della transizione verde e digitale.

La presente circolare interviene sulla disciplina di concessione delle agevolazioni “Nuova Sabatini” integrando le disposizioni afferenti al regolamento GBER contenute nella circolare n. 410823/2022, con le disposizioni applicabili in ragione delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023.

Inoltre, al fine di sostenere l’accesso alla misura agevolativa delle imprese impegnate in programmi di investimento in beni strumentali a basso impatto ambientale, con attinenza specifica al possesso dei requisiti tecnici di cui all’elenco delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo ricomprese nel predetto allegato 6/C alla circolare n. 410823/2022, aggiornato con la suddetta circolare n. 28277/2023, con la presente circolare è modificata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal fornitore (allegato 4), che l’impresa deve allegare alla richiesta di erogazione del contributo (allegato 2).

2. Modifiche alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022

La circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 di questa Direzione generale è modificata come segue:

a) il punto 6.5 è sostituito integralmente dal seguente:

“Con riferimento alle imprese operanti in settori non ricompresi tra quelli di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, i programmi d’investimento devono essere riconducibili, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER, a una delle tipologie di cui all’articolo 17 “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI” del regolamento stesso:

a) investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento;

b) ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;

c) diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento;

d) cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall’investimento nello stabilimento;

e) acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento:

– che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione;

– mediante un’operazione che avviene a condizioni di mercato;

– da parte di terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.

La semplice acquisizione di azioni di un’impresa non viene considerata un investimento iniziale”;

b) l’allegato 1 alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, così come modificato dalla circolare n. 28277 del 3 luglio 2023, è sostituito dall’allegato 1 alla presente circolare;

c) l’allegato 4 alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 è modificato dall’allegato 4 alla presente circolare.

Allegato 1

(Testo dell’allegato)

Allegato 4

(Testo dell’allegato)