AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 09 settembre 2019, n. 81/E
Articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 – Modifiche alla disciplina del Patent box, di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
L’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (di seguito “decreto Crescita”), ha apportato alcune modifiche alla disciplina del Patent box di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
In particolare, il comma 1 (NOTA 1) prevede che a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto Crescita (1° maggio 2019), i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo Patent box possono scegliere, in alternativa alla procedura di cui articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019 (di seguito “provvedimento”).
Come previsto dal punto 1 del provvedimento l’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione Patent box, ha durata annuale ed è irrevocabile e rinnovabile.
Con il successivo comma 2 viene stabilito che in caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d’impresa ai sensi del regime Patent box, determinato direttamente, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento.
Ai sensi del comma 3 e del punto 4 del provvedimento, il contribuente che detiene la suddetta documentazione deve darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale beneficia dell’agevolazione.
Infine, il comma 4 prevede che le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto Crescita si applicano anche in caso di attivazione delle procedure previste dall’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’espressa volontà di rinuncia alla medesima procedura.
Tanto premesso, i soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso al 1° maggio 2019 (NOTA 2), che utilizzano per tale periodo il modello di dichiarazione “Redditi 2019-SC” o il modello di dichiarazione “Redditi 2019-ENC”, esercitano l’opzione di cui al punto 1 del provvedimento e, al contempo, comunicano il possesso della documentazione indicando il codice “1” nel campo “Situazioni particolari” posto nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro “Altri dati”. In tal caso, la quota annuale, pari a un terzo, della variazione in diminuzione riferibile alla quota di reddito escluso va riportata nel quadro RF dei predetti modelli, nel rigo RF50, colonna 1, oppure nel quadro RG del modello Redditi 2019-ENC, nel rigo RG23, colonna 1 (NOTA 3), o nel quadro RC del medesimo modello, nel rigo RC6 con il codice 1 (NOTA 4). Ai fini IRAP, i predetti soggetti indicano la quota annuale della variazione in diminuzione nel modello IRAP 2019, quadro IS, rigo IS89, colonna 1.
I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso al 1° maggio 2019 (NOTA 5), non obbligati all’attivazione delle procedure previste dall’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, possono comunicare, al fine di beneficiare dell’agevolazione prevista dal comma 2, il possesso della documentazione indicando nello stesso campo “Situazioni particolari” il codice “2”.
—
Note:
(1) Ove non diversamente specificato, i commi citati nella presente risoluzione si riferiscono all’articolo 4 del decreto Crescita.
(2) Scadente anteriormente al 31 dicembre 2019.
(3) Se trattasi di enti non commerciali in contabilità semplificata.
(4) Se trattasi di enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica che sono esonerati dall’obbligo di tenuta della contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta, a norma di legge, dagli stessi enti.
(5) Vedi nota 2.
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