INAIL – Circolare n. 28 del 12 giugno 2026

Modifiche alle modalità per l’applicazione delle tariffe dei premi e al nomenclatore tariffario introdotte dal decreto ministeriale 2 aprile 2026

Quadro normativo

– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

– Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articoli 1, 2 e 3.

– Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198: “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Articolo 1.

– Decreto 27 febbraio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze: “Approvazione delle nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività e relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

– Decreto 2 aprile 2026 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente “Tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019. Modifica delle aliquote di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico di cui alla Tabella A dell’articolo 20 delle modalità di applicazione. Modifiche degli articoli 6, 7, 8, 10, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 delle modalità di applicazione. Modifica della descrizione di alcune lavorazioni delle tariffe dei premi” di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione Inail 21 luglio 2025, n. 146.

– Circolare Inail 11 febbraio 2002, n. 9: “Nuove Tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative Modalità di applicazione”.

– Circolare Inail 28 ottobre 2021, n. 28: “Tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività e relative Modalità di applicazione, in vigore dal 1° gennaio 2019. Istruzioni tecniche”.

– Circolare Inail 20 gennaio 2026, n. 3: “Autoliquidazione 2025/2026. Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159. Applicazione in via provvisoria dal 1° gennaio 2026 delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione Inail 21 luglio 2025, n. 146”.

Premessa

Con il decreto 2 aprile 2026 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (NOTA 1) (allegato 1), è stata approvata la deliberazione del Consiglio di amministrazione Inail 21 luglio 2025, n. 146 (NOTA 2), concernente alcune modifiche alle modalità per l’applicazione delle tariffe dei premi (di seguito MAT) e al nomenclatore tariffario, riportate negli allegati 1 e 2 dello stesso decreto.

Il decreto conferma le aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico revisionate dall’Inail in attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, applicate in via provvisoria, in sede di autoliquidazione 2026.

Si espongono, di seguito, le modifiche introdotte dal citato decreto secondo l’ordine progressivo di numerazione di relativi articoli.

A. Rettifica dell’inquadramento del datore di lavoro nelle gestioni tariffarie.

Decorrenza del provvedimento (articoli 7 e 8 MAT)

Il decreto ministeriale 2 aprile 2026 interviene sugli articoli 7 e 8 delle MAT in materia di decorrenza dei provvedimenti di rettifica dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta dall’Inps ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Le disposizioni in argomento regolamentano la rettifica dell’erroneo inquadramento del datore di lavoro in una gestione tariffaria diversa dalla classificazione aziendale effettuata ab origine dall’Inps.

Considerato che tale classificazione ha effetto sia ai fini previdenziali che assicurativi, l’Inail uniforma l’inquadramento tariffario a quello previdenziale e adotta un provvedimento di variazione del rapporto assicurativo, applicando la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione della corretta gestione tariffaria.

L’individuazione della decorrenza del suddetto provvedimento è stata oggetto di un’evoluzione interpretativa non univoca da parte della giurisprudenza.

La nuova formulazione degli articoli 7 e 8, introdotta dal decreto ministeriale, stabilisce che i provvedimenti di rettifica dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’Inail comunica al datore di lavoro il provvedimento adottato (in caso di rettifica d’ufficio) e dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda (in caso di rettifica su domanda del datore di lavoro).

La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2026 e supera la precedente previsione secondo cui il provvedimento di rettifica aveva effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato dall’Inps.

In raccordo con i principi generali delle MAT, la disposizione prevede due eccezioni alla regola dell’irretroattività, che sono:

a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto: si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l’erronea o incompleta denuncia;

b) erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. È facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l’applicazione dell’articolo 2033 del codice civile.

In tali casi l’inquadramento decorre retroattivamente dalla data in cui l’esatto inquadramento doveva essere applicato.

Con riferimento all’ipotesi di cui alla lettera a), si evidenzia che una errata dichiarazione dell’inquadramento tariffario del datore di lavoro non sempre configura una fattispecie di erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro, soprattutto nel caso in cui alla data di inizio dell’attività denunciata non sia stata ancora disposta dall’Inps la classificazione aziendale.

Infatti, la dichiarazione in argomento da parte del datore di lavoro non può costituire una dichiarazione di scienza in quanto non è assimilabile agli altri elementi necessari richiesti in sede di denuncia dei lavori per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (NOTA 3), che implicano l’assunzione, da parte del dichiarante, di un impegno circa la veridicità di quanto affermato.

Al fine di determinare l’esatta tassazione del rischio applicando il tasso medio di tariffa della corretta gestione tariffaria, si precisa che si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 delle MAT in caso ricorrano contestualmente le fattispecie di erroneo inquadramento tariffario ed errata classificazione delle lavorazioni derivante da una denuncia erronea o incompleta del datore di lavoro che ha comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto.

Pertanto, in raccordo con i principi generali degli articoli 41 e 44, comma 5 (NOTA 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l’inquadramento nella corretta gestione tariffaria e la nuova classificazione delle lavorazioni decorrono dalla data in cui l’esatta tassazione del rischio (voce di tariffa della corretta gestione tariffaria) doveva essere applicata, nel limite della prescrizione quinquennale.

Si rammenta che gli articoli 7 e 8 delle MAT non trovano applicazione:

– in caso di rettifica di un inquadramento disposto in via provvisoria dall’Inail che risulti successivamente non conforme alla classificazione aziendale adottata dall’Inps, disciplinato dall’articolo 5 delle MAT (NOTA 5);

– in caso di nuovo inquadramento derivante da variazioni oggettive o soggettive sopraggiunte all’inquadramento originario, disciplinato dall’articolo 6 delle MAT.

B. Variazione dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie

Il decreto ministeriale in argomento non interviene sulla disciplina dell’articolo 6 delle MAT 2019 che regolamenta la variazione dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie.

In particolare, l’articolo dispone che le modifiche soggettive e oggettive che determinano la variazione della classificazione aziendale originariamente disposta dall’Inps e, di conseguenza, dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie devono essere denunciate all’Inail dal datore di lavoro, nei termini previsti dal citato articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in attuazione dell’articolo 2, comma 4 (NOTA 6), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Si rammenta che in caso di variazione della classificazione aziendale disposta dall’Inps ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Inail uniforma l’inquadramento tariffario a quello previdenziale e adotta un provvedimento di variazione del rapporto assicurativo; il nuovo inquadramento nella gestione tariffaria ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato dall’Inps.

C. Eventi lesivi nel periodo di osservazione dell’andamento infortunistico

Il decreto 2 aprile 2026 interviene sull’articolo 20, introducendo il comma 1-bis e riformulando il comma 2 come segue:

“1-bis. Ai fini del computo delle giornate lavorative equivalenti e dei lavoratori-anno del triennio della PAT di cui al comma 1 sono presi in considerazione tutti gli eventi lesivi definiti, salvo gli eventi lesivi previsti al comma 2, e le retribuzioni relativi ai primi tre anni del quadriennio precedente l’anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione o del minor periodo, purché non inferiore ad un anno nella ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni.”

“2. Sono esclusi dal computo delle giornate lavorative equivalenti gli eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di surroga, sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro, a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall’Inail, gli infortuni in itinere, gli eventi lesivi dei lavoratori in somministrazione e degli apprendisti, gli eventi lesivi nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro.”

Pur non avendo carattere innovativo, la riformulazione della disposizione esplicita che tutti gli eventi lesivi indennizzati dall’Inail concorrono a determinare l’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, con la sola esclusione di:

– eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di surroga, sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro, indipendentemente dall’eventuale recupero degli oneri da parte dell’Inail;

– infortuni in itinere;

– eventi lesivi dei lavoratori in somministrazione;

– eventi lesivi degli apprendisti;

– eventi lesivi nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro.

Resta fermo che, in presenza di un’accertata responsabilità del datore di lavoro in sede penale o civile, presupposto dell’azione di regresso di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l’eventuale recupero degli oneri sostenuti per l’evento lesivo non rileva sul giudizio di sinistrosità dell’azienda, con la conseguenza che l’evento lesivo resta computato nel triennio di riferimento ai fini dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico.

D. Aliquote di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico in bonus

Il decreto ministeriale 2 aprile 2026 ha approvato le nuove aliquote di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico favorevole “bonus” dopo i primi due anni di attività della posizione assicurativa territoriale (PAT), con effetto dal 1° gennaio 2026, definite dall’Inail con la deliberazione del Consiglio di amministrazione citata in premessa.

La modifica interviene sulla Tabella A (bonus) di cui all’articolo 20, comma 5, delle MAT approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, determinando una riduzione del premio assicurativo per le aziende con un andamento favorevole degli infortuni e delle malattie professionali.

La nuova Tabella A è la seguente:

Nuova Tabella A – Bonus (ISAR < 0)

Lavoratori-anno del triennio (N)Valori ISARAliquota
N <= 50-0,50 < ISAR < 0-14%
-0,75 < ISAR <= -0,50-18%
-0,90 < ISAR <= -0,75-21%
-1< ISAR <= -0,90-25%
ISAR = -1-28%
50 < N <= 100-0,50 < ISAR < 0-15%
-0,75 < ISAR <= -0,50-19%
-0,90 < ISAR <= -0,75-23%
-1 < ISAR <= -0,90-27%
ISAR =- 1-31%
 N > 100– 0,50 < ISAR < 0-17%
-0,75 < ISAR <= -0,50-22%
-0,90 < ISAR <= -0,75-27%
-1 < ISAR <= -0,90-32%
ISAR = -1-37%

Inoltre, intervenendo sui commi 8 e 9 (NOTA 7) del citato articolo 20 delle MAT, il decreto incrementa l’aliquota di oscillazione in riduzione nei casi di non significatività, portandola da -5% a -13%.

Restano invariate le aliquote in incremento in caso di malus della Tabella B di cui all’articolo 20, comma 6.

Il decreto ministeriale ha confermato le aliquote applicate in via provvisoria, in sede di autoliquidazione 2026, come stabilito dalla deliberazione del Presidente Inail del 10 novembre 2025, n. 17.

Come previsto nella citata delibera, l’Inail si riserva di richiedere i maggiori premi dovuti nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159.

E. Comunicazione dell’oscillazione dei tassi medi di tariffa per andamento infortunistico. Modifica all’articolo 22 MAT

Il decreto ministeriale 2 aprile 2026 ha introdotto nelle MAT 2019, all’articolo 22, il seguente comma 3:

“3. L’Inail, accertato in qualsiasi momento che l’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico è errata, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato, contenente l’indicazione degli elementi di cui al comma 1. Il provvedimento decorre dalla data in cui l’esatta tassazione doveva essere applicata ai sensi dell’articolo 44, comma 5, del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”.

Pur non avendo carattere innovativo, il nuovo comma regolamenta espressamente nelle MAT 2019 la rettifica dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.

Il diritto-dovere dell’Inail di provvedere alle suddette variazioni risiede nell’articolo 44, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che prevede espressamente l’obbligo del soggetto assicurante di pagare le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi e quanto altro dovuto all’Istituto.

Tali quote residue di premi sono dovute dal datore di lavoro anche quando derivano da rettifiche o variazioni dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, al pari di quelle del rischio o delle retribuzioni, essendo tutti elementi di calcolo del premio assicurativo.

Pertanto, il termine del 31 dicembre di comunicazione del tasso applicabile di cui all’articolo 22 delle MAT 2019 non preclude all’Inail di rideterminare il tasso applicabile in caso di variazione o rettifica di uno o più degli elementi di calcolo del premio intervenute successivamente.

Al provvedimento di rettifica, si applica la disciplina generale in tema di prescrizione prevista dall’articolo 3, comma 9, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335.

F. Modifica di altre disposizioni delle MAT 2019

Con il decreto ministeriale 2 aprile 2026 vengono recepite nelle MAT le modifiche normative intervenute successivamente al decreto 27 febbraio 2019, di seguito riportate:

1. Ordinamento degli enti previdenziali pubblici

Per effetto dell’articolo 25 (NOTA 8), comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è stata prevista l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 21, comma 2, delle MAT con delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto in luogo di determina del Presidente.

2. Ricorsi in materia tariffaria. Legge 13 dicembre 2024, n. 203

Sono recepite nelle MAT le modifiche introdotte al regolamento concernente i ricorsi contro l’applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, dall’articolo 2 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 “Disposizioni in materia di lavoro”, che ha trasferito la competenza a decidere i ricorsi rispettivamente alle Direzioni regionali, alla Sede provinciale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento e alla Direzione provinciale di Bolzano competenti per territorio, in luogo del Presidente dell’Inail.

Sulla nuova disciplina dei ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi si fa integralmente rinvio alla circolare Inail 29 gennaio 2025, n. 4.

3. Modalità di pagamento dei premi

È stato riformulato l’articolo 29 riguardante le modalità di pagamento dei premi, nel presupposto che il sistema di pagamento tramite F24 introdotto dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in materia di versamenti unitari e compensazioni è ormai consolidato e che a tale mezzo di pagamento negli ultimi anni si è affiancato il sistema pagoPA.

L’attuale formulazione prevede che “Il pagamento dei premi e delle eventuali somme accessorie deve essere effettuato con le modalità e nei termini indicati dall’Istituto.”

G. Modifica della descrizione di alcune lavorazioni delle tariffe dei premi (nomenclatore tariffario)

La modifica della descrizione di alcune lavorazioni delle tariffe 2019, riportata nell’allegato 2 del decreto, recepisce gli interventi normativi sopravvenuti rispetto all’entrata in vigore del decreto ministeriale 27 febbraio 2019 per i lavoratori sportivi (NOTA 9) (voce 0590 gestione Industria Attività dei lavoratori sportivi), e per i giornalisti (NOTA 10) (voce 0722 gestione Industria Attività dei giornalisti).

L’aggiornamento tariffario ha interessato, inoltre, l’attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), attraverso piattaforme anche digitali, esplicitando nella voce di tariffa 0721 delle quattro gestioni tariffarie anche l’eventuale consegna effettuata con veicoli di categoria M1 del Codice della strada personalmente condotti, ossia i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (NOTA 11).

Alcune modifiche del nomenclatore non hanno carattere innovativo ma chiariscono l’ambito di applicazione dei riferimenti tariffari, in considerazione del contenzioso amministrativo e giudiziario sorto negli ultimi anni.

A titolo esemplificativo, nel grande gruppo 1 sono state aggiornate alcune declaratorie in coerenza con le direttive comunitarie.

Si citano ancora, per esempio, l’attività dei centri di depurazione dei molluschi (voce 1452 gestioni Industria e Artigianato), la lavorazione dei giuntisti di fibra ottica (voce 3600 gestioni Industria e Artigianato), la costruzione di mobili in kit (voce 5211 gestione Industria; voce 5212 gestione Artigianato), la stampa fotografica mediante cottura in forno (voce 7281 gestioni Industria e Artigianato; voce 7100 gestione Terziario).

Altre modifiche, infine, sono il risultato di specifici studi di settore quali quello effettuato nei principali porti commerciali italiani a seguito del decreto interministeriale 6 settembre 2022, che dal 1° gennaio 2023 ha assoggettato al regime assicurativo ordinario, con abolizione del premio speciale unitario, i facchini riuniti in cooperative addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi.

Al riguardo, nella modifica del nomenclatore è rimarcata la distinzione tra le attività portuali di carico e scarico di navi e di imbarcazioni (voce 9220 gestioni Industria e Terziario) e le attività di movimentazione, facchinaggio e magazzinaggio di merci nei porti (voce 9233 gestioni Industria e Terziario). In tal senso è stata superata la distinzione tra le attività “in banchina” e quelle “extrabanchina”, distinguendo il ciclo di carico e scarico delle navi da quello delle aree di stoccaggio in base al complesso delle operazioni effettuate.

Specifici studi di settore hanno portato, inoltre, a chiarire la classificazione tariffaria delle attività di produzione delle calzature caratterizzata, sempre più spesso, da una frammentazione del ciclo produttivo in singole fasi di operative, in particolare per le lavorazioni con materiali polimerici. In tal senso, la declaratoria dello specifico riferimento tariffario è stata aggiornata in “Confezione di calzature, anche limitatamente a singole fasi; esclusa la fabbricazione a sé stante di parti in legno, in materiale metallico e materiali polimerici (ad es. materie plastiche e gomma), per la quale v.riferimenti specifici; escluse le calzature ottenute unicamente attraverso lavorazione del legno, per stampaggio di materiali polimerici (ad es.materie plastiche e gomma), stampa 30, per le quali v. grandi gruppi 2 e 5”.

Per la nuova declaratoria dei riferimenti tariffari interessati dalle modifiche si fa rinvio all’allegato 2 del decreto.

Note:

(1) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2026, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 15 maggio 2026, al numero 565, concernente ”Tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019. Modifica delle aliquote di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico di cui alla Tabella A dell’articolo 20 delle modalità di applicazione. Modifiche degli articoli 6, 7, 8, 10, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 delle modalità di applicazione. Modifica della descrizione di alcune lavorazioni delle tariffe dei premi” di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione Inail 21 luglio 2025, n. 146. Pubblicato nella sezione pubblicità legale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 3 giugno 2026, numero repertorio 69/2026.

(2) Come rettificata dalla successiva deliberazione del Consiglio di amministrazione Inail 19 novembre 2025, n. 185.

(3) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

(4) Articolo 44, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “ Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall’Istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi, nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi, e quant’altro dovuto all’Istituto”.

(5) Circolare 11 febbraio 2002, n. 9, paragrafo 2.e “Inquadramento provvisorio”.

(6) Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 2, comma 4: “I datori di lavoro devono denunciare all’INAIL le modifiche soggettive ed oggettive che comportino la variazione della classificazione prevista dal presente articolo ai sensi dell’articolo 12 del testo unico”.

(7) I commi 8 e 9 sono riformulati come segue:

comma 8: Nel caso in cui nessuna voce della PAT risulti significativa e nel periodo di osservazione per l’oscillazione non si sia registrato, nella PAT, alcun evento lesivo, si applica un’aliquota di oscillazione in riduzione nella misura fissa del 13 per cento, a meno che il numero di lavoratori-anno del triennio della PAT sia minore di uno, nel qual caso tutte le voci della PAT sono tariffate al tasso medio di tariffa.

comma 9: Nel caso in cui nessuna voce della PAT risulti significativa e sussistano le seguenti condizioni:

i. nel periodo di osservazione per l’oscillazione si è registrato almeno un evento lesivo nella PAT;

ii. il numero di lavoratori-anno del triennio della PAT è maggiore di zero;

iii. ISAR è minore di zero;

si applica un’oscillazione in riduzione nella misura fissa del 13 per cento.

(8) Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Articolo 25, comma 1, lettera a-ter) “Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici”:

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni: ((a) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

“a-bis) il vice presidente; a-ter) il consiglio di amministrazione;”)).

(9) Articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; decreto 21 novembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

(10) Articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

(11) Sull’argomento si rinvia alla circolare Inail 4 luglio 2025, n. 40. “Tutela del lavoro mediante piattaforme digitali. Circolare ministeriale 18 aprile 2025, n. 9 riguardante “Classificazione e tutele del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali”. Profili assicurativi Inail”.

Allegato

(MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 02 aprile 2026)