MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – Decreto ministeriale del 9 marzo 2023
Modifiche ed integrazioni al decreto 17 gennaio 2018, recante: «Aggiornamento delle “norme tecniche per le costruzioni”» (G.U. 22 marzo 2023, n. 69)
Art. 1
Modifiche ed integrazioni all’«Ambito di applicazione e disposizioni transitorie»
1. All’art. 2 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito con il seguente:
«Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro sette anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’articolo 1.»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis:
«1-bis. Dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’articolo 1 e fino al 22 marzo 2025, è sospesa l’applicazione del punto 11.4.2 delle suddette norme tecniche»;
c) dopo il comma 1-bis di cui alla lettera b), è aggiunto il seguente comma 1-ter:
«1-ter. Dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’articolo 1 e fino al 22 marzo 2025, è sospesa l’applicazione del punto 11.5.2 delle suddette norme tecniche limitatamente ai tiranti di ancoraggio per uso geotecnico di tipo passivo».
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.