La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10257 del 26 aprile 2017, n. 10257 (vedasi anche sentenza gemella 10255) intervenendo in tema di accertamento sintetico ha affermato che motivazione tautologica e apodittica diviene meramente apparente e configura il vizio della sentenza di insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360 comma primo, n. 5, c.p.c.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento basato sul redditometro con cui veniva determinato maggior reddito ed avete come indice incrementi patrimoniali per l’acquisto di immobili e dalla titolarità di una polizza relativa a contratto di assicurazione sulla vita. Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che respinse le doglianze del ricorrente. La decisione dei giudici di prime cure veniva impugnata innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermarono la sentenza di primo grado.
Avverso la decisione dlla CTR il contribuente proponeva ricorso in cassazione fondato su dodici motivi.
Gli Ermellini accolgono la doglianza del ricoorente in merito alla motivazione apparente della sentenza della CTR. Per i giudici del palazzaccio, infatti, la sentenza della CTR ha omesso reiteratamente di vagliare talune argomentazioni del contribuente e, nel considerare la sua linea difensiva, ha succintamente motivato in ordine alla insufficienza delle argomentazioni fornite e alla fondatezza, a contrario, dell’accertamento.
Ancora, per i giudici di legittimità, la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello del contribuente sulla base di una motivazione apparente che si esaurisce in proposizioni apodittiche e tautologiche, prive di reale contenuto argomentativo (quali: “l’accertamento è supportato da dati precisi e controlli eseguiti che devono ritenersi valide fonti di prova non smentite dalla argomentazioni esposte dal contribuente”; “l’accertamento si fonda su dati certi ed incontrovertibili, mentre le motivazioni addotte a sostegno dell’appello devono ritenersi prive di fondamento e di elementi probatori a sostegno”).
Si conclude, sul punto, come segue: “In tal modo la Commissione tributaria regionale si è sottratta all’obbligo di dare risposta alle specifiche e concrete censure svolte nell’atto di gravame con il quale il contribuente ha partitamente esposto, precisandone l’ammontare, le specifiche fonti reddituali ( producendo la relativa documentazione) con le quale intendeva assolvere l’onere probatorio di dimostrare la disponibilità di una provvista finanziaria sufficiente a giustificare il maggior reddito desunto dall’Ufficio sulla base delle spese per incrementi patrimoniali e del possesso di beni indice di capacità contributiva”.