La Corte di Cassazione con la sentnza n. 1404 del 22 gennaio 2013 è torna sulla questione dei motivi del ricorso per Cassazione, in particolar modo sull’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., ribadendo che è onere del ricorrente descrivere con precisione il fatto di cui è causa. A tal fine viene precisato che per “fatto” non deve intendersi una questione o un punto della sentenza, ma un accadimento vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art 2697 c.c. (cioè, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo), ovvero un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo.
Infatti gli Ermellini affermano che “Il mezzo è manifestamente inammissibile in quanto esso non attinge alcun fatto controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente. Si deve, infatti, intendere per fatto non una questione o un punto della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) ovvero anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo (C. 2805/11).”
In merito alla doglianza di ultrapetizione riguardo all’art. 12 delle preleggi del i giudici della Corte Suprema affermano che “Il mezzo è manifestamente inammissibile mancando persino la specificazione del vizio denunciato. Com’è noto l’erronea attività del giudice di merito deve essere fatta valere dinanzi a questa Corte attraverso la deduzione di specifica nullità ai sensi art. 360 n. 4 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di norma di diritto ex n. 3 oppure del vizio di motivazione ex n. 5 dello stesso articolo. E’, quindi, onere della parte ricorrente precisare con esattezza quale sia – in concreto – il vero vizio della sentenza, non potendo tale scelta (a norma dell’art. 111 Cost., e del principio inderogabile della terzietà del giudice) essere rimessa alla Corte. Invece, nulla di quanto necessario è leggibile nel caso di specie.”
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