La Corte di Cassazione con la sentnza n. 1404 del 22 gennaio 2013 è torna sulla questione dei motivi del ricorso per Cassazione, in particolar modo sull’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., ribadendo che è onere del ricorrente descrivere con precisione il fatto di cui è causa. A tal fine viene precisato che per “fatto” non deve intendersi una questione o un punto della sentenza, ma un accadimento vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art 2697 c.c. (cioè, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo), ovvero un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo.
Infatti gli Ermellini affermano che “Il mezzo è manifestamente inammissibile in quanto esso non attinge alcun fatto controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente. Si deve, infatti, intendere per fatto non una questione o un punto della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) ovvero anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo (C. 2805/11).”
In merito alla doglianza di ultrapetizione riguardo all’art. 12 delle preleggi del i giudici della Corte Suprema affermano che “Il mezzo è manifestamente inammissibile mancando persino la specificazione del vizio denunciato. Com’è noto l’erronea attività del giudice di merito deve essere fatta valere dinanzi a questa Corte attraverso la deduzione di specifica nullità ai sensi art. 360 n. 4 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di norma di diritto ex n. 3 oppure del vizio di motivazione ex n. 5 dello stesso articolo. E’, quindi, onere della parte ricorrente precisare con esattezza quale sia – in concreto – il vero vizio della sentenza, non potendo tale scelta (a norma dell’art. 111 Cost., e del principio inderogabile della terzietà del giudice) essere rimessa alla Corte. Invece, nulla di quanto necessario è leggibile nel caso di specie.”
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 05 aprile 2019, n. 1404 - Cessione del quinto delle pensioni - Decreto 25 marzo 2019 del Ministero dell’Economia e delle finanze - Aggiornamento tassi per il secondo trimestre 2019
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2020, n. 14896 - Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa riferito solo a quei fatti indispensabili per comprendere chiaramente l'oggetto…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21169 deposita il 5 luglio 2022 - Nell'ambito del processo tributario, la proposizione di motivi di revocazione ordinaria ex art.395 comma 1 nn.4) e 5) cod. proc. civ. avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie…
- Corte di Cassazione sentenza n. 25624 depositata il 31 agosto 2022 - Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione -corollario del requisito di specificità dei motivi imposto dall'art 366 c.p.c.- non deve essere interpretato in modo…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 22614 depositata il 19 luglio 2022 - Una lettura non formalista del principio di autosufficienza deve consentire comunque di ritenere ammissibile un ricorso per cassazione tutte le volte in cui la sua lettura, e il…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21945 depositata l' 11 luglio 2022 - Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…