Anche per il 2014, nonostante il sistema Sistri, entro il 30 aprile occorre procedere alla comunicazione ed invio del MUD indicando i dati relativi ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2013. Il MUD (modello unico dichiarazione ambientale) deve essere inoltrato alla Camere di commercio utilizzando il nuovo Mud, oggetto del Dpcm 12 dicembre 2013 (supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» del 27 dicembre 2013, n. 302).
Il decreto del 12 dicembre 2013 ha abrogato il precedente Dpcm 20 dicembre 2012, il nuovo MUD si articola in sei comunicazioni che devono essere presentati dai soggetti obbligati. Le comunicazioni sono relative a:
- rifiuti;
- veicoli fuori uso;
- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee);
- rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
- produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee).
Alle suddette comunicazioni va aggiunta quella relativa agli imballaggi che il DPCM del 12/12/2013 per il MUD di quest’anno viene sdoppiato, per la parte degli imballaggi, in due sezioni quella dei Consorzi e quella dei Gestori rifiuti di imballaggio.
La competente sede della Camera di Commercio competente a ricevere il Mud è quella della provincia in cui ha sede l’unità locale cui è riferita la dichiarazione resa con il modello. Inoltre si rammenta che va presentato un Mud per ogni unità locale.
Il decreto legge 101 del 2013 convertito con modificazione dalla legge n. 125/2013 con l’articolo 11 ha modificato l’ambito di applicazione del Sistri e ha previsto nuovi termini temporali per la relativa adesione in base alla tipologia dei nuovi obbligati. Per cui, fino alla piena operatività del Sistri, il Mud dovrà essere presentato sia dai soggetti non obbligati ad aderire al Sistri sia da quelli obbligati, a tal proposito si consiglia di vedere la circolare del ministero dell’Ambiente 1/2013 sul Sistri.
Tra gli obbligati al Mud rientrano anche i produttori di Aee di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m) del Dlgs 151/2005. I dati sono comunicati al Comitato di vigilanza e controllo. Se i produttori aderiscono ai sistemi collettivi i dati sono comunicati da questi ultimi.
Unico sistema di invio della comunicazione è rappresentato dalla via telematica fatta eccezione della scheda semplificata rifiuti che può essere utilizzata da soggetti che producono fino a sette tipologie di rifiuti e, per ogni rifiuto, usano non più di tre trasportatori e tre destinatari. In questo caso è possibile scegliere fra trasmissione telematica e cartacea.
Le principali novità rispetto allo scorso anno riguardano il ritorno di alcuni dati da inserire nella comunicazione che di seguito si elenca:
- il ritorno dell’obbligo da parte dei gestori di discariche di inserire nella “Scheda autorizzazioni” la capacità residua annua.
- inserire anche la capacità annua autorizzata degli impianti di incenerimento e coincenerimento riferita alle quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi trattate dagli impianti;
- ritorna l’obbligo di indicare lo stato fisico del rifiuto.
Infine si rinviene la nuova “Scheda Materiali” dove andranno indicate le quantità di materiali e prodotti secondari che, come materie prime secondarie che cessano di essere rifiuti. Non essendo rifiuti, infatti, in precedenza questi materiali non venivano dichiarati. La modifica si è resa necessaria per ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui alla decisione 2011/753/Ue. In particolare, tra i materiali da elencare figurano anche gli aggregati riciclati, per monitorare il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione.
Le quantità di materiali e prodotti secondari che cessano di essere rifiuti vanno indicati anche nella “Comunicazione imballaggi” e in quelle relative ai gestori di Raee e ai veicoli fuori uso.
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