Prossima la scadenza per l’invio telematico del MUD 2019, prevista per il 22 giugno 2019, analizziamo le novità e le modalità di invio del Modello Unico di Dichiarazione ambientale. La scadenza del MUD 2019 è slittata per l’anno in corso al 22 giugno è dovuta alla data di pubblicazione del DPCM, in quanto l’art. 6 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 prevede che: “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.
Numerose novità sono state introdotte con il Decreto del Presidente del Consiglio del 24 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. del 22 febbraio 2019. Il decreto in commento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale con riferimento all’anno 2018.
Soggetti obbligati
Sono obbligati alla presentazione del MUD 2019 tutti i produttori di rifiuti così individuati:
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (cosí come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
Si ricorda inoltre che sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.
MUD 2019 semplificato
Soggetti che possono presentare la comunicazione semplificata
I soli soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 al DPCM.
Compilazione e presentazione del MUD semplificato
Per i soggetti ammessi alla compilazione del MUD semplificato dovrà procedere secondo quanto di seguito riportato:
- Compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale mudsemplificato.ecocerved.it
- Stampare la Comunicazione Rifiuti Semplificata
- Firmare, con firma autografa la comunicazione MUD in formato documento cartaceo
- Trasformare il documento in un documento elettronico in formato PDF,
- Creare, con scansione, un SOLO documento elettronico in formato PDF, chiamato, ad esempio mud2018.pdf, contenente:
- La copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante,
- La copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente,
- La copia del documento di identità del sottoscrittore.
Attenzione che se l’unico file PDF ottenuto dalla scansione sarà firmato digitalmente con la firma elettronica, in tal caso non è necessario inserirvi anche la copia del documento d’identità.
- Trasmettere via PEC all’indirizzo unico comunicazionemud@pec.it il file in formato pdf ottenuto.
Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.
La casella PEC non potrà fornire alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una comunicazione MUD composta nel modo descritto.
La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta.
Non è quindi possibile:
- Compilare la Comunicazione Rifiuti semplificata manualmente
- Inviare la Comunicazione Rifiuti semplificata con spedizione postale
MUD 2019 ordinario
Le comunicazioni che devono essere presentate esclusivamente a messo del sito www.mudtelematico.it sono di seguito elencate:
- Comunicazione Rifiuti;
- Comunicazione Veicoli fuori uso;
- Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Il decreto nell’allegato 3 riporta, a scopo esemplificativo e per uso esclusivamente interno, il modello di raccolta dei dati che devono essere trasmessi via telematica: tale modello non può essere utilizzato per la compilazione e presentazione.
- Allegato 3 DPCM del 24/12/2018 [MUD2019_Allegato_3.pdf][1,20MB]
Il MUD 2019 va inviato, in via telematica, a mezzo di un file, prodotto secondo le specifiche indicate nell’allegato 4 al DPCM che di seguito si riporta:
- Allegato 4 DPCM del 24/12/2018 [MUD2019_Allegato_4.pdf][1,71MB]
Il file per essere inviato telematico deve essere firmato con un dispositivo di firma digitale (Smart Card o Carta Nazionale dei Servizi o Business Key) da parte del dichiarante.
Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa CCIAA competente territorialmente, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.
Per le associazioni di categoria e gli studi di consulenza che compilano il MUD 2019 per conto dei propri associati e dei propri clienti possono inviare il MUD apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.
Al fine di per inviare telematica il MUD 2019 è necessario:
- essere registrati al sito www.mudtelematico.it (clicca qui per la registrazione);
- disporre di una firma digitale, che può essere quella dell’associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.
I diritti di segreteria ammontano a 10,00 € per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta di credito o con l’Istituto di pagamento InfoCamere (pagamenti.ecocerved.it).
Si ricorda inoltre che:
- la Comunicazione Rifiuti Urbani assimilati e raccolti in convenzione va presentata, esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it;
- la Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente via telematica, tramite il sito www.registroaee.it.
FAQs
Le novità più importanti del MUD 2019
Il D.P.C.M. 24/12/2018, pubblicato sul S.O. n.45 alla Gazzetta Ufficiale del 22/02/2019 stabilisce la modulistica e le modalità per la compilazione e l’invio del Modello unico di dichiarazione ambientale nel 2019 (riferito ai dati 2018)
Le novità che vengono disciplinate nel nuovo D.P.C.M. sono le seguenti:
1) nella scheda SA-AUT, introdotta l’anno scorso per tutti i soggetti in possesso di autorizzazioni allo svolgimento di attività di recupero o smaltimento rifiuti, è stato inserito espressamente il caso in cui l’Ente che ha rilasciato l’autorizzazione sia diverso da quelli previsti. Il dichiarante dovrà riportare l’ente originario titolare della funzione di autorizzazione. Inoltre, per quanto attiene all’attività autorizzata, nel caso in cui l’autorizzazione rilasciata dall’impresa non riporti esplicitamente l’attività attraverso i codici previsti, le istruzioni prevedono che il dichiarante dovrà indicare il codice della relativa operazione alla quale nel modulo MG ha attribuito le quantità trattate.
2) sono esclusi dalla possibilità di inviare Comunicazione rifiuti semplificata, i soggetti che esportano rifiuti all’estero. Il nuovo DPCM prevede nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale l’obbligo del dichiarante di specificare la quantità per singola attività svolta a destinazione.
3) Nella Comunicazione Rifiuti sono state apportate alcune modifiche nei seguenti moduli:
– nel modulo RT, il dichiarante dovrà indicare per i rifiuti CER del subcapitolo 1912 e per i CER 190501 e 190503, se i rifiuti ricevuti sono di origine urbana.
In riferimento ai CER 160601 a 160605, 200133 e 200134,il dichiarante dovrà indicare se la quantità è relativa a pile e accumulatori portatili
Sempre nel modulo RT il dichiarante dovrà indicare per i rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista tra recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, discarica e altre operazioni di smaltimento.
– nel modulo MG è stata aggiornato il riquadro “tipologia impianto” con la modifica di alcune descrizioni e l’inserimento di altre, quali:
• impianto di trattamento chimico fisico biologico miscelazione (D8, D9, D14)
• impianto di trattamento meccanico o meccanico biologico del rifiuto urbano
• impianto di trattamento integrato anaerobico/aerobico (R3)
• impianto di trattamento preliminare al Recupero da R1 a R11 ( R12)
– nel modulo DR il dichiarante dovrà specificare relativamente ai rifiuti conferiti all’estero, il trattamento che il destinatario svolge su tali rifiuti.
4) Nella Comunicazioni Imballaggi, sezione Gestori, scheda IMB, i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti di imballaggio dovranno comunicare il rifiuto ricevuto da terzi distinguendo rifiuto ricevuto da superficie pubblica” e “rifiuto ricevuto da superficie privata”. Questa nuova indicazione sostituisce il riferimento al “circuito CONAI “ e “circuito extra CONAI”.
Il dichiarante, inoltre, da quest’anno dovrà distinguere la quantità di rifiuto prodotta a seguito del trattamento di imballaggi mono-materiale dalla quantità di rifiuto prodotta a seguito del trattamento di imballaggi multi-materiale.
5) Nella Comunicazioni Imballaggi, sezione Consorzi, scheda SBOP, il Conai dovrà comunicare, il peso medio di ogni borsa.
6) Nella Comunicazione RAEE sono state inserite due nuove categorie PF (pannelli fotovoltaici) e LS (lampade a scarica), oltre alle 10 già esistenti. Per i pannelli fotovoltaici il dichiarante non deve indicare la categoria 4 ma barrare PF, lo stesso per le lampade a scarica per le quali barrerà solo la casella LS.
Inoltre nel modulo RT-RAEE il dichiarante dovrà specificare relativamente ai rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista.
7) Nella Comunicazione Veicoli fuori uso, Modulo RT-VEIC, il dichiarante dovrà indicare per i rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista.
Si evidenzia che la scadenza per la presentazione è il 22 giugno: infatti l’art. 6 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 prevede che: “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”
Quali sono e come assolvere agli obblighi di comunicazione per il 2019
Ai sensi del D.P.C.M. 24/12/2019, ogni dichiarante deve presentare un unico Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, contenente tutte le Comunicazioni dovute per l’Unità Locale dichiarante, con le modalità sotto indicate
Chi | Cosa | Come |
Produttori iniziali di rifiuti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali e conferiscono a destinatari nazionali | Comunicazione Rifiuti Semplificata Oppure | Spedizione via PEC del modulo ottenuto da mudsemplificato.ecocerved.it |
Comunicazione Rifiuti | Trasmissione telematica | |
Altri produttori, compresi i nuovi produttori | Comunicazione Rifiuti | Trasmissione telematica |
Gestori (ricuperatori, trasportatori, smaltitori) | Comunicazione Rifiuti | Trasmissione telematica |
Comunicazione Veicoli Fuori Uso (se dovuta) | ||
Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (se dovuta) | ||
Comunicazione gestori di rifiuti da imballaggio (se dovuta) | ||
Intermediari o commercianti senza detenzione | Comunicazione Rifiuti | Trasmissione telematica |
Conai o altri soggetti di cui all’articolo 220, comma 2 | Comunicazione imballaggi | Trasmissione telematica |
Comuni o loro Consorzi e Comunità Montane | Comunicazione rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione | – Via Telematica – Spedizione via PEC della scheda anagrafica generata dal sistema di compilazione |
Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche e Sistemi Collettivi di Finanziamento | Comunicazione AEE | Via Telematica |
Unica parziale eccezione è quella della Comunicazione AEE: i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al registro dovranno presentare la Comunicazione AEE per comunicare le quantità di apparecchiature immesse sul mercato e la Comunicazione Rifiuti (o la rifiuti semplificata) per comunicare gli eventuali rifiuti derivanti dalla propria attività produttiva.
SANZIONI
Ai sensi dell’art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010, sono puniti : “1. I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro;se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.
Le sanzioni applicabili agli inadempimenti relativi al MUD 2019 sono quelle previste dall’art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nella formulazione previgente rispetto al D.lgs.n. 205 del 2010.
La disposizione è confermata espressamente dall’ art. 6 comme 3 del Dl 14 dicembre 2018, n. 135 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione.
Allegati
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