Con l’Interpello n. 13 del 24 aprile 2015, in merito al licenziamento disciplinare ed il diritto alla Naspi, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito la risposta ad un quesito della CISL, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, D.Lgs. n. 22/2015 concernente il diritto alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

L’istante chiedeva se la nuova indennità di disoccupazione possa essere riconosciuta anche in favore dei lavoratori licenziati per motivi disciplinari e se sia possibile ricomprendere, tra le ipotesi per le quali viene concessa la NASpI, anche i casi di accettazione da parte del lavoratore licenziato dell’offerta economica propostagli dal datore nella c.d. “conciliazione agevolata” ex art. 6, D.Lgs. n. 23/2015.

Per licenziamento disciplinare va intesa la sanzione con cui il datore di lavoro mette fine a un rapporto lavorativo nei casi in cui il dipendente abbia violato le regole di comportamento stabilite dalla legge o dai contratti collettivi, o che non non abbia rispettato le norme contenute nel codice disciplinare dell’azienda.

Quale ad esempio nei casi in cui il lavoratore si sia assentato senza giustificazione, abbia svolto attività in un periodo di malattia, abbia utilizzato permessi per scopi diversi da quelli stabiliti dalla legge, che abbia svolto un lavoro concorrente, che abbia falsato rimborsi spese o che abbia rubato beni dal posto di lavoro. Infine il licenziamento per giusta causa può essere provocato da comportamento violento e ingiurioso, e per tutte queste casistiche è prevista l’indennità Naspi, sia che si tratti di:

  • licenziamento per giusta causa;
  • licenziamento per giustificato motivo c.d. soggettivo.

La risposta in sintesi del Ministero

“…Ne consegue che, non modificando il titolo della risoluzione del rapporto, tale fattispecie debba intendersi pur sempre quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro.

In definitiva, si ritiene possano essere ammessi alla fruizione del trattamento indennitario di cui alla NASpI sia i lavoratori licenziati per motivi disciplinari, sia quelli che abbiano accettato l’offerta economica del datore di lavoro nella ipotesi disciplinata dall’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015.”.

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